Sezioni Unite penali: limiti all’utilizzabilità dei dati raccolti con le intercettazioni

Redazione 25/07/14
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 Lucia Nacciarone

 Con la sentenza n. 32697 del 23 luglio 2014 i giudici delle Sezioni Unite hanno risolto un caso controverso, ovverosia quello riguardante l’utilizzabilità delle conversazioni intercettate quando le intercettazioni sono state disposte per un diverso reato.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, due carabinieri erano stati condannati per avere rotto di proposito l’alfetta del servizio radiomobile, mandando il motore fuori giri e poi provocando la rottura del cambio di pattuglia, in modo da poter evitare la prosecuzione della perlustrazione in corso: il tutto confermato dalle intercettazioni avvenute tramite una cimice che era stata collocata nell’auto per ordine del giudice nel corso di indagini svolte per un altro reato.

I militari erano stati giudicati dalla Corte d’appello militare, che aveva ritenuto la registrazione corpo del reato, applicandovi pertanto la relativa normativa in tema di acquisizione in sede processuale, con esclusione delle limitazioni probatorie previste dall’articolo 270 del codice di procedura penale.

I giudici di Cassazione non hanno condiviso queste considerazioni, spiegando che la registrazione può essere definita corpo del reato solo se i suoi contenuti non solo integrano ma esauriscono anche la fattispecie criminosa.

Laddove la conversazione registrata faccia riferimento solo ad una condotta criminosa o ne integra solo una parte, e sono necessarie altre condotte affinchè il reato sia portato a compimento, non può costituire corpo del reato e ad essa vanno applicate le limitazioni all’utilizzabilità probatoria di cui all’articolo 270 c.p.p.

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