Servizi sociali: l’istanza per l’affidamento in prova

L’affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta una delle misure alternative alla detenzione a cui maggiormente si richiede di accedere nella prassi giudiziale.

Scopo del presente scritto, dunque, è quello di esaminare detto istituto in tutti i suoi aspetti maggiormente rilevanti, e ciò al fine di fornire, nella maniera più completa possibile, una compiuta disamina di questa disciplina giuridica.

Chiarito ciò, va fatto presente che, tra coloro che possono accedere a detta misura alternativa, si deve fare un distinguo.

  Per coloro che non sono ancora detenuti, e ricorrono gli estremi per potere sospendere l’esecuzione della pena a norma dell’art. 656 c.p.p., il quinto comma di detto articolo prevedeva che,  allorchè la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l’«ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico».

Va tuttavia rilevato che ora, per effetto della sentenza n. 41 emessa dalla Consulta il 6 febbraio del 2018 (e depositata il 2 marzo del 2018), il limite edittale, originariamente previsto dall’art. 656, c. 5, c.p.p. a 3 anni, è ora di 4 anni atteso che in detta pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

Posto ciò, lo stesso diritto compete al condannato che «si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5» (art. 656, co. X, primo capoverso, c.p.p.); nel qual caso, «il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5» (art. 656, co. X, secondo capoverso, c.p.p.) e fino «alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti» (art. 656, co. X, terzo capoverso, c.p.p.).

Per quelli che invece sono detenuti, dato che l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e’ proponibile «dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena»  (art. 47, co. IV, legge, 26/07/1975, n. 354), è possibile ricorrere a detta misura per un periodo uguale a quello della pena da scontare se «la pena detentiva inflitta non supera tre anni» (art. 47, co. I, legge, 26/07/1975, n. 354)  ovvero qualora  il condannato debba «espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in liberta’, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2» (art. 47, co. III-bis, legge, 26/07/1975, n. 354).

Inoltre, se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, «l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116» (art. 94, co. I, primo capoverso, d.P.R., 9/10/1990, n. 309) e sempreché debba essere «espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» (art. 94, co. I, secondo capoverso, d.P.R., 9/10/1990, n. 309).

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Individuati coloro che possono chiedere di accedere a questa misura alternativa alla detenzione, per quel che invece riguarda il come e il modo in cui può essere formulata una richiesta di questo tipo, va osservato in proposito che: a)  per quanto attiene il condannato non detenuto, l’istanza, da proporre al pubblico ministero competente per l’esecuzione (art. 96, co. II, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) «deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero» (art. 656, co. VI, primo capoverso, c.p.p.) e, allorquando «l’istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,  può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3 » (art. 656, co. VI, primo capoverso, c.p.p.) ma resta «salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5 » (art. 656, co. VI, terzo capoverso, c.p.p.); b) per quanto attiene il condannato detenuto, l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, da presentarsi «al direttore dell’istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente a copia della cartella personale» ((art. 96, co. I, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) «e’ proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione» (art. 47, co. IV, primo capoverso, legge, 26/07/1975, n. 354) e quando «sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza puo’ essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione» (art. 47, co. IV, secondo capoverso legge, 26/07/1975, n. 354) il quale a sua volta, «quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza» (art. 47, co. IV, terzo capoverso legge, 26/07/1975, n. 354) che « L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni» (art. 47, co. IV, quarto capoverso legge, 26/07/1975, n. 354); c) per quanto concerne l’affidamento in prova in casi particolari, è prescritto che alla domanda, da presentare «al direttore dell’istituto, il quale la trasmette senza ritardo all’organo del pubblico ministero competente per l’esecuzione» (art. 99, co. I, d.P.R., 30/06/2000, n. 230), «è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato» (art. 94, co. I, secondo capoverso, d.P.R., 9/10/1990, n. 309); inoltre «se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa» (art. 94, co. II, primo capoverso, d.P.R., 9/10/1990, n. 309); d) per quanto attiene il caso in cui si tratti di persona libera, «si applica l’art. 656 del codice di procedura penale» (art. 99, co. II, primo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) e nel qual caso, l’«interessato è tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato» (art. 99, co. II, secondo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230)  e la «mancata esecuzione dipendente dalla volontà dell’interessato è valutata dal tribunale di sorveglianza» (art. 99, co. II, terzo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Infine, sempre in materia di affidamento terapeutico, è possibile che, una volta esaurita detta finalità, l’affidato possa accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale essendo previsto che «nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354» (art. 94, co. VI-bis, d.P.R., 9/10/1990, n. 309); difatti qualora, «nel corso della prova, risulti che il programma di recupero, per l’attuazione del quale l’affidamento è stato concesso, si è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall’organo o dall’ente che ne cura l’attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per l’ulteriore svolgimento della prova» (art. 99, co. IV, primo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230), e solo nel caso in cui «il periodo residuo della pena è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell’art. 51-bis della legge , trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi» (art. 99, co. IV, secondo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Infine, per quanto attiene il difensore, è ammissibile «l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal difensore indicato, quale difensore del condannato, nel provvedimento di sospensione dell’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 656 comma 5 c.p.p., in quanto sia l’ordine di esecuzione, sia il decreto di sospensione della esecuzione devono, ai sensi del citato art. 656 comma 5, essere notificati al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che abbia assistito il condannato nella fase del giudizio, i quali sono entrambi legittimati, in virtù dell’art. 656 comma 6, – per il quale l’istanza preordinata ad ottenere misure alternative alla detenzione deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 – anche a presentare direttamente istanza di misure alternative, senza la necessità di ulteriore specifica nomina»[1].

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Per quel che concerne le condizioni applicative, va evidenziato che l’affidamento in prova può essere adottato quando, «sulla base dei risultati della osservazione della personalita’, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si puo’ ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (art. 47, co. II, 26/07/1975, n. 354) fermo restando che l’«affidamento in prova al servizio sociale puo’ essere disposto senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2» (art. 47, co. III, 26/07/1975, n. 354).

