Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322-bis)
1. Il fatto
Il GIP di Matera dichiarava inammissibile un incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la revoca della nomina dell’amministratore giudiziario dei beni sequestrati nel procedimento medesimo.
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionati proponevano ricorso per Cassazione gli indagati con cui erano prospettate le seguenti doglianze: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermata inammissibilità della opposizione, proposta ai sensi degli articoli 666-670 codice di procedura penale, sostenendosi che il rimedio dell’appello cautelare non avrebbe potuto essere esperibile in quanto esso è permesso soltanto avverso i provvedimenti che negano la misura o la mantengono in vigore mentre nel caso di specie ci si troverebbe in presenza di provvedimento avente natura sostanzialmente amministrativa perché attinente alla gestione del bene sequestrato (in tal senso, erano richiamate le sentenze 40130/2015 e 18777/2014 della Cassazione); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa fissazione dell’udienza camerale per provvedere sull’istanza essendo stata privata la parte della possibilità di dedurre in relazione alle proprie ragioni; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sostanziale incompatibilità tra la nomina di un amministratore giudiziario e la gestione di un bene immobile in quanto adibito ad abitazione della ricorrente e in conseguenza di una sostanziale incompatibilità tra amministrazione giudiziaria e sequestro per equivalente in quanto avente natura sanzionatoria e parametrato a valore fisso; in particolare, si osservava come l’assicurazione del valore dei beni alla procedura giudiziaria sarebbe stata garantita già con la imposizione la trascrizione del vincolo cautelare (sul punto, era richiamata la sentenza 1742/2020 della Cassazione).
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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il primo motivo di ricorso era stimato fondato ed assorbente posto che, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell’esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione ovvero nella nomina o la revoca del custode (Sez. 5, Sentenza n. 18777 del 18/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 39181 del 28/05/2014; Sez. 6, Sentenza n. 28003 del 26/03/2014) fermo restando che, contro i provvedimenti inerenti all’operato dell’amministratore giudiziario, il rimedio esperibile è quello dell’opposizione davanti il giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 35724/2020; Sez. 3, n. 16515/2021).
Tuttavia, gli Ermellini rilevavano al contempo come fanno eccezione a tale regola i provvedimenti (ad es. rigetto della richiesta di autorizzazione all’utilizzo dell’autovettura in sequestro) che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa (Sez. 1, Sentenza n. 45562 del 15/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 261 del 01/12/2017).
Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, i giudici di legittimità ordinaria rilevavano come non ricorresse in tale vicenda giudiziaria alcuna fattispecie di modifica del vincolo cautelare né alcun profilo di incompatibilità tra detta nomina e la tipologia di misura perché: a) la nomina di un amministratore giudiziario e lo svolgimento di attività gestoria anche in relazione alla fattispecie di sequestro per equivalente risulta normativamente prevista dal comma 1 quater dell’articolo 104 bis disp. att. cod. proc. pen. che prevede l’applicabilità delle norme in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati proprio alle ipotesi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240 bis del codice penale che include anche l’ipotesi di sequestro per
equivalente; b) i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all’operato dell’amministratore giudiziario, non ineriscono all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura (Sez. 2, Sentenza n. 946 del 21/11/2018 – 10/01/2019 – Rv. 274723 – 01; Sez. 6, Ordinanza n. 22843 del 26/04/2018); c) non pare seriamente discutibile che rientri nei poteri del nominato amministratore gestire gli immobili coinvolgendo tale gestione non solo la conservazione degli stessi ma anche i modi con cui affrontare – e possibilmente neutralizzare – gli oneri connessi alla titolarità dei beni medesimi eventualmente mettendoli a frutto: di conseguenza, ogni controversia che insorga sull’attività di gestione, non può che ricondursi nell’ambito dell’esecuzione (Sez. 3, n. 35724/2020; Sez. 3, n. 16515/2021).
L’opposizione proposta, per la Corte di legittimità, doveva quindi considerarsi ammissibile perché il giudice procedente avrebbe dovuto fissare l’udienza ai sensi dell’articolo 666 comma quarto codice di procedura penale.
Tal che se ne faceva conseguire l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Matera.
4. Conclusioni
La decisione in esame desta interesse nella parte in cui è ivi chiarito che, di norma, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen. non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa.
Difatti, in tale pronuncia, si afferma, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, per l’appunto che, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell’esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione ovvero nella nomina o la revoca del custode fermo restando che, da una parte, contro i provvedimenti inerenti all’operato dell’amministratore giudiziario, il rimedio esperibile è quello dell’opposizione davanti il giudice dell’esecuzione, dall’altra, fanno eccezione a tale regola i provvedimenti (ad es. rigetto della richiesta di autorizzazione all’utilizzo dell’autovettura in sequestro) che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa.
Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se possa essere (o meno) applicabile l’art. 322-bis cod. proc. pen. in tali casi.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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