Sequestro preventivo: l’indagato non titolare può chiedere il riesame?

Quando l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può chiedere il riesame? Commento a sentenza.

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Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 38927 del 22-10-2024

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Indice

1. La questione: restituzione di bene oggetto di sequestro


Il Tribunale di Ravenna, in funzione cautelare, rigettava un’istanza dí riesame avverso il provvedimento di convalida e sequestro preventivo di un autocarro.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’indagato ricorreva per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 e omessa motivazione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può chiedere il riesame.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’indagato, pur non essendo il titolare del bene sequestrato, può presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. solo se dimostra un interesse concreto e attuale all’impugnazione, il quale, a sua volta, deve corrispondere al risultato previsto dall’ordinamento che, in questo caso, è la restituzione del bene a seguito del dissequestro.
Tale provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare quando sia possibile richiedere la restituzione di un bene sequestrato ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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