Sequestro preventivo: possibile la facoltà d’uso del bene?

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In presenza di un sequestro preventivo può essere riconosciuta all’indagato la facoltà d’uso del bene vincolato? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 33292 del 10-07-2024

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Indice

1. La questione: rapporto tra sequestro preventivo e facoltà d’uso del bene sequestrato


Il Tribunale del riesame di Trani confermava un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, n. 2), d.lgs. 152/2006.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen., sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del sequestro impeditivo, i quali debbono essere valutati in concreto.
In particolare, in relazione a siffatta doglianza, tra le argomentazioni poste a sostegno di essa, il ricorrente sosteneva tra l’altro che non gli era stata riconosciuta la facoltà d’uso, a prova del fatto che, a suo avviso, non sussisteva rischio di reiterazione del reato. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato.
Nel dettaglio, tra le considerazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui «in presenza di un sequestro preventivo non può essere riconosciuta all’indagato alcuna facoltà d’uso del bene vincolato, poiché incompatibile con lo scopo della misura cautelare, volta a sottrarre fisicamente la cosa alla disponibilità del titolare» (ex multis, v. Sez. 3, n. 24079 del 29/05/2024; Sez. 3, n. 2296 del 6/12/2019; Sez. 3, n. 16689 del 26/2/2014; Sez. 3, n. 48924 del 4 21/10/2009).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in presenza di un sequestro preventivo può essere riconosciuta all’indagato la facoltà d’uso del bene vincolato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in caso di sequestro preventivo, l’indagato non può usare il bene sequestrato, poiché ciò è incompatibile con lo scopo della misura cautelare, che mira a togliere il bene dalla disponibilità del titolare.
E quindi sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere che l’inutilizzo di un bene sequestrato preventivamente provi l’assenza delle condizioni per il mantenimento di siffatta misura cautelare reale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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