Sotto il profilo ermeneutico, ossia circa il modo in cui detta norma deve essere applicata in ordine a detti requisiti, si osserva come la Cassazione abbia avuto modo di postulare quanto segue: a) l’«affidamento in prova al servizio sociale presuppone la formulazione di un giudizio prognostico circa un positivo reinserimento del condannato nel contesto sociale e circa l’inidoneità della misura alla completa emenda del condannato»[2] ; b) i criteri ed i mezzi di conoscenza, utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa, sono rinvenibili «nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Cass., Sez. 1, 4.3.1999, omissis, Rv 213062) nelle pendenze processuali (…) nelle informazioni di P.S. (Cass., Sez. 1, 11.3.1997, omissis, Rv 207998) ma anche (…) qualora disponibili, dalla condotta carceraria e dai risultati dell’indagine sociofamiliare operata dalle strutture carcerarie di osservazione»[3]; c) l’«affidamento in prova al servizio sociale non presuppone la totale assenza di pericolosità sociale del condannato, che può essere realizzata solo attraverso il completamento del processo di rieducazione, ma richiede solamente l’esistenza di elementi dai quali possa desumersi che tale processo abbia avuto inizio»  né  possono stimarsi di per sé ostativi «la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza»  pur non potendosi considerare trascurabile « la tipologia e la gravità dei reati commessi» , posto che rileva, infatti, al fine dell’affidamento in prova al servizio sociale, «il grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonchè l’evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un’ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale (cfr. Cass., sez. 1, 8.2.2008, n. 8258, rv. 240586; Cass., sez. 1, 11.6.2013, n. 33287, rv. 257001)»[4]; d) la «misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, può essere concessa a condizione che si accerti, anche di ufficio, l’esistenza di strutture idonee disponibili ad accogliere il detenuto, non essendo posto a carico del richiedente alcun onere di specifica allegazione»[5]; e) l’«affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso a prescindere dall’osservazione intramuraria quando, in base all’osservazione esterna, risulta che il comportamento del condannato è tale da consentire un giudizio favorevole, ferma la necessità, per i delitti elencati dall’art. 4 bis, comma 1 quater, l. n. 354 del 1975 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 38 del 2009, del rispetto delle specifiche, più rigide, regole per essi previste»[6]; f) ai «fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale»[7]; g) la «mancanza di una concreta ed attuale attività lavorativa non è, di per sé, elemento sufficiente per negare la misura alternativa dell’affidamento in prova, posto che tale misura ben si può attuare anche in forme di impegno sociale di tipo diverso»[8]; h) la «mancata riparazione del danno causato dal reato non può, di per sé, giustificare il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, atteso che la riparazione del danno rientra fra le prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l’affidamento sia stato disposto»[9] così come «se è pur vero che l’effettiva indisponibilità ad attivarsi in tal senso può essere oggetto di legittima valutazione concretamente negativa, deve però risultare, per accertamenti obiettivi e del tutto stringenti, che si tratti di esplicazione di perdurante volontà antisociale, sintomatica di un non avviato distacco dalle logiche delinquenziali, e non derivante da altra causa meno negativa»[10] quale può essere ad esempio l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima del reato dei danni arrecatile[11] (di conseguenza, è «illegittima l’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l’affidamento in prova al servizio sociale del condannato all’adempimento dell’obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione»[12] sicchè «la previsione che l’obbligazione risarcitoria possa essere imposta “in quanto compatibile” ne determina implicitamente la necessaria correlazione con le concrete condizioni economiche del condannato, escludendo la legittimità dell’incondizionato obbligo di risarcimento integrale del danno»[13]).

Chiarito ciò, per quanto concerne invece l’affidamento in prova in casi particolari, il «tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati» (art. 94, co. IV, primo capoverso, d.P.R., 9/10/1990, n. 309) e, per formulare questo vaglio prognostico, «il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio» (art. 94, co. III, d.P.R., 9/10/1990, n. 309).

Orbene, ai fini di comprendere come e in che termini può essere applicata detta disposizione legislativa, giova richiamare i seguenti principi di diritto:  1)  in «tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, i presupposti per l’applicazione dell’istituto sono di duplice natura: a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94, comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica; b) l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell’affidamento stesso»[14], e solo in «presenza di queste pre-condizioni l’Autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un’unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dal D.P.R. n. 115 del 1990, art. 115 oppure, infine, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale»[15]; 2)  in «tema di affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche, l’autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico concordato dal soggetto interessato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata, tenendo conto, nella formulazione del suo giudizio prognostico, della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale»[16] posto che «il giudizio d’idoneità del programma terapeutico, del quale deve essere necessariamente corredata l’istanza di ammissione al beneficio, non vincola il giudice, che, soggetto solo alla legge, deve, comunque e necessariamente, porre in relazione detto giudizio, considerando anche le modalità con le quali il programma deve essere svolto (Sez. 1^, n. 1362 del 18/11/2010, omissis), con gli altri due predetti parametri oggetto di apprezzamento (pericolosità del condannato e attitudine del trattamento a realizzare – unitamente alle esigenze terapeutiche – un suo effettivo reinserimento nella società), nella complessa valutazione demandatagli»[17]; 3 l’«affidamento in prova disciplinato dall’ art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 è concedibile solo se il programma terapeutico è in grado di assicurare prevenzione dei reati, onde, come si desume dal comma 4 dell’art. 94, il tribunale dì sorveglianza, lungi dall’accettarlo supinamente, deve valutare la pericolosità del condannato, la sua attitudine a intraprendere positivamente un trattamento, al fine di garantire un effettivo reinserimento nel consorzio civile»[18] e dunque, «a fronte di una valutazione di pericolosità del soggetto, il programma terapeutico diviene di per sé inidoneo ad arginare, per sua natura, le attitudini criminose del soggetto, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione dell’interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa»[19]; 4) in «tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni curative ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il condannato deve dimostrare di essere tossicodipendente, producendo la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, e di aver concordato un programma terapeutico con l’unità sanitaria locale o con uno degli enti indicati dall’art. 1 bis l. n. 297 del 1985»[20].

