Comproprietari di unità immobiliari, esercitando da tempo immemorabile un diritto di passaggio pedonale attraverso uno stradello congiungente la via pubblica con la corte comune ed insistente sulla proprietà di terzi, chiedevano l’acquisto per usucapione della relativa servitù.
Parte convenuta, eccependo che detto passaggio era esercitato saltuariamente e per mera tolleranza, chiedeva il rigetto delle pretese attoree.
Il Tribunale territoriale – istruito il procedimento mediante l’interpello delle parti, l’assunzione della prova testimoniale nonchè successiva CTU – con sentenza n. 78/2008, rigettava le domande attoree sul presupposto dell’omessa prova circa l’esistenza di opere visibili e permanenti di esercizio del passaggio per l’intero ventennio di possesso necessario ad usucapire.
Avverso la predetta sentenza promuovevano gravame gli attori rilevando l’evidente erronea e fuorviante lettura operata dal giudice di prime cure circa le risultanze istruttorie tutte emerse, oltre all’errata valutazione in ordine al requisito dell’apparenza.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n.2814/14, in totale riforma, ha accertato e dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale a carico del fondo di proprietà convenuta in favore dei terreni di proprietà attorea.
In particolare, la Corte lagunare ha ritenuto – con un’attenta e puntuale rilettura di tutti gli elementi emersi durante la fase istruttoria – ampiamente dimostrato l’esercizio ultravventennale del passaggio de quo rilevando il requisito dell’apparenza, oltre che dallo stato dei luoghi, dalla stessa documentazione allegata alla CTU ed acquisita presso la locale P.A. all’evidenza pienamente utilizzabile ex art. 213 c.p.c..
Ma non solo.
Il Collegio veneziano, inoltre, argomentando in forza di consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha escluso che il passaggio in questione fosse stato consentito per mera tolleranza, premettendo come << .. in base al principio fissato dall’art. 2697 cod. civ., una volta dimostrata, da parte di coloro che assumono di essere stati spogliati del possesso di una servitù di passaggio, la sussistenza del possesso, incombe a coloro che contestano il fatto del possesso dimostrare la sussistenza della mera tolleranza (Cass. n.1240 del 29.1.2001; Cass. n.5772 del 23.3.2004).
Si ritiene che una tale prova non sia fornita dalla .. omissis. Invece il passaggio praticato dai vicini per lunghissimo periodo di tempo 8quanto meno venti anni), induce a ritenere che lo stesso sia avvenuto non per ragioni di tolleranza.
Invero, gli atti di tolleranza traendo origine dall’atri condiscendenza, da rapporti di familiarità, amicizia o buon vicinato, integrano un elemento di transitorietà e di saltuarietà, per cui in mancanza di una prova contraria specifica deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni (Cass.n.1015 del 8.2.1996).
Ancora, poi, va osservato che, laddove si assuma che il passaggio in questione sia sporadico (tratto comunque contestato; in sede di CTU vi è stato contrasto in ordine al fatto che si fosse in presenza di “seconde case”), va preliminarmente osservato che in tema di servitù di passaggio la sporadicità del relativo esercizio non denota che questo si verifichi per mera tolleranza, allorquando sia accertato che il passaggio corrisponda ad un interesse che non richiede una frequente utilizzazione del transito (Cass. n.2598 del 25.3.1997).
Ed allora va ulteriormente rilevato che in tema di servitù discontinua di passaggio, nell’indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se l’attività corrispondente all’esercizio della servitù sia stata compiuta con l’altrui tolleranza e quindi sia inidonea all’acquisto del possesso – posto che detta tolleranza non può desumersi dalla frequenza con cui viene utilizzata la cosa altrui – la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell’esclusione di detta situazione di accondiscendenza da parte del “dominus”, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia e buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass. n.8498 del 3.8.1995).. omissis >>.
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