Sequestro probatorio: è possibile per il denaro corpo del reato?

Quando il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio? Commento a sentenze

Allegati

Quando il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 9391 del 21-01-2025

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Indice

1. La questione: illegittimità del sequestro probatorio


Il Tribunale del riesame di Udine rigettava un’istanza di riesame presentata avverso un decreto di convalida da parte del pubblico ministero presso il Tribunale della medesima città del sequestro operato dalla polizia giudiziaria in danno dell’istante, in ordine al reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

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Formulario annotato del processo penale 2025

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

 
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione, non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto» (Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017; Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017; sull’argomento anche: Sez. 3, n. 11935 del 10/11/2016).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, sotto tale profilo, la motivazione del provvedimento impugnato era mancante.

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3. Conclusioni: il denaro, in quanto corpo del reato, può essere sequestrato solo se motivato, sia riguardo al nesso di esso con il reato, sia rispetto alle esigenze probatorie che giustificano il sequestro


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il denaro costituente corpo del reato può essere sequestrato a condizione che venga fornita una motivazione adeguata, che giustifichi sia il nesso tra la somma e il reato, sia le specifiche esigenze probatorie per cui è necessario vincolare il denaro rinvenuto.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se il denaro, in quanto corpo del reato, possa essere soggetto a sequestro probatorio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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