Da ciò pare chiaro come detto istituto, a differente dell’affidamento in prova ai servizi sociali, si differenzi per la specifica finalità per cui è stato elaborato nel nostro ordinamento giuridico, ossia far cessare lo stato di tossicodipendenza del condannato ossia il principale motivo che l’ha indotto a delinquere.

Enucleate le condizioni in base alle quali si può accedere a questa misura alternativa, va però altresì rilevato come non sia sempre possibile accedervi.

Infatti, l’affidamento in prova al servizio sociale non può comunque essere concesso nei seguenti casi: a) «al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale» (art. 58-quater, co. I, legge, 26/07/1975) anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti relativa a tale condotta[21], fermo restando come sia stato affermato in sede di legittimità che la «concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non è automaticamente impedita dalla condanna per il delitto di evasione dovendo il giudice impegnarsi nell’esame approfondito della personalità del condannato, sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e sul grado di rieducazione raggiunto»[22]; b) «al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma»  (art. 58-quater, co. II, legge, 26/07/1975) salvo che si tratti di minori[23].

In detti casi, il «divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2»  (art. 58-quater, co. III, legge, 26/07/1975).

Altre condizioni per le quali non è possibile accedere a questa misura alternativa alla detenzione, sono le seguenti: I) ai «condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis  e 630 del codice penale  che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni»  (art. 58-quater, co. IV, legge, 26/07/1975); II) oltre «a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale  ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione»  (art. 58-quater, co. V, legge, 26/07/1975) e detto divieto «opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura» (art. 58-quater, co. VII, legge, 26/07/1975); III) allorchè l’affidamento in prova al servizio sociale sia stato già concesso, è al condannato «sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale » (art. 58-quater, co. VII-bis, legge, 26/07/1975) fermo restando che detto divieto non può operare «nel caso di pene cumulate, per il solo fatto che taluna di esse sia stata inflitta per reato aggravato dalla suddetta recidiva, dovendosi invece verificare, mediante scissione ideale del cumulo, se, al momento della richiesta del beneficio, la pena relativa a quel reato sia da considerare già espiata; operazione, questa, da condursi prendendo a referente la data di commissione dei vari reati ma contemperando tale regola con quella per cui nessuna pena può essere imputata a reato commesso successivamente alla sua esecuzione e con l’altra, ispirata al principio del “favor rei”, che impone, a parità di condizioni, che vada comunque riferita al presofferto o alla detenzione espiata per prima la pena comportante maggiori pregiudizi, ivi compresi quelli che si traducono in limitazioni o divieti attinenti alla fruizione dei benefici in discorso»[24].

Per di più, per quanto riguarda l’affidamento in prova in casi particolari, è stato affermato che il «divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, non opera quando è richiesta l’applicazione dell’affidamento in prova in casi particolari previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto tale misura non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa disposta dall’art. 58 quater, l. 26 luglio 1975 n. 354 che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica»[25].

Infine, per questa particolare forma di affidamento, non è più previsto che l’affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte stante il fatto che l’art. 94, co. V, d.P.R. n. 309/90 è stato abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Una volta precisate le condizioni di legge per poter accedere a questa misura alternativa alla detenzione, va, a questo punto della disamina, chiarito come ciò avviene.

Ebbene, per quanto attiene l’affidamento in prova ai servizi sociali, il provvedimento attraverso il quale si concede detta misura è l’ordinanza la quale “contiene le prescrizioni di cui all’art. 47 della legge [vale a dire le prescrizioni che il soggetto dovra’ seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla liberta’ di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro (art. 47, co. V, legge, 26/07/1975, n. 354) ndr.] e indica l’ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l’affidamento» (art. 96, co. IV, primo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Inoltre, con lo «stesso provvedimento puo’ essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu’ comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita’ o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati» (art. 47, co. VI, legge, 26/07/1975, n. 354) e, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, il Tribunale di sorveglianza «può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonchè l’eventuale accompagnamento dell’affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova»(art. 97, co. V, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Nella verbalizzazione dell’atto di affidamento, si deve altresì stabilire «che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare» (art. 47, co. VII, legge, 26/07/1975, n. 354) obbligo questo da intendersi in senso elastico nel senso che detto impegno può esplicarsi mediante qualsiasi forma di sostegno morale o materiale realizzabile nel caso concreto .

La cancelleria del tribunale di sorveglianza, dal canto suo, «provvede all’immediata trasmissione dell’ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l’autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell’istituto, se l’interessato è detenuto, nonchè alle comunicazioni all’interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all’ordinanza stessa:  a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l’organo del pubblico ministero competente all’esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva;  b) l’indirizzo dell’ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l’affidamento»  (art. 96, co. IV, secondo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) mentre il «controllo dell’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 47 della legge è di competenza del centro di servizio sociale e viene attuato secondo le modalità precisate all’art. 118» (art. 96, co. V, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Questa ordinanza, inoltre, deve essere «trasmessa senza ritardo: a) all’ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale;  b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata;  c) all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena;  d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l’interessato è libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell’art. 656 del codice di procedura penale, con l’avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l’esecuzione della prova (così: art. 97, co. I, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) e detti organi a loro volta «daranno immediata comunicazione dell’avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata» (art. 97, co. I, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Tra le prescrizioni da adottare nel caso di affidamento in prova in casi particolari, «devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma» (art. 94, co. IV, secondo capoverso, d.P.R., 9/10/1990, n. 309) nonché quelle (ivi incluse le forme di controllo) «per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero» (art. 94, co. IV, terzo capoverso, d.P.R., 9/10/1990, n. 309).

