La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1272 dell’11 gennaio 2024, ha chiarito che, in relazione ad un sequestro per equivalente, il periculum in mora deve essere correttamente motivato.
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Indice
1. I fatti
Il Tribunale del riesame di Parma aveva rigettato il riesame proposto dalla terza proprietaria avverso il provvedimento del Gip di Parma di sequestro per equivalente dell’autovettura.
Avverso tale ordinanza, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato per una serie di motivi, tra cui la mancanza di motivazione riguardo al fatto che il bene sequestrato costituisca prezzo o profitto del reato e in relazione all’esistenza del periculum in mora, anche con riferimento al principio di proporzionalità, soprattutto nel caso di aggressione di beni appartenenti a terzi.
Inoltre, si lamenta violazione di legge segnatamente degli artt. 240 cod. pen. e 12-bis, co.1, d. lgs. 74/2000; carenza assoluta di motivazione in relazione alla espressa doglianza fatta valere in sede di riesame, in riferimento alla deduzione secondo cui l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 non consente la confisca di beni appartenenti a persona estranea al reato.
2. Sequestro per equivalente e periculum in mora: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione analizza la questione e dichiara il ricorso solo parzialmente fondato. Innanzitutto, evidenzia come i termini perentori per la decisione sul riesame non siano stati violati; in secondo luogo, evidenzia come, a norma dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere – quanto alla motivazione della relativa ordinanza – soltanto l’inesistenza o la mera apparenza.
Ciò che ha centrato il punto della questione, ad avviso della Suprema Corte, è invece il motivo di ricorso relativo al periculum in mora.
Infatti, la censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine al fatto che il bene costituisca il prezzo o il profitto dei reati contestati è infondata, proprio perché il sequestro della vettura è stato effettuato “per equivalente” e non in via diretta: ciò esclude, per costante giurisprudenza, la necessità di dimostrare l’esistenza del nesso di pertinenzialità tra il reato e il bene da sequestrare.
Per ciò che concerne il periculum in mora, invece, la Cassazione sottolinea che, dato l’effetto devolutivo del riesame, “il Tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro (fumus commissi delicti e, in quello preventivo, periculum in mora); pertanto, il Tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautelare“.
Ad avviso della Suprema Corte, l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi espressi, omettendo totalmente di motivare in riferimento al requisito del periculum in mora.
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3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione, riprendendo autorevole giurisprudenza (SS. UU. n. 36959 del 24/06/2021), sottolinea che “il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio“.
L’ordinanza impugnata, non avendo motivato in ordine alla “esigenza anticipatoria” del sequestro, è stata pertanto annullata, limitatamente al requisito del periculum in mora, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Parma.
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