Sezioni Unite Penali: rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, quando la riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa

La decisione in esame è assai interessante in quanto con essa si dà risposta al seguente quesito di diritto: “se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio”.

Indice:

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. I motivi nuovi
  4. Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione
  5. Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite
  6. Conclusioni

Il fatto

La Corte di Assise di Rimini riconosceva la responsabilità dell’imputato per il delitto di soppressione di cadavere (capo D), assolvendolo dai reati di rapina (capo A), violenza privata (capo B) e porto di coltello a serramanico (capo F), nonché dagli omicidi di talune persone mentre; per i due omicidi e per gli altri reati, venivano condannati dei condannati tra cui, un concorrente minorenne, veniva giudicato separatamente.

A sua volta, la Corte di Assise di appello di Bologna, sulle impugnazioni del pubblico ministero e delle parti civili, riformava la decisione e dichiarava la responsabilità dell’imputato, autore materiale, per tutti i reati a lui contestati, condannandolo alla pena dell’ergastolo e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Pur tuttavia, questa decisione era censurata dalla Corte di Cassazione che ne disponeva l’annullamento con rinvio in relazione ai reati per cui vi era stata condanna, ribadendo l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 27620, del 28/04/2016), secondo cui il giudice di appello deve procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa in caso di riforma della sentenza di assoluzione determinata da un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, rinnovazione dovuta anche per le dichiarazioni rese dal coimputato nello stesso procedimento:

La sentenza de qua, infine, aveva dichiarato l’irrevocabilità della condanna limitatamente al delitto di soppressione di cadavere (capo D), per il quale l’imputato aveva reso confessione.

Ciò posto, dal canto suo, la Corte di Assise di Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, in riforma della decisione emessa dalla Corte di assise di Rimini, dichiarava l’autore materiale responsabile di entrambi gli omicidi (capi C, E), nonché dei reati di rapina e violenza privata (capi A, B), condannandolo alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi, con le conseguenti pene accessorie e con condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, oltre che dichiarare l’estinzione del reato di porto di coltello a serramanico (capo F) per intervenuta prescrizione.

In particolare, il giudice del rinvio, preso atto del sopravvenuto decesso di uno degli imputati, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto l’acquisizione delle dichiarazioni da questa rese nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare al fine di verificarne la credibilità attraverso la ricostruzione della tempistica delle sue diverse deposizioni ed era stata, quindi, disposta la lettura delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., sostenendo che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non escludeva l’applicabilità al giudizio di appello di tali disposizioni.

Più nel dettaglio, si era ritenuto che una interpretazione costituzionalmente orientata del nuovo art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che impone l’obbligo di rinnovazione istruttoria nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, non appare incompatibile con gli artt. 512 e 513 cod. proc. pen..

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento da ultimo menzionato il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) inosservanza degli artt. 514 e 191 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen.;

2) vizi di motivazione;

3) vizi di motivazione in ordine al diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

I motivi nuovi

Erano presentati anche dei motivi nuovi.

In particolare, con il primo motivo nuovo, si richiamava la sentenza n. 27260 del 2016 delle Sezioni Unite, sottolineandosi che non esistevano altre fonti di prova dotate di autosufficienza al fine di giustificare una pronuncia di condanna.

Il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado nonostante il mancato riascolto della persona di cui sopra, quindi, per la difesa, era stato erroneamente giustificato dalla sentenza impugnata ricorrendo agli artt. 512 e 513 cod. proc. pen. posto che la mancata escussione non era derivata da fatti o circostanze imprevedibili in quanto la coimputata non aveva mai partecipato al processo di primo grado perché ricoverata in una struttura per malati terminali sicché, sempre per il difensore, rivivevano tutte le censure mosse dalla difesa al falso racconto della donna per le ragioni descritte nei due ricorsi per Cassazione.

Quanto invece al secondo motivo nuovo, esso atteneva alle consulenze trascrittive e alle captazioni posto che il giudice del rinvio non si era confrontato con il contenuto dell’unica trascrizione rimasta utilizzabile e dal contenuto favorevole alla difesa, così come non si era confrontata con le altre che danno conto dell’estraneità del ricorrente, mentre il terzo motivo nuovo lamentava l’illogicità della motivazione nella parte concernente l’omicidio in questione poiché, per il ricorrente, la sentenza impugnata ricadeva nella contraddittorietà interna rilevata dalla sentenza di annullamento.

Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione

La Quinta Sezione penale della Cassazione disponeva la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione contenuta nel primo motivo nuovo proposto dalla difesa e in parte anticipato in uno dei passaggi del secondo motivo del ricorso.

La Quinta Sezione condivideva in effetti la soluzione interpretativa che il giudice di rinvio aveva offerto alla questione, con l’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della coimputata nel frattempo deceduta, pur essendo consapevole che tale soluzione si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sez. U, n. 27260/2016, che, a suo avviso, sembra non ammettere deroghe al divieto di “ribaltamento” delle sentenze assolutorie, nemmeno quando la prova dichiarativa non può essere rinnovata per irreperibilità, infermità o morte del soggetto da sentire, principio questo che il Collegio rimettente non condivideva.