L’U.E.P.E formula il programma di trattamento sulla base dei seguenti elementi essenziali: «a. lavoro e/o attività formativa o istruttiva (tipo, luogo, orari, spostamenti); b. impegni nell’ambito delle relazioni familiari, amicali e affettive, tesi al mantenimento o al recupero dei ruoli familiari e sociali; e. modalità di rapporto con le agenzie del territorio pubbliche e private, anche in relazione ad eventuali patologie e/o programmi terapeutici; d. attività riparativa e/o risarcitoria in favore della vittima o della comunità (tipologia, ente, modalità); e. domicilio; f. modalità e frequenza dei rapporti con TU.E.RE..Elementi eventuali in relazione al caso concreto a. riflessione critica sulla condotta antigiuridica agita e sulle conseguenze individuali, familiari e sociali; b. percorsi di educazione alla legalità; e. orari di permanenza fuori dal domicilio e territoriali di movimento connessi all’esecuzione del programma di trattamento; d. indicazione di luoghi, attività o rapporti da evitare per ridurre il rischio di recidiva» (circolare Ministero della Giustizia n. 3661/6111).

Infine, quanto previsto dall’art. 96 del d.P.R. n. 230 del 2000 vale, in quanto compatibile, anche per l’affidamento nei casi particolari stante quanto previsto dall’art. 99, co. III, d.P.R., 30/06/2010 («Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98»).

Una volta chiarito qual è il provvedimento da doversi adottare nel caso di specie, e quali prescrizioni possono essere ivi contemplate, va messo in risalto, per quel che riguarda l’esecuzione di questa misura alternativa al carcere, che l’affidamento in prova al servizio sociale comincia a decorrere dalla «data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni» (art. 97, co. IV, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) atteso che l’«ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l’interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell’art. 47 della legge, con l’impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste» (art. 97, co. III, primo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

L’ordinanza, quindi, a partire da tale sottoscrizione, è «immediatamente esecutiva, salva l’ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell’art. 666 del codice di procedura penale , a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza» (art. 97, co. I, primo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) ed è «subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell’istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l’attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3» (art. 97, co. I, primo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230); all’«interessato è rilasciata anche per notifica copia dell’ordinanza e del verbale» (art. 97, co. I, secondo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Posto ciò, nel «corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza» (art. 47, co. VIII, primo capoverso legge, 26/07/1975, n. 354) e  le «deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza» (art. 47, co. VIII, secondo capoverso legge, 26/07/1975, n. 354).

La modificazione viene disposta dal magistrato di sorveglianza il quale, se ritiene ciò necessario, statuisce in tale senso «tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, (…)  con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale» (art. 97, co. X, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

E’ previsto altresì che la prova possa successivamente svolgersi su richiesta dell’interessato in luogo situato in altra giurisdizione (art. 97, co. VII, primo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Nel qual caso, «il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all’affidato e ai centri di servizio sociale interessati» (art. 97, co. VII, primo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) e la «cancelleria dell’ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell’affidamento in prova, all’ufficio di sorveglianza divenuto competente» (art. 97, co. VII, secondo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) così come «il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente» (art. 97, co. VII, terzo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

«Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all’interessato dal centro di servizio sociale» (art. 97, co. VII, quarto capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Il servizio sociale, inoltre, da un lato, «controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta’ di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita» (art. 47, co. IX, 26/07/1975, n. 354), dall’altro, «riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto» (art. 47, co. X, 26/07/1975, n. 354)  «almeno ogni tre mesi»  (art. 97, co. IX, primo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) mentre il magistrato di sorveglianza, dal canto suo, «può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all’assistente sociale di cui al comma 8»  (art. 97, co. IX, secondo capoverso, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) ossia quello designato dal direttore del centro di servizio sociale per adulti «affinchè provveda all’espletamento dei compiti indicati dall’art. 47 della legge, secondo le modalità precisate all’art. 118» d.P.R. n. 230/2000  (art. 97, co. VIII, d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Infine, quanto previsto dall’art. 97 del d.P.R. n. 230 del 2000 vale, in quanto compatibile, anche per l’affidamento nei casi particolari stante quanto previsto dall’art. 99, co. III, d.P.R., 30/06/2010 («Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98»).

Una volta iniziata l’esecuzione dell’affidamento, tuttavia, detta esecuzione, in taluni casi, può interrompersi.

Invero, se «sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell’art. 51- bis della legge»  (art. 98, co. I, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) che a sua volta al comma I, secondo capoverso, prevede quanto segue: il «magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell’articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione» e trasmette detto provvedimento «al tribunale di sorveglianza per i definitivi provvedimenti dello stesso» (art. 98, co. II, primo capoverso d.P.R., 30/06/2000, n. 230) fermo restando che questa decisione «conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito dall’art. 51- bis della legge, anche se la decisione intervenga in una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti»  (art. 98, co. II, secondo capoverso d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

Inoltre, qualora «il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono le condizioni per la revoca dell’affidamento in prova, investe il tribunale di sorveglianza della decisione» (art. 98, co. V, primo capoverso d.P.R., 30/06/2000, n. 230) e, se «lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa, ai sensi dell’art. 51- ter della legge, indicando l’organo di polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione» (art. 98, co. V, secondo capoverso d.P.R., 30/06/2000, n. 230).

