Sgravi contributivi: L. 407/1990 e libero professionista (Cass. n. 18710/2013)

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Massima

I benefici contributivi, ex L. 407/1990, competevano solamente alle imprese riconducibili alla nozione di impresa (articolo 2082 c.c.) con esclusione, quindi, delle libere professioni intellettuali, quali, ad esempio, i commercialisti.

 

1. Premessa

Nella decisione in commento del  6 agosto 2013 n. 18710 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che i benefici contributivi, come previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (1), competevano solamente a quelle imprese che possono ricondursi alla nozione di impresa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2082 c.c., con la esclusione, quindi, delle c.d. professioni intellettuali.

Il comma 9° dell’art. 8 della L. n. 407/1990 cit. prevede “A decorrere dall’1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi primo, secondo e terzo in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa, licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”.

In questa prima parte del comma 9° vi rientrano i liberi professionisti datori di lavoro, su tutto il territorio nazionale, ai quali è pacifico che l’INPS applichi, come al ricorrente, lo sgravio del 50%. Nella seconda parte del citato comma 9°, nell’ottica di agevolare i datori di lavoro, in quanto imprese, operanti nel Mezzogiorno, è previsto un incremento dello sgravio predetto al 100% (“Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi”).

 

            1.1. La fattispecie

Un libero professionista, nello specifico un commercialista, adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro affermando che l’INPS aveva sempre riconosciuto lo sgravio contributivo totale triennale previsto dalla legge in caso di nuove assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione ordinaria da almeno ventiquattro mesi unicamente in favore degli imprenditori di cui all’art. 2082 c.c., negandolo, invece, ai liberi professionisti.

Proseguiva ancora affermando che la scelta dell’istituto era conseguente ad una interpretazione restrittiva della nozione di impresa, in contrasto con la costante Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile al diritto interno, secondo cui “la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento”.

Continuava il ricorrente affermando che le fonti interpretative dell’art. 85 del Trattato CE (2) non ponevano differenze tra imprese e liberi professionisti ai fini della concessione di un’agevolazione da parte di uno Stato membro e, quindi, anche dello sgravio ex art. 8 comma 9° legge n. 407/90, con la conseguenza che la norma interna avrebbe dovuto essere disapplicata.

Tanto esposto, convenne in giudizio l’