Pertanto, al fine di prevenire un potenziale contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità, considerato che lo stesso legislatore del 2017 con l’inserimento nell’art. 603 cod. proc. pen. del comma 3-bis – si è posto in una prospettiva di continuità rispetto al quadro dei principi stabiliti dalle Sez. U, n. 27260/2016, l’ordinanza in esame, avvertita l’esigenza di salvaguardare «la garanzia della funzione nomofilattica del giudice di legittimità sottesa alla previsione di cui all’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.», rimetteva la questione alle Sezioni Unite.

Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, prima di entrare nel merito della questione, provvedevano a delimitarla nei seguenti termini: “se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio”.

Premesso ciò, una volta ritenuto il primo motivo manifestatamente infondato, gli Ermellini osservavano come l’ordinanza di rimessione avesse osservato come la valutazione sulla imprevedibilità dell’evento, che impedisce la ripetizione dell’atto assunto nelle indagini preliminari e ne legittima la lettura, trovi il suo fondamento in un giudizio di prognosi postuma che deve far riferimento alle circostanze note o conoscibili al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio, secondo un criterio di ragionevolezza (ex plurimis, Sez. 5, n. 4945, del 20/01/2021; Sez. 6, n. 50994, del 26/03/2019; Sez. 1, n. 45862, del 17/10/2011) mentre la difesa aveva individuato il momento in cui operare la “prognosi postuma” nel giudizio di rinvio, anziché collocarlo al tempo in cui si sarebbe potuto richiedere l’incidente probatorio, cioè entro i termini di chiusura delle indagini.

Orbene, per la Corte di legittimità, l’osservazione era corretta ma tuttavia l’infondatezza del motivo trovava, a sua avviso, la sua ragione soprattutto in considerazione del fatto che, sebbene lo stesso giudice del rinvio richiami l’art. 512 cit., nel caso di specie si era al di fuori dell’ambito applicativo di tale disposizione, dal momento che le dichiarazioni predibattimentali erano già state “ripetute” essendo stata la coimputata escussa nel contraddittorio dibattimentale mentre, come è noto, le letture previste dal codice di rito, tra cui quelle cui si riferisce l’art. 512 cod. proc. pen., consentono agli atti formati fuori del giudizio, in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge, di essere acquisiti ufficialmente al fascicolo dibattimentale e, quindi, di divenire legittimamente valutabili come prove ai fini della decisione: in ogni caso alla lettura si può procedere solo quando un esame dibattimentale è mancato e, nel caso in questione, non si è verificata questa situazione perché uno dei coimputati era stata esaminato in dibattimento nel corso del primo giudizio.

Invece, a fronte di ciò, per il Supremo Consesso, il recupero di tali dichiarazioni non si giustifica attraverso il ricorso al citato art. 512, bensì sotto il profilo dei poteri officiosi che vanno riconosciuti al giudice nella presente fattispecie.

Chiarito ciò, era fatto presente come la questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite si riferisse alle censure proposte nel ricorso con cui si contestava l’operazione compiuta dalla Corte di Assise di Appello, quale giudice di rinvio, censure formulate nel primo motivo del ricorso e ribadite nei motivi nuovi, che avevano formato oggetto delle articolate note di udienza presentate dall’Avvocato Generale.

In particolare, secondo la difesa, non potendo ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, che aveva indicato la necessità di riaprire l’istruttoria dibattimentale in appello per risentire una persona nel frattempo deceduta, la Corte territoriale avrebbe dovuto fare applicazione del principio di diritto contenuto nella decisione delle Sezioni Unite n. 27620/2016, peraltro richiamata dalla sentenza di annullamento che ha espressamente affrontato il caso della “impossibilità” di rinnovare la prova dichiarativa per irreperibilità, infermità o morte del soggetto, escludendo in queste ipotesi ogni possibilità di superamento della sentenza assolutoria in appello, quindi stabilendo che in appello, se non è possibile rinnovare la prova dichiarativa, non è consentito ribaltare il verdetto assolutorio.

L’interpretazione offerta dalla difesa, quindi, per la Suprema Corte, renderebbe superfluo l’esame dei motivi del ricorso circa la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla credibilità della coimputata e condurrebbe alla conferma della sentenza assolutoria di primo grado.

Fatte queste doverose premesse, gli Ermellini evidenziavano come il tema in questione attenesse all’obbligo di rinnovazione istruttoria in appello in caso di overturning sfavorevole all’imputato, così come configurato prima dalla giurisprudenza – europea e nazionale – e successivamente dal legislatore.