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Il Tribunale di sorveglianza, a sua volta, può, a norma dell’art. 98, co. III, d.P.R., 30/06/2000, n. 230, estendere l’affidamento in prova alla nuova pena da eseguire ove ovviamente ravvisi ancora sussistenti le condizioni per il mantenimento della misura alternativa in questione ovvero prendere atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa e dichiarare la inefficacia disponendo al contempo che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regime detentivo (art. 98, co. IV, d.P.R., 30/06/2000, n. 230); nel qual caso, all’atto della revoca della misura alternativa, viene «determinata la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova» (art. 98, co. VII, d.P.R., 30/06/2000, n. 230); a questo scopo, si «deve prendere in considerazione la durata del periodo di affidamento già trascorso, verificare l’impegno dimostrato dal condannato, e rilevare gli eventuali miglioramenti dello stesso» e quanto «verificato va, poi, paragonato allo specifico comportamento negativo da cui scaturisce la revoca del beneficio, per stabilire il quantum della durata dell’affidamento in prova da considerarsi, o meno, come pena espiata»[26].

Per verificare se si debba procedere alla revoca o meno, corre l’obbligo di osservare che: a) ai «fini della revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale per il sopravvenire di titoli di esecuzione di altre pene detentive, quelli preesistenti, ma non presi in considerazione, perché non conosciuti, nel provvedimento di ammissione alla misura alternativa, sono da considerare alla stessa stregua di quelli sopravvenuti»[27]; b) qualora «nel corso dell’affidamento in prova al servizio sociale, sopravvenga un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il cumulo delle pene in relazione al quale, ai sensi dell’art. 51 bis dell’ordinamento penitenziario, deve essere verificata la permanenza o meno delle condizioni di cui all’art. 47 comma 1 del medesimo ordinamento (residuo pena complessivo da espiare non superiore a tre anni), va calcolato escludendo il periodo di tempo già trascorso in affidamento fino alla sopravvenienza del nuovo titolo (ferma restando, naturalmente, la necessità che sussista l’altra condizione costituita dal regolare svolgimento della prova)»[28]; c)  posto che il «disposto dell’art. 51 bis dell’ordinamento penitenziario – secondo il quale se durante l’attuazione dell’affidamento in prova al servizio sociale “sopravviene” un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, può essere disposta la prosecuzione della misura in corso e l’estensione del beneficio al nuovo titolo, subordinatamente al permanere dei requisiti richiesti per la sua concessione – deve essere inteso nel senso che il momento della “sopravvenienza” del nuovo titolo esecutivo è valutato con esclusivo riferimento a quello dell’esecuzione e non a quello della decisione da cui il titolo deriva»[29], ne deriva che «la prosecuzione del beneficio può essere accordata anche in relazione a condanne pronunciate anteriormente a quella per cui l’affidamento è in corso, qualora i relativi titoli vengano in esecuzione quando questo sia già in fase di attuazione»[30].

Per di più, nel «caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa» (art. 98, co. VIII, d.P.R., 30/06/2000, n. 230) .

Infine, quanto previsto dall’art. 98 del d.P.R. n. 230 del 2000 vale, in quanto compatibile, anche per l’affidamento nei casi particolari stante quanto previsto dall’art. 99, co. III, d.P.R., 30/06/2010 («Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98») precisandosi solo che, per tali ipotesi, la sopravvenienza di un nuovo titolo di privazione della libertà personale «non comporta la necessità di una nuova richiesta dell’interessato conforme alle nuove prescrizioni di legge, perché il riesame della situazione, per la verifica della persistenza o meno delle condizioni di legge per la prosecuzione del beneficio, deve essere disposto d’ufficio»[31].

La legge, per di più, non prevede solo le ipotesi in cui cessi l’esecuzione di detta misura alternativa, ma stabilisce altresì anche le ipotesi in cui possa essere revocata.

Difatti, l’«affidamento e’ revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova» (art. 47, co. XI, legge, 26/07/1975, n. 354) e la stessa normativa si deve considerare applicabile anche per l’affidamento in prova nei casi particolari visto che, per questa misura alternativa, si «applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663» (art. 94, co. VI, d.P.R., 9/10/1990, n. 309).

Inoltre, avendo la Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 1987, n. 343, dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui – in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova – non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova, è stato evidenziato in sede nomofilattica che,«ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca»  il tutto quindi nell’ottica di esaminare complessivamente  «la condotta (…) tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico»[32].

Invece, la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali «non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti la misura alternativa, ma è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, il quale è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell’istituto»[33] nel senso che il comportamento del condannato deve essere stato così negativo da rivelare l’inesistenza “ab initio” di un’adesione al processo rieducativo[34] (quale possono essere, ad esempio, la frequentazione di pregiudicati[35] o il non essersi adoperati per quanto possibile, in favore della vittima del reato[36]).

E’ stato altresì evidenziato che, tra le circostanze che possono determinare la revoca di questa misura, vi è anche la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, purchè la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura[37].

Inoltre, se «l’affidato in prova al servizio sociale o l’ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l’accompagnamento del trasgressore in istituto» (art. 51 ter, co. I, primo verso, legge, 26/07/1975, n. 354) e il «provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti» (art. 51 ter, co. I, ultimo capoverso, legge, 26/07/1975, n. 354).

