Sequestro preventivo: chi può ricorrere per il riesame del decreto?

Allegati

Chi può contestare il provvedimento con cui viene disposto il sequestro preventivo?
Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 27817 del 25-06-2024

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Indice

1. La questione: chi può contestare il provvedimento con cui viene disposto il sequestro preventivo?


Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava un’istanza di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli Nord avente ad oggetto alloggi di proprietà del Comune di Caivano occupati abusivamente.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa degli indagati ricorreva per Cassazione.
Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava i ricorsi suesposti inammissibili per difetto di interesse.
In particolare, per gli Ermellini, a fronte di un orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di provvedimenti reali cautelari, la legittimazione astratta ad impugnare, riconosciuta ai soggetti indicati dall’art. 322 cod. proc. pen., non è da sola sufficiente per la proposizione dell’impugnazione che richiede l’interesse concreto ed attuale all’impugnazione, corrispondente al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, comportando ciò la verifica della titolarità, da parte del soggetto che propone l’impugnazione, di un diritto reale sul bene o di una situazione soggettiva riconducibile alla categoria della detenzione qualificata, tale da consentire il riconoscimento del diritto alla restituzione (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016), nel caso in esame, l’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta dai ricorrenti non avrebbe consentito di raggiungere il risultato pratico della restituzione degli immobili in loro favore, poiché essi non avevano alcun titolo (in quanto occupanti abusivi, o non più occupanti quegli immobili) per vantare quel diritto, né con il ricorso era stata dedotta alcuna sopravvenuta circostanza che avesse modificato tale situazione di fatto (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019).
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3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 322 c.p.p. prevede il riesame del decreto di sequestro preventivo, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito chi può avvalersi di tale rimedio giurisdizionale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, per potere ricorrere ai sensi di questa disposizione legislativa, che come è noto, al primo comma, dispone che, contro “il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324” c.p.p., occorre essere titolare di un diritto reale sul bene o di una situazione soggettiva riconducibile alla categoria della detenzione qualificata, tale da consentire il riconoscimento del diritto alla restituzione.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di appurare se sia effettivamente possibile esperire siffatto riesame.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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