Orbene, in relazione a siffatta tematica, veniva prima di tutto rilevato come sia noto il percorso della giurisprudenza sul tema del “ribaltamento” della sentenza assolutoria di primo grado, sicché si reputava sufficiente fare solo brevi cenni, finalizzati all’inquadramento della questione, il che era compiuto nei seguenti termini: “Gli oneri motivazionali gravanti sul giudice di appello in caso di riforma della pronuncia di primo grado sono stati puntualmente delineati già con le Sez. U, M. (sent. n. 33748, del 12/07/2005, M., Rv. 231679; v., anche, Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, omissis. 226093) secondo cui, qualora all’assoluzione segua in appello una decisione di colpevolezza dell’imputato, sul giudice incombe l’onere di dimostrare, con una rigorosa analisi, «l’incompletezza o l’incoerenza» della decisione appellata, «non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma». Successivamente la giurisprudenza si è mostrata particolarmente sensibile nel recepire le indicazioni interpretative provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, con il leading case rappresentato da Corte EDU, 05/07/2011, Dan c. Moldavia, ha sostenuto che, in caso di superamento di una sentenza assolutoria, il giudice di appello deve procedere all’esame diretto dei testimoni, per valutarne l’attendibilità e così assicurare l’equo processo. (…) Con questa decisione la Corte EDU ha riconosciuto la violazione del diritto ad un processo equo, ai sensi dell’art. 6 CEDU, nel caso di overturning sfavorevole senza rinnovazione dell’istruttoria: più precisamente, è stata esclusa l’equità del processo se, dopo un’assoluzione in primo grado, intervenga una condanna nel giudizio di appello senza che le prove dichiarative, poste a base del primo pronunciamento, siano state nuovamente formate davanti al secondo giudice. L’equità del processo impone che l’imputato si possa sempre confrontare con i testimoni davanti al giudice che dovrà decidere, confronto che avviene con la pubblica accusa, nel contraddittorio che diventa l’elemento essenziale del processo equo. Si tratta di un orientamento presente anche in decisioni precedenti (v., Corte EDU, 08/03/2007, Danila c. Romania) e ribadito successivamente con sentenze in cui si è affermata la prevalenza dell’oralità e della sua necessaria applicazione ogni qual volta il giudice di appello intenda riformare in pejus una sentenza assolutoria in base ad una rivisitazione della prova dichiarativa, puntualizzando che l’onere di esaminare direttamente i testimoni prescinde da un formale atto di impulso delle parti (cfr., Corte EDU, 26/02/2012, Gaitaranu c. Romania; Corte EDU, 05/03/2013, Manolachi c. Romania; Corte EDU, 04/07/2013, Hanu c. Romania; Corte EDU, 09/04/2013, Flueras c. Romania)”.

Ebbene, fatto questo excursus giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale,  i giudici di piazza Cavour sottolineavano come siano state le Sez. U, nella sentenza n. 27620/2016, a sigillare un legame strettissimo con l’orientamento della Corte di Strasburgo affermando che il giudice di appello per riformare la sentenza assolutoria e riconoscere la responsabilità penale dell’imputato deve procedere, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni decisive sui fatti del processo nel corso del giudizio di primo grado, precisando che qualora il “ribaltamento” della decisione avvenga solo sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, ritenute decisive, la sentenza è affetta da vizio di motivazione, seppur connesso ad una carenza istruttoria del giudizio di appello, rilevandosi al contempo che, in questi casi, la Corte di Cassazione non si limita a richiedere una motivazione rafforzata, ma stabilisce che il giudice di appello non può condannare il prosciolto sulla base di una valutazione diversa delle prove dichiarative se non disponendone la rinnovazione.

A fronte di ciò, si notava come le Sezioni Unite, in precedenti occasioni, abbiano quindi chiarito che l’omessa rinnovazione produce effetti sulla tenuta logica della sentenza di condanna in quanto fondata sul materiale cartolare controverso, con la conseguenza che la mancata rinnovazione realizza la violazione della regola posta dall’art. 533 cod. proc. pen., secondo cui la condanna è sempre subordinata al superamento di ogni ragionevole dubbio fermo restando che tale omissione è rilevabile anche d’ufficio, in tutti i casi in cui i profili della responsabilità sono portati alla cognizione della Corte di Cassazione attraverso il vizio di motivazione.

Oltre a ciò, era altresì fatto presente come tale approdo ermeneutico sia stato elaborato anche in relazione al ribaltamento della pronuncia assolutoria emessa nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017), nonché estesa sia alle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019), che all’annullamento, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021) mentre la sua applicazione è stata esclusa nell’ipotesi in cui la riforma riguarda una sentenza di condanna in primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017).

Ciò posto, si prendeva oltre tutto atto come la sentenza n. 27620/2016 abbia anche affrontato il problema oggetto della questione rimessa e cioè quello dell’applicabilità della regola della necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei casi in cui l’esame del dichiarante sia divenuto impossibile, perché, ad esempio – per restare al caso di specie – medio tempore deceduto, sostenendo che, quando la rinnovazione in appello della prova dichiarativa si riveli impossibile per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare, «non vi sono ragioni per ritenere consentito un ribaltamento del giudizio assolutorio ex actis».

Tuttavia le Sezioni Unite hanno precisato che è dovere del giudice accertare «sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva della nuova audizione sia che la sottrazione all’esame non dipenda dalla volontà di favorire l’imputato o da condotte illecite poste in essere da terzi, essendo in tal caso il giudice legittimato a fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni».

Del resto, anche rispetto ai soggetti c.d. vulnerabili (minori, soprattutto se vittime di reati), si è sostenuto che «non sussistono valide ragioni per ritenere inapplicabile la preclusione di un ribaltamento ex actis del giudizio assolutorio», ma in questo caso la sentenza puntualizza che «è rimessa al giudice la valutazione circa l’indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell’impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria» (Sez. U, n. 27620 del 2016).

Dunque, a parere degli Ermellini nella decisione qui in commento, le Sez. U, n. 27620/2016 pongono una regola tendenzialmente rigida in quanto ritengono che in presenza di una sentenza assolutoria di primo grado, rafforzativa del principio di presunzione di non colpevolezza, il ribaltamento in appello può avvenire solo attraverso una riedizione della prova nel contraddittorio delle parti, essendo questo l’unico metodo processuale per superare l’oltre ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato; tuttavia, sempre ad avviso di queste Sezioni, la regola del “se non è possibile rinnovare la prova non è consentito ribaltare il verdetto assolutorio” non sembra espressa in termini assoluti, dal momento che, soprattutto con riguardo al teste vulnerabile, le stesse Sezioni Unite introducono un fattore di flessibilità affidando al giudice la valutazione circa l’insuperabile necessità della reiterazione dell’atto istruttorio e, inoltre, sembrano ammettere casi residui in cui il giudice può decidere su “precedenti dichiarazioni“.

Chiarito ciò, per la Corte, nella presente fattispecie, occorre tra l’altro tenere presente che il quadro normativo di riferimento è mutato per effetto dell’introduzione del comma 3bis dell’art. 603 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, successiva sia alla sentenza della Corte di Appello oggetto di annullamento, sia alla decisione della Corte di Cassazione.

La legge citata non ha infatti previsto alcuna disposizione transitoria, sicché si pone la questione preliminare circa l’applicazione del nuovo comma 3-bis nel celebrato giudizio di rinvio e nel presente procedimento mentre, in tema di successione di leggi processuali nel tempo, con riferimento alla materia delle impugnazioni, le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 27614 del 29/03/2017, hanno stabilito che, ai fini dell’individuazione del regime applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, deve farsi riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione fermo restando che, per superare il conflitto tra disposizioni processuali che si succedono nel tempo, la sentenza suindicata ha evidenziato la necessità che si individui correttamente l’actus cui fare riferimento per fissare il corretto parametro intertemporale, parametro che, con specifico riferimento al campo processuale, è costituito dall’art. 11, primo comma, preleggi, così come è stato precisato che l’atto «va considerato nel suo porsi in termini di autonomia rispetto agli altri atti dello stesso processo», non potendosi accogliere una nozione indifferenziata di atto processuale.

Ed infatti le Sez. U, nella decisione n. 27614/2017, hanno, in via esemplificativa, individuato alcune specie di atti, rispetto ai quali il parametro intertemporale finisce per essere diversamente modulato: «l’atto con effetti istantanei, che si esaurisce nel suo puntuale compimento»; l’atto ad esecuzione istantanea che però «presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga», ancorato ad un altro atto che definisce la catena procedimentale divenendone centrale; l’atto «strumentale e preparatorio rispetto ad una successiva attività del procedimento», che realizza una fattispecie processuale complessa.

La diversa tipologia di atti processuali finisce dunque, per la Cassazione, necessariamente per condizionare la regola tempus regit actum.

Il principio affermato dalle Sez. U, nella pronuncia n. 27614/2017, del resto, ad avviso delle Sezioni Unite, si riferisce all’atto di impugnazione in senso stretto che consente il passaggio al successivo grado di giudizio, ricompreso nella tipologia degli atti con effetti istantanei e, con riferimento a questo tipo di actus, con funzione “autoreferenziale“, si giustifica la regola posta dalla sentenza citata, secondo cui il regime dell’atto di impugnazione viene determinato con riferimento alla normativa in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata, in quanto «è in rapporto a quest’ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla» (così, Sez. U, n. 27614/2017).

Ma nella fattispecie in esame la situazione, per le Sezioni Unite, è del tutto diversa.

La nuova disciplina dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è intervenuta a regolamentare in modo innovativo l’atto di impugnazione in quanto tale ovvero il regime stesso dell’impugnazione, ma ha introdotto una nuova regola processuale sulla istruttoria in appello, peraltro ponendosi in linea di continuità con la giurisprudenza delle Sez. U, sentenza n. 27620/2016.

In questo caso, proprio seguendo quanto affermato dalle Sez. U, nella decisione n. 27614/2017, circa la necessità di individuare l’actus per definire il corretto parametro intertemporale, per le Sezioni Unite, deve riconoscersi che la regola posta dal comma 3-bis dell’art. 603 cit. riguarda una regola procedimentale del giudizio di appello, che viene ad operare nel caso di ribaltamento della precedente decisione assolutoria, regola che è posta in relazione alla presunzione costituzionale di non colpevolezza e al paradigma dell’oltre ogni ragionevole dubbio e che deve trovare immediata applicazione ai sensi del citato art. 11, primo comma, preleggi posto che non vi è alcun atto processuale che si sia già perfezionato e abbia prodotto i propri effetti prima dell’entrata in vigore della nuova legge: la rinnovazione dell’istruttoria, cui si riferisce il nuovo comma 3-bis, costituisce un’attività procedimentale complessa che è stata posta in essere successivamente all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, trattandosi di una questione di diritto intertemporale che non riguarda un singolo atto che abbia esaurito i propri effetti, quale quello di impugnazione, bensì un procedimento ricompreso nel giudizio di impugnazione, ancora non esaurito, rispetto al quale il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l’atto complesso del procedimento stesso viene ad essere compiuto (in questo senso, Sez. 5, n. 32011 del 11/06/2019; Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019; Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019).