In ordine a quanto statuito dalla norma appena citata, va osservato come la Cassazione abbia avuto modo di rilevare quanto segue: I) la «funzione svolta dal magistrato di sorveglianza a norma dell’art. 51-ter ord.penit. è cautelativa e non decisoria, risolvendosi in una provvisoria sospensione della misura alternativa»[38]; II) il «provvedimento di sospensione delle misure alternative ai sensi dell’art. 51 ter ord. penit. (…) non richiede la preventiva convocazione delle parti, ma l’omissione della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura»[39]; III) l’«inosservanza del termine stabilito dall’art. 51 ter della l. 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) non costituisce vizio di legittimità dell’ordinanza che revoca la misura alternativa alla detenzione in carcere, avendo come unico effetto l’inefficacia del decreto di provvisoria sospensione della misura; con la conseguenza che, ove non intervenga l’ordinanza di revoca, la misura riprende la sua efficacia, fino alla pronuncia del provvedimento di revoca che legittimamente ne determina l’interruzione»[40]; IV)  la «revoca della misura alternativa alla detenzione non deve necessariamente essere preceduta da provvedimento di sospensione cautelativa da parte del magistrato: invero l’art. 51 ter l. 26 luglio 1975, n. 354 facoltizza detto organo all’adozione di tale provvedimento, ma non subordina la regolarità della procedura all’emanazione del medesimo»[41]; V) il «termine di 30 giorni “dalla ricezione degli atti” entro il quale deve intervenire, ai sensi dell’art. 51 ter dell’ordinamento penitenziario, la decisione del tribunale circa la revoca dei benefici penitenziari una volta che il magistrato di sorveglianza ne abbia disposto la sospensione cautelativa, decorre dall’arrivo presso in tribunale di sorveglianza di tutti gli atti relativi al procedimento, e dunque anche di quello con il quale si dà comunicazione dell’ingresso del condannato nell’istituto penitenziario in esecuzione del decreto di sospensione»[42].

Chiarito il modo con cui la revoca può avvenire, un altro aspetto da vagliare è il caso in cui la prova abbia avuto esito positivo.

In detta ipotesi, l’«esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale» (art. 47, co. XII, primo capoverso, legge, 26/07/1975, n. 354) e il «tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa» (art. 47, co. XII, secondo capoverso, legge, 26/07/1975, n. 354); per verificare ciò, la Cassazione ha avuto modo di asserire che: a)  per «”esito positivo del periodo di prova”, ai fini dell’estinzione della pena prevista dall’art. 47, ultimo comma, dell’ordinamento penitenziario, deve intendersi l’integrale emenda del condannato»[43] non essendo «sufficiente il mero decorso del periodo di prova, senza che sia intervenuta la revoca dell’affidamento, ma è necessario che la sezione di sorveglianza verifichi l’avvenuta rieducazione del reo»[44]; b) «la presa in considerazione, ai fini della valutazione dell’esito della prova, di fatti successivi posti in essere dal condannato, specie ove non costituenti reato, non può prescindere dalla dimostrazione della volontarietà dei medesimi e dalla concreta loro incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale»[45].

Quanto agli effetti che l’esito positivo può comportare, si segnalano i seguenti principi di diritto: 1) l’«estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, prevista dall’art. 47, penultimo comma, l. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) per il caso di esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, non si estende alle misure di sicurezza personali derivanti dalla sentenza di condanna»[46]; 2) l’«esito positivo del periodo di prova determina l’estinzione di tutti gli effetti penali della condanna (art. 47 ultimo comma l. 26 luglio 1975 n. 354), ma non comporta la cancellazione dell’iscrizione della condanna dal casellario giudiziale, di cui si deve escludere la natura di effetto penale della decisione, trattandosi di atto che persegue finalità informative ma non sanzionatorie»[47]; 3) l’«estinzione di ogni effetto penale prevista dall’art. 47 comma 12 ord. penit., in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva»[48]; 4) l’ «esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall’art. 20 c.p. “effetti penali” della condanna e che l’art. 47, comma 12, l. 26 luglio 1975 n. 354, collega all’esito favorevole della prova l’estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di «ogni altro effetto penale»»[49];

Infine, all’«affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita’, puo’ essere concessa la detrazione di pena di cui all’articolo 54[50]» (art. 47, co. XII-bis, primo capoverso, legge, 26/07/1975, n. 354) e si «applicano gli articoli 69, comma 8[51], e 69-bis[52] nonche’ l’articolo 54, comma 3» (art. 47, co. XII-bis, secondo capoverso, legge, 26/07/1975, n. 354)[53].

A questo proposito è stato osservato che, ai «fini della concessione della liberazione anticipata all’affidato in prova al servizio sociale, come previsto dall’art. 47 comma 12 bis dell’ordinamento penitenziario, occorre, rispetto al normale requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, un “quid pluris”, costituito, in base al testuale tenore della suddetta norma, dall’avere il condannato dato prova di un “concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità”; il che comporta la necessità di una valutazione globale del comportamento tenuto dal condannato nel corso dell’affidamento, non essendo ontologicamente configurabile un “concreto recupero” a semestri»[54].

Inoltre, detta statuizione legislativa sembra essere applicabile anche per l’affidamento in prova in casi particolari essendo stato asserito in sede di legittimità che la «possibilità di concedere una detrazione di pena, a titolo di liberazione anticipata, al condannato che ha espiato la pena in regime di affidamento al servizio sociale, introdotta dall’art. 3 l. 19 dicembre 2002 n. 277, all’art. 47 comma 12 bis ord. penit., si estende anche alla pena espiata in regime di affidamento terapeutico previsto dall’art. 94 comma 6 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto anche questo istituto ha finalità di recupero sociale e rieducativo ed anche qualora non sia completato il programma terapeutico il tribunale di sorveglianza può comunque valutare il concreto recupero sociale»[55].

Al contrario, nel caso opposto (vale a dire l’esito negativo della prova), per appurare ciò, «occorre procedere ad una valutazione globale dell’intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato»[56] venendosi a determinare, in caso di esito negativo, «la risoluzione ex tunc del beneficio»[57].

Va oltre a ciò rilevato che, nel «dichiarare l’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale, preclusivo della declaratoria di estinzione della pena, il giudice è tenuto a determinare la durata della residua pena da espiare sulla base delle specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio sulla prova»[58].

Va infine enunciato, per dovere di completezza espositiva, il modo in cui possono essere formulate delle istanze, e ciò attraverso l’utilizzo di formulari con cui rappresentare, a titolo meramente esemplificativo, il modo con cui fare ciò.

 

 

FORMULARIO I)

 

Procura Generale della Repubblica di _____

Ufficio esecuzioni penali

 

Ecc.mo Tribunale di Sorveglianza di __________________

 

Oggetto: istanza di affidamento in prova al servizio sociale

 

Il sottoscritto Avv. _______, difensore di fiducia di _________, nato a ______ il _______ e residente in ________ alla via _________ n. __ , elettivamente domiciliato in _______________, via __________________ n. ____, presso lo studio del suddetto difensore,

 

Premesso

 

che, con sentenza n. (…),  l’assistito è stato ritenuto colpevole  per i reati  p. e p. ex art.   e, per l’effetto, condannato alla pena pari a (…);

 

che è stato notificato al _____ l’ordine di carcerazione – e contestuale (ed eventuale) decreto di sospensione – relativo alle pene che deve espiare;

 

 

che il ______, dopo la commissione dei reati per cui è stata emessa la suddetta sentenza, ha serbato in libertà un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole circa la sua rieducazione e sull’eventuale ulteriore commissione di reati;

tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

 

chiede

 

all’Ecc.mo Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 o.p., sussistendone i limiti di legge, di concedere a ________ l’affidamento in prova ai servizi sociali.

 

si allega (eventuale documentazione)

 

Luogo, ________

 

Avv. _______________

 

FORMULARIO II)

 

Al Tribunale di Sorveglianza di (…)

 

Oggetto: Istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell’art. 47 O.P.

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a________________________________________________ il_________________________

attualmente ristretto nella Casa_______________________,

 

premesso

 

che il sottoscritto è stato condannato con sentenza n° ____________________________, in data_________________, emessa dal______________________, alla pena di ______________;

 

che l’esecuzione è curata dalla Procura della Repubblica di _______________________________, che in data______________ha emesso l’ingiunzione a costituirsi in carcere (l’ordine di esecuzione) per la pena residua di ________________________;

 

che il sottoscritto ha già espiato la pena per anni _________mesi _________giorni____________, nel seguente Istituto _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

 

 

considerato

 

che il sottoscritto ha già fruito di liberazione anticipata per giorni _______________, concessa dal Tribunale di Sorveglianza di _______________;

 

che il suo residuo pena è inferiore ai quattro anni;

 

che chi scrive è stato sottoposto ad osservazione della personalità presso la Casa di ____________________________________ ,

 

che l’istante ha fruito di permessi premio, concessi dal Magistrato di Sorveglianza di _________________,

 

che lo scrivente ha compiuto progressi nel trattamento e ritiene di poter utilmente iniziare un periodo di reinserimento nella società allo scopo di dedicarsi alle seguenti attività (lavoro, studio, famiglia)________________________________________________________________________;

 

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto

 

CHIEDE

 

che, ai sensi dell’art. 47 Ordinamento Penitenziario, gli venga concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali per dedicarsi alle attività sopra indicate e si impegna fin d’ora ad osservare le prescrizioni che saranno inserite nel piano di trattamento;

 

 

Nomina

 

 

quale suo difensore di fiducia l’Avv. _________________________, del Foro di _______________ e con studio legale sito in  _________________________

 

 

Data ________________________                          Firma _________________________________

 

I presenti contributi sono tratti da

[1]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 8/10/2004 (dep. 14/10/2004), n. 40392.

[2]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 1/04/2016 (dep. 23/06/2016), n. 26317. Per un commento di questa pronuncia, vedasi: A. FERRETTI, No all’affidamento in prova al servizio sociale in caso di contatti con pregiudicati, in Diritto & Giustizia, fasc.30, 2016, pag. 8.

[3]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 30/11/2015 (dep. 1/03/2016), n. 8321. Per un commento di questa decisione, vedasi: A. FERRETTI, Per l’affidamento in prova al servizio sociale occorre un percorso graduale, in Diritto & Giustizia, fasc.12, 2016, pag. 27.

[4]Cass. pen., sez. V, sent. ud. 8/04/2015 (dep. 8/09/2015), n. 36233.

[5]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 1/03/2011 (dep. 12/04/2011), n. 14646.

[6]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 21/01/2010 (dep. 1/03/2010), n. 8092.

[7]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 11/06/2013 (dep. 31/07/2013), n. 33287,

[8]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 27/05/2013 (dep. 24/06/2013), n. 27690.

[9]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 19/05/2009 (dep. 4/06/2009), n. 23407.

[10]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 14/07/2014 (dep. 16/10/2014), n. 43388. Per un commento di questa sentenza, vedasi: A. DE FRANCESCO, Il Tribunale di sorveglianza non può negare la misura alternativa sulla scorta del mancato risarcimento del danno, in Diritto & Giustizia, fasc.1, 2014, pag. 43.

[11]In tale senso, Cass. pen., sez. I, sent. ud. 25/09/2007 (dep. 25/10/2007), n. 39474. Per un commento di questa decisione, vedasi:

  1. FIORENTIN, Uscito dalla porta, rientra dalla finestra l’obbligo del risarcimento del danno per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale?, in Cass. pen., fasc.3, 2009, pag. 1200.

[12]Cass. pen., sez. V, sent. ud. 21/01/2014 (dep. 17/02/2014), n. 7476.

[13]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 21/11/2012 (dep. 17/01/2013), n. 2614.

[14]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 22/09/2014 (dep. 30/12/2014), n. 53761.

[15]Ibidem.

[16]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 5/02/2015 (dep. 18/12/2015), n. 49971. Per un commento di questa pronuncia, vedasi: A. FOTI, Detenuto tossicodipendente: quali presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale?, in Diritto & Giustizia, fasc.47, 2015, pag. 34.

[17]Ibidem.

[18]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 19/03/2013 (dep. 22/04/2013), n. 18342. Per un commento di questa sentenza, vedasi: L. PIRAS, Niente affidamento «terapeutico» se il soggetto è pericoloso, in Diritto e Giustizia online, fasc.0, 2013, pag. 494.

