Sezioni Unite penali: confini della nuova concussione e implicazioni ‘politiche’

Redazione 28/10/13

Lucia Nacciarone

È stata da poco resa nota l’importante pronuncia del Supremo consesso di legittimità, che delinea i caratteri del nuovo articolo 317 del codice penale, così come era stato modificato dalla Legge 190/2012.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a comporre un contrasto di giurisprudenza sorto in ordine all’interpretazione della nuova norma, soprattutto per quanto concerne l’aspetto della distinzione con la simile figura dell’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater del codice penale, introdotto dalla legge 190/2012), nella quale, ad avviso dei primi interpreti, sarebbe confluita la fattispecie della concussione per induzione, restando nell’ambito applicativo della norma di cui all’articolo 317, che prevede un trattamento sanzionatorio più grave, la sola concussione per costrizione. Ed è proprio sulla terminologia di cui fa uso il legislatore a fungere, ad avviso delle Sezioni Unite, da discrimen per le due figure incriminatrici, laddove rientrerebbero nella concussione le condotte di costrizione che limitano radicalmente la libertà del soggetto destinatario delle richieste provenienti dal pubblico ufficiale, viceversa nell’induzione indebita, punita in maniera più mite, e senza pene accessorie, i comportamenti integranti ‘forme di pressione non irresistibile’ da parte del privato che li subisce.

La nuova fattispecie dell’indebita induzione, continuano i giudici, si configura quando chi cede alla (im)moral suasion del funzionario pubblico persegue a sua volta un indebito vantaggio: in quest’ottica si giustifica anche la previsione della sanzione a carico del privato, sia pure più lieve rispetto a quella in cui incorre il pubblico ufficiale.

Il privato che viene punito, precisano i giudici, è quasi un ‘correo’ , pur subendo una certa pressione: la nuova norma è stata imposta, invero, dalle Istituzioni europee, che non hanno mai visto di buon occhio il fatto che nel nostro Paese si puniscano solo i corruttori e non anche i privati che comunque traggono un vantaggio mettendosi d’accordo con la pubblica amministrazione.

La distinzione fra concussione e indebita induzione, così formulata, consentirà di ‘allargare le maglie’ ed i poteri del giudice di merito, nel valutare questi due reati, tenendo sempre presente tuttavia, ai fini del distinguo, che ‘costringere è diverso da convincere’ e che la concussione sussiste nei soli casi in cui si viene pesantemente ad incidere sulla libertà del soggetto passivo.

La decisione delle Sezioni Unite reca con sé non poche implicazioni di carattere pratico, specie con riferimento a taluni processi che vedono coinvolte le nostre autorità politiche imputate ai sensi del vecchio articolo 317 (nel quale, ricordiamolo, rientrava anche la concussione per induzione) che adesso potrebbero ad esempio ottenere la prescrizione grazie alla novella in base al noto principio del favor rei. Ed, in un Paese in cui già si registra una crisi delle istituzioni in questo senso, ciò potrebbe non essere positivo, soprattutto perché come si obietta da più fronti, l’intento del Legislatore era invece l’opposto, cioè proprio quello di non lasciare impunito alcun comportamento che violasse i beni-interessi sottesi alla pubblica amministrazione.

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