Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 25401 del 10 giugno 2013 delle Sezioni Unite penali è stato risolto un contrasto di giurisprudenza riguardo la natura dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti: ci si chiedeva, in particolare, se la natura della condotta dei partecipanti al consumo integrasse reato ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, del Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/1990) oppure se integrasse solo un illecito di tipo amministrativo (art. 75 D.P.R. 309/1990).
La Cassazione ha concluso che, anche dopo la modifica della legge 2006 (legge cd. Fini-Giovanardi), che ha anteposto l’avverbio ‘esclusivamente’ alla parola ‘personale’ nella norma che si riferisce all’illecito amministrativo, non può per ciò solo ipotizzarsi che il legislatore abbia introdotto una nuova fattispecie incriminatrice, ossia l’uso di gruppo.
Quindi, l’acquisto e la detenzione per uso personale, se avvenuti sin dall’inizio anche per altri soggetti, sono illeciti amministrativi.
E ciò, sia nel caso di acquisto in comune che in quello di mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori.
Poi la suprema Corte passa ad elencare i casi in cui le condotte non sono penalmente rilevanti.
Ed in particolare: occorre che l’acquirente sia uno degli assuntori, che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo, al cui uso personale la sostanza è destinata, che quindi sia certa sin dall’inizio l’identità di questi altri soggetti i quali abbiano in un qualunque modo manifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipanti sia di concorrere ai mezzi finanziari occorrenti all’acquisto.
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