[19]Ibidem.

[20]Cass. pen., sez. I, 15/12/2000, n. 6709.

[21]In tale senso, Cass. pen., sez. I, sent. ud. 17/06/2009 (dep. 20/07/2009), n. 30102.

[22]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 10/11/2009 (dep. 20/11/2009), n. 44669.

[23]La Corte costituzionale, con sentenza 1° dicembre 1999, n. 436, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.  Per un commento di questa pronuncia, vedasi: C. CESARI, Flessibilità della pena e condannati minorenni: l’illegittimità costituzionale dell’art. 58- quater ord. pen., in Cass. pen., fasc.10, 2000, pag. 2557.

[24]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 15/10/2009 (dep. 5/11/2009), n. 42462. Per un commento di questa pronuncia, vedasi: G. MILIZIA, Concorso di reati e recidiva: il giudice deve separare il cumulo delle condanne per valutare l’eventuale estinzione della pena del reato ostativo alla concessione dell’affidamento in prova, in Diritto e Giustizia online, fasc.0, 2009, pag. 120.

[25]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 23/10/2014 (dep. 12/02/2015), n. 6287. Per un commento di questa pronuncia, vedasi: C. BOSI, Per risolvere i dubbi sull’ambito di applicabilità dei benefici penitenziari si attende la parola dalle Sezioni Unite, in Diritto & Giustizia, fasc.5, 2015, pag. 14. Contra: Cass. pen., sez. I, sent. ud. 11/05/2005 (dep. 28/06/2005), n. 24371(«Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione (art. 58 quater comma 2 e 47 comma 11 l. 26 luglio 1975 n. 354), opera anche nell’ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in quanto il comma 6 di questa norma richiama le disposizioni dell’ordinamento penitenziario»).

[26]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 14/07/2014 (dep. 8/09/2014), n. 37292.

[27]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 22/11/2000 (dep. 5/03/2001), n. 8933.

[28]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 21/02/1997 (dep. 26/03/1997), n. 1449.

[29]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 4/06/1996 (dep. 30/08/1996), n. 3909.

[30]Ibidem.

[31]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 4/04/2007 (dep. 11/06/2007), n. 22674.

[32]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 19/02/2004 (dep. 26/02/2004), n. 9314.

[33]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 6/06/2013 (dep. 24/06/2013), n. 27713.

[34]In tale senso, Cass. pen., sez. I, sent. ud. 13/06/2001 (dep. 19/07/2001), n. 29343.

[35]In tale senso, Cass. pen., sez.  I, sent. ud. 21/01/2009 (dep. 25/02/2009), n. 8446.

[36]In tale senso, Cass. pen., sez. I, sent. ud. 19/06/2003 (dep. 10/07/2003), n. 29194.

[37]In tale senso, Cass. pen., sez. I, sent. ud. 17/09/2013 (dep. 16/10/2013), n. 42579.

[38]Cass. pen., sez. I, 25/06/1993, in Cass. pen., 1994, 1874; Mass. pen. cass., 1993, fasc. 10, 106.

[39]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 11/02/2013 (dep. 12/04/2013), n. 16654.

[40]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 14/02/1997 (dep. 10/03/1997), n. 1086.

[41]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 7/07/1995 (dep. 26/09/1995), n. 4146.

[42]Cass. pen., sez. I, sent.  13/12/1994, in Giust. pen., 1995, III, 665.

[43]Cass. pen., sez. I, 22/06/1999, n. 4441.

[44]Cass. pen., sez. I, 21/02/1983, in Cass. pen. 1984, 2054; Giust. pen. 1984, III,554.

[45]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 9/01/2009 (dep. 27/01/2009), n. 3727.

[46]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 14/12/2004 (dep. 17/01/2015), n. 762.

[47]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 1/10/2002 (dep.  15/11/2002), n. 38405.

[48]Cass. pen., sez. un., sent. ud. 27/10/2011 (dep. 15/02/2012), n. 5859. Per un commento di questa decisione, vedasi: L. DEGL’INNOCENTI, Recidiva ed estinzione della pena pregressa per esito positivo dell’affidamento in prova, Cass. pen., fasc.5, 2013, pag. 2011; M. RUARO, Le sezioni unite esaltano la portata estintiva del probation penitenziario, facendo calare l’oblio sull’intervenuta condanna ai fini di un’eventuale recidiva, in Cass. pen., fasc.7-8, 2012, pag. 2470.

[49]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 29/09/2014 (dep. 18/12/2014), n. 52551. Per un commento di questa sentenza, vedasi: F. FICO, Osservazioni Cass. Pen., n. 52551, sez. 01, 29 settembre 2014, in Cassazione Penale, fasc.5, 2015, pag. 1993.

[50]Ai sensi del quale: «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. 2. La concessione del beneficio è comunicata all’ufficio del pubblico ministero presso la corte d’appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso. 3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca. 4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all’ergastolo».

[51]Secondo cui:  «Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonche’ sui ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale».

[52]Alla stregua del quale:  «1. Sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale. 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso. 3. Avverso l’ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’articolo 30-bis. 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall’articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza».

[53]La Corte Costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007 , n. 78 ( in Gazz. Uff., 21 marzo 2007, n. 12), ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo, ove interpretato nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l’accesso alle misure alternative da esso previste.

[54]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 2/02/2015 (dep. 16/03/2015), n. 10433.

[55]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 26/10/2004 (dep. 29/10/2004), n. 42566.

[56]Cass. pen., sez. I, sent. ud. 30/06/2010 (dep.  30/07/2010), n. 30525.

[57]Cass. pen., sez. I, sent.  21/02/1983, in Cass. pen. 1984, 2054; Giust. pen., 1984, III,554.

[58]Cass. pen., sez. un., sent., ud. 27/02/2002 (dep. 13/03/2002), n. 10530.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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