Quando l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può chiedere il riesame? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: restituzione di bene oggetto di sequestro
Il Tribunale di Ravenna, in funzione cautelare, rigettava un’istanza dí riesame avverso il provvedimento di convalida e sequestro preventivo di un autocarro.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’indagato ricorreva per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 e omessa motivazione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024
28.41 €
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).
Potrebbero interessarti anche:
- Cosa deve contenere il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen
- Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 c.p.p., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 20
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può chiedere il riesame.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’indagato, pur non essendo il titolare del bene sequestrato, può presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. solo se dimostra un interesse concreto e attuale all’impugnazione, il quale, a sua volta, deve corrispondere al risultato previsto dall’ordinamento che, in questo caso, è la restituzione del bene a seguito del dissequestro.
Tale provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare quando sia possibile richiedere la restituzione di un bene sequestrato ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento