Quando è configurabile lo sfregio permanente di cui all’art. 583-quinquies c.p.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 583-quinquies, co. 1)
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1. La questione
La Corte di Appello di Catania confermava una sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto l’imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 583 quinquies e 585 c.p., per avere cagionato alla vittima una ferita da taglio all’emivolto sinistro, comportante lo sfregio permanente del viso, colpendolo al volto con un coltello
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge ed in particolare dell’art. 583 quinquies c.p., poiché la Corte territoriale aveva ritenuto che si fosse concretato l’evento del reato, lo sfregio permanente del viso, solo in base a quanto avevano riferito gli operanti e a quanto emergeva da una fotografia, agli atti, del volto della persona offesa, senza così provvedere alla necessaria valutazione medica specialistica e senza verificare l’eventuale positivo decorso della lesione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il motivo summenzionato era reputato inammissibile perché (considerato) interamente versato in fatto, evidenziandosi a tal proposito come sia stato postulato in sede nomofilattica che: 1) la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità. (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017); 2) ai fini della configurabilità dello sfregio permanente, che consiste nel turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale (Sez. 5, n. 23692 del 07/05/2021); 3) integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso (Sez. 5, n. 27564 del 21/09/2020).
Orbene, a fronte di tale quadro ermeneutico, gli Ermellini ritenevano come il giudizio della Corte territoriale sul punto, fondato sulle constatazioni della lesione nell’immediatezza e sulle fotografie del volto della persona offesa, risultasse essere privo di manifesti vizi logici.
3. Conclusioni
Fermo restando che, come noto, l’art. 583-quinquies, co. 1, c.p. dispone che chiunque “cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile siffatto sfregio permanente.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, se, ai fini della configurabilità dello sfregio permanente, che consiste nel turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale, questo sfregio può ritenersi permanente allorché vi sia qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un’apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se uno sfregio possa considerarsi permanente, o meno.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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