Il principio affermato dalle Sez. U, nella pronuncia n. 27614/2017, pienamente giustificato in rapporto all’atto di impugnazione, quindi, per la Corte, produrrebbe effetti irragionevoli applicato al caso in esame perché avrebbe come conseguenza che in tutti i procedimenti pendenti di impugnazione non troverebbero mai applicazione le nuove disposizioni processuali, in contrasto con la regola generale dell’art. 11, primo comma, preleggi, tenuto conto altresì del fatto che la nuova disciplina, in quanto ius superveniens, costituisce un limite anche al vincolo del giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento (ex plurimis, Sez. 4, n. 35680 del 24/06/2009; sez. 2, n. 1635 del 08/05/2003).

Il legislatore del 2017, quindi, per la Corte, si è posto «in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro dei princìpi» stabiliti dalle Sez. U, nella pronuncia n. 27620/2016, ma tuttavia la ellittica formulazione della norma potrebbe portare a letture divergenti rispetto al sistema creato dalla giurisprudenza visto che il nuovo art. 603 cod. proc. pen. ha giustificato interpretazioni secondo cui la rinnovazione doverosa in appello avrebbe trasformato il giudizio di secondo grado avverso una pronuncia di proscioglimento in un “secondo primo giudizio” di merito, allontanandosi dal modello della revisio prioris instantiae.

Ebbene, a fronte di quanto sin qui esposto, nel rinnovato quadro inizialmente di origine giurisprudenziale e oggi anche normativo, si prendeva atto come la tesi dell’eccezionalità della rinnovazione istruttoria in appello sia stata comunque messa in dubbio visto che l’originaria eccezionalità di questo istituto era dovuta ad una esegesi che circoscriveva al giudizio di primo grado la formazione della prova, attribuendo all’appello la costruzione definitiva della motivazione di merito, ma oggi si assiste ad una rinnovazione che in alcuni casi può essere letta a favore di una configurazione dell’appello come un nuovo giudizio.

Così, si è ritenuto che il nuovo caso di rinnovazione abbia natura obbligatoria nel senso di precludere al giudice ogni margine di scelta in ordine al se e al quando procedere alla rinnovazione, epilogo questo che prescinderebbe anche dalla richiesta della parte; inoltre, riguardo ai caratteri che deve presentare la prova da riassumere in appello, si è escluso che debba manifestare i tratti della decisività.

Orbene, per le Sezioni Unite, queste prospettive ermeneutiche non appaiono condivisibili atteso che l’istituto dell’appello, come delineato anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017, resta un mezzo di controllo della decisione assunta in primo grado fermo restando che su tali aspetti sono intervenute le Sezioni Unite che hanno chiarito che, anche dopo l’introduzione del comma 3-bis nell’art. 603, il giudice di appello non è obbligato a disporre una rinnovazione “generale e incondizionata” dell’attività istruttoria svolta in primo grado e hanno precisato che l’attività probatoria va «concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017), tenuto conto altresì del fatto che questa stessa giurisprudenza ha circoscritto l’ambito applicativo della nuova rinnovazione, affermando che essa deve consistere nella «previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice di appello “decisive” ai fini dell’accertamento della responsabilità» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017) con la conseguenza che il concetto di decisività si ricava in rapporto alla rilevanza e utilità della prova stessa, in vista della decisione.

L’implementazione della rinnovazione, quindi, per il Supremo Consesso, finisce per ridefinire gli spazi concessi al contraddittorio, inteso come insieme di oralità e immediatezza, ma non modifica il modello di impugnazione, fermo restando che, in ogni caso, la valorizzazione della rinnovazione può essere messa in relazione anche con la modifica dell’art. 111 Cost., soprattutto là dove garantisce all’imputato il diritto di acquisire “ogni altro mezzo di prova a suo favore“, non essendovi dubbio che le regole del giusto processo si applichino anche in appello.

Tuttavia, lo stesso art. 111, comma 5, Cost. prevede una deroga al principio del contraddittorio stabilendo che «nei casi regolati dalla legge la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

Occorre allora verificare, per la Suprema Corte, se tali eccezioni al contraddittorio si riflettano sulla regola della rinnovazione in caso di overturning così come affermato nella sentenza n. 27620/2016; in altri termini, il problema non è tanto quello di verificare, come sembra chiedere la difesa, se sia consentito utilizzare l’art. 512 cod. proc. pen. in caso di ribaltamento in appello, quanto di accertare se la preclusione tendenzialmente rigida di overturning sfavorevole, posta dalla sentenza n. 27620/2016, sia compatibile con il quadro di riferimento costituzionale.

La questione, di conseguenza, riguarda il contemperamento tra le esigenze di rinnovazione nella prospettiva del ribaltamento in appello del proscioglimento e l’impossibilità di riassunzione del dichiarante, per morte, infermità o irreperibilità.

Ebbene, a fronte di tale quaestio, si notava che, se in appello vale il principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dall’art. 111 Cost., e non possono non trovare applicazione le relative eccezioni previste espressamente nel comma 5 della stessa norma costituzionale, d’altra parte, le disposizioni processuali vigenti non stabiliscono alcun divieto di “ribaltare” l’assoluzione quando vi siano condizioni oggettive che impediscano la rinnovazione della prova sicché, in presenza di disposizioni che non contengano divieti di esclusioni probatorie, non può trovare applicazione una regola di origine giurisprudenziale non riprodotta dalla legge poiché, ritenere che l’impossibilità di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva per oggettiva impossibilità impedisca sempre e comunque il ribaltamento del proscioglimento in assenza della rinnovazione, sempre a giudizio delle Sezioni Unite, porterebbe alla configurazione di una vera e propria regola di esclusione probatoria sul tipo di quella prevista dall’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011), ma di tale tipo di regola di esclusione non vi è traccia nel codice di rito, né può desumersi dall’art. 111 Cost. che, invece, nel comma 5, consente la deroga al principio del contraddittorio nei casi di accertata impossibilità di natura oggettiva, tra i quali può rientrare la sopravvenuta morte del dichiarante.

Come correttamente evidenziato dall’ordinanza di rimessione, pertanto, l’impossibilità della riassunzione dell’istruttoria dibattimentale per la morte del dichiarante che ha reso dichiarazioni “decisive” è un’evenienza che va ricondotta «nell’ambito di quella che viene indicata come la “clinica” della giurisprudenza, ossia della definizione degli standards cognitivi e motivazionali del giudice».

Insomma, per la Corte di legittimità, il dato testuale dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui la rinnovazione si riveli impossibile, non esclude il ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, dovendosi del resto rilevare che le stesse Sez. U, nella pronuncia n. 27620/2016, sebbene prevedano la preclusione di un overturning ex actis nell’ipotesi in cui il dichiarante sia un soggetto vulnerabile, affidano al giudice la valutazione sulla necessità di sottoporlo ad un ulteriore stress per verificare la fondatezza dell’appello contro la sentenza di assoluzione: in questo contesto il giudice viene chiamato a realizzare una sorta di ponderazione degli “interessi” contrapposti, rilevandosi al contempo che questo ruolo di regolatore degli “interessi” in campo, riconosciuto al giudice, lo ritroviamo anche nella giurisprudenza della Corte EDU.

Invero, con la sentenza Dan c. Moldavia la Corte EDU, preso atto che «la valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate», si è riconosciuto che «vi sono casi in cui è impossibile udire un testimone personalmente durante il processo perché, per esempio, è deceduto» fermo restando che la stessa decisione, che cristallizza la regola della rinnovazione della prova in caso di ribaltamento in appello dell’esito assolutorio, pone, nello stesso tempo, una significativa riduzione della rigidità del principio affermato, riconoscendo casi in cui può ammettersi una deroga e, così, riconducendo la regola nel quadro generale della valutazione globale dell’equità della procedura,

Orbene, tale approccio, ispirato ad una applicazione flessibile della regola, per le Sezioni Unite, rappresenta un vero e proprio orientamento della giurisprudenza europea: lo ritroviamo in una delle prime pronunce che hanno applicato i principi della sentenza Dan c. Moldavia all’Italia, in cui viene ribadito come il decesso del dichiarante costituisca un’ipotesi di deroga alla regola per cui «la valutazione dell’attendibilità di un testimone è un’attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest’ultimo, come riportate nei verbali delle audizioni» (Corte EDU, 29/06/2017, Lorefice c. Italia) così come, nello stesso senso, in maniera ancor più esplicita, si è espressa la Corte EDU proprio con riferimento al caso di un teste non risentito dal giudice di appello, in quanto nelle more deceduto: in tale fattispecie ha censurato la decisione che aveva statuito il ribaltamento non per il mero utilizzo delle pregresse dichiarazioni, ma solo in quanto l’affidamento su tali dichiarazioni avrebbe dovuto essere accompagnato da adeguate garanzie (Corte EDU, 10/11/2020, Dan c. Moldavia, nota come Dan 2).

Oltre a ciò, era comunque evidenziato che quest’ultima sentenza ha richiamato le due note pronunce della Grande Camera della Corte di Strasburgo, ossia la sentenza del 15/12/2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito e la sentenza del 15/12/2015, Schatschaschwili c. Germania, che, a loro volta, «hanno ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l’impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) sia bilanciato da “adeguate garanzie procedurali”».

Così, la sentenza Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito ha affermato che una condanna basata esclusivamente sulla dichiarazione di un testimone assente non comporta automaticamente una violazione dell’art. 6 CEDU, in quanto tale disposizione impone di valutare l’equità complessiva dei giudizi penali mentre, a sua volta, la sentenza della Grande Camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, ha rimarcato come l’entità dei fattori di “controbilanciamento” necessari affinché la prova del testimone assente possa essere presa in considerazione dipenda dal “peso” della prova di detto testimone, ribadendo, comunque, la centralità dell’accertamento dell’imprevedibilità del mancato esame nel processo del teste assente, indicando al contempo tre canoni processuali da verificare: a) l’esistenza di un valido motivo giustificativo dell’assenza del testimone, quale presupposto dell’ammissione delle dichiarazioni precedenti; b) l’accertamento che la dichiarazione cartolare sia stata determinante per la condanna; c) la presenza di sufficienti garanzie procedurali compensative, idonee a bilanciare le difficoltà causate alla difesa in conseguenza dell’ammissione di dette prove, al fine di garantire l’equità del processo.

I giudici di piazza Cavour notavano quindi come la più recente giurisprudenza della Corte EDU abbia ridimensionato il rigore interpretativo della regola basata sulla prova determinante, introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore della equità complessiva del processo, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall’utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull’esito del giudizio.

Si è, quindi, precisato che i fattori compensativi, funzionali a far apprezzare l’equità del giudizio, sono in relazione con il valore riconosciuto alla prova dichiarativa non assunta, nel senso che più la prova ha carattere di decisività, maggiore deve essere la pregnanza dei fattori compensativi. Inoltre, si è rilevato che per determinare l’equità del processo assume rilievo centrale l’accertamento dell’imprevedibilità del mancato esame del teste (cfr., Corte EDU, 23/06/2016, Ben Moumen c. Italia; nello stesso senso, di recente v., Corte EDU, 16/07/2019, Iúlíus Pór Sigur Pórsson c. Islanda, e Corte EDU, 09/11/2021, Ignat c. Romania).

E’ evidente pertanto, per la Corte di legittimità, come questo orientamento, che punta su una valutazione complessiva dell’equità nel processo, finisca per riconoscere al giudice il delicato compito di accertare quali siano le concrete modalità in grado di riequilibrare la mancanza di contraddittorio.

Proprio la menzionata giurisprudenza europea, del resto, osservavano le Sezioni Unite, ha contribuito a riconsiderare parzialmente l’orientamento delle Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale, perché ciò violerebbe le garanzie convenzionali posto che

Infatti, le Sez. U, nella pronuncia n. 14800/2017, nel richiamare gli approdi della giurisprudenza della Corte EDU, hanno ribadito che la condanna che si fondi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l’imputato non sia stato in grado di interrogare nel corso del dibattimento integra una violazione dell’art. 6 CEDU, ma solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti della difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti o da solide garanzie processuali in grado di assicurare l’equità del processo nel suo complesso, trattandosi di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che da ultimo ha ribadito come «le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c. Germania, la base “esclusiva e determinante” dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di “adeguate garanzie procedurali”, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata» (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, che in motivazione ha precisato che ciò che rafforza la credibilità della dichiarazione predibattimentale non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione de relato, quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l’art. 512 cod. proc. pen.; nello stesso senso cfr., Sez. 6, n. 43899 del 28/06/2018; Sez. 6, n. 50094 del 26/03/2019; sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019).

Ciò posto, venendo a trattare il tema delle garanzie procedurali, che devono controbilanciare la mancanza di contraddittorio, si registrava una formidabile convergenza della giurisprudenza nazionale con quella europea.

La Corte di Cassazione, come la Corte EDU, invero, alla fine giustifica l’oggettiva restrizione subita dalla difesa, a causa dell’utilizzazione di una prova sottratta alla garanzia del confronto, solo in presenza di elementi di riscontro che possano corroborare i contenuti dichiarativi unilateralmente acquisiti: l’obiettivo è l’equità del processo, più precisamente del giusto processo cui si riferisce l’art. 111 Cost. fermo restando che, sebbene nelle decisioni di legittimità che si sono citate non si ponga il tema dell’overturning, ad avviso della Cassazione, esse tuttavia indicano una linea di azione rilevante anche per la questione in oggetto, nella misura in cui individuano la necessità di un bilanciamento in presenza di decisioni che si fondano su prove unilaterali atteso che la presente fattispecie, rispetto ai casi cui si riferisce la giurisprudenza citata, si connota per il fatto che, oltre alla carenza del contraddittorio, dipendente dalla impossibilità di ripetizione della prova dichiarativa già assunta in primo grado nel contraddittorio fra le parti, vi è la presenza di una decisione assolutoria intervenuta in primo grado che ingenera il dubbio sul reale fondamento dell’accusa.

In questa situazione, di conseguenza, l’assoluzione di primo grado, che si fonda non solo sulla mancanza della prova della colpevolezza, ma sul ragionevole dubbio dell’innocenza dell’imputato, opera un rafforzamento della presunzione di non colpevolezza in appello che, secondo quanto prevede oggi l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., può essere superata solo attraverso l’instaurazione del contraddittorio come metodo di costruzione della prova orale.

Tuttavia, nella impossibilità oggettiva di dar luogo alla rinnovazione istruttoria, il ribaltamento dell’esito assolutorio può per la Corte sì avvenire, ma solo in presenza di idonee e rafforzate garanzie procedurali, dal momento che rafforzata deve essere la motivazione che deve colmare il deficit del mancato riascolto (in questo senso già, Sez. U, n. 14800/2017).

In questo caso, di conseguenza, il “rafforzamento” delle argomentazioni motivazionali deve essere particolarmente incisivo e, in primo luogo, avere ad oggetto la dichiarazione “decisiva“, resa in primo grado e non potuta replicare attraverso un esame e una valutazione di tutti gli elementi riguardanti la credibilità del soggetto e l’attendibilità del suo narrato, per poi procedere alla falsificazione della stessa prova dichiarativa per verificarne le disarmonie logiche e argomentative, nonché per evidenziare il fondamento erroneo dei fatti e rapporti valorizzati dal primo giudice sulla base di un eventuale travisamento probatorio.

Ma, soprattutto, per le Sezioni Unite, il rafforzamento deve avvenire non solo su basi “argomentative“, bensì sulla base di ulteriori elementi che siano idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, elementi che i l giudice ha l’onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, in questa opera di riqualificazione del quadro probatorio, devono essere cercati e verificati gli elementi di riscontro in grado di corroborare la prova dichiarativa non “ripetibile” per ragioni oggettive, elementi di riscontro con sicura valenza confermativa, in modo da riconoscere alla dichiarazione stessa una capacità conoscitiva tale da giustificare il ribaltamento; ove necessario possono essere disposte d’ufficio dal giudice, attivando i poteri ex art. 603, comma 3, cit., prove in origine ritenute superflue che, invece, nella situazione particolare che si è determinata, si rivelino ora necessarie; così come non può escludersi che possa rendersi necessaria una perizia finalizzata ad accertare, sul piano tecnico scientifico, fatti oggetto della dichiarazione non rinnovabile per cause oggettive.

Insomma, per le Sezioni Unite, il deficit probatorio che si verifica per effetto della impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa “decisiva” e in presenza di una sentenza assolutoria di primo grado determina la necessità di prevedere tutte quelle garanzie procedimentali in grado di reintegrare il quadro probatorio, al fine di dimostrare la illogicità della originaria valutazione che di quelle prove ha fatto il primo giudice fermo restando che, nell’ambito dei poteri officiosi del giudice di appello, attivabili nella oggettiva impossibilità di riascoltare il dichiarante, rientra anche la possibilità di lettura degli atti assunti nel procedimento, come del resto aveva fatto, nel caso in esame, la Corte di Appello di Bologna nel giudizio di rinvio al fine di accertare la credibilità della coimputata deceduta e saggiare l’attendibilità e la coerenza del suo narrato attraverso la ricostruzione dei suoi apporti conoscitivi.

In questo caso, dunque, il ricorso alle letture si giustifica in base al combinato disposto degli artt. 598 e 603, comma 3, cod. proc. pen., e quindi, si è fuori dall’ambito applicativo proprio dell’art. 512 cod. proc. pen., fermo restando che le garanzie procedimentali, che possono giustificare sia il superamento della presunzione di innocenza rafforzata legata all’intervenuta assoluzione, sia la mancanza del contraddittorio, possono anche non operare cumulativamente nel senso che spetta alla discrezionalità del giudice, in rapporto alle necessità di integrazione probatoria, valutare se sia necessario o meno ricorrere ad una rinnovazione anche officiosa dell’istruzione dibattimentale, oppure sia sufficiente una motivazione rafforzata con gli opportuni riscontri.

Nel caso di rinnovazione istruttoria, soprattutto quando particolarmente estesa in funzione della necessità di ricomporre il quadro probatorio, per i giudici di piazza Cavour, il giudizio di appello fatalmente si avvicina pertanto ad una forma di novum iudicium nel senso che quanto più vasta è l’istruttoria dibattimentale in appello, tanto maggiore è la trasfigurazione del giudizio d’appello in novum iudicium che trova la sua ragione di essere nella necessità di dover superare la mancanza del contraddittorio insieme alla presunzione rafforzata di innocenza per effetto della preesistente pronuncia assolutoria.

Le Sezioni Unite, di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, formulavano il seguente principio di diritto: “La riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante; tuttavia, la motivazione della sentenza che sì fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.”.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto con essa si dà risposta al seguente quesito di diritto: “se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio”.

Difatti, in tale pronuncia, tale problematica processuale viene risolta nel seguente modo: “La riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante; tuttavia, la motivazione della sentenza che sì fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen.”.

Quindi, per effetto di questo arresto giurisprudenziale, se è vero che la riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, è altrettanto vero però che la motivazione della sentenza, che sì fondi sulla prova non rinnovata, deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen..

Ove tale “rafforzamento” manchi, di conseguenza, come logico corollario, ben potrà impugnarsi in Cassazione un provvedimento che difetti di una motivazione nei termini precisati nel provvedimento qui in commento.

Siffatta sentenza, proprio per l’importanza che essa riveste sul piano procedurale in relazione al giudizio di secondo grado, deve essere dunque presa nella dovuta considerazione ogni volta occorra verificare – nel caso in cui la pronuncia di assoluzione, emessa nel primo grado di giudizio, venga riformata in grado di appello nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante – se la motivazione addotta, ove essa si  fondi sulla prova non rinnovata, è stata rafforzata o meno dagli elementi richiesti in tale arresto giurisprudenziale ossia, come appena visto, da elementi idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio che a sua volta il giudice ha l’onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. il quale, a sua volta, come è noto, stabilisce quanto segue: “La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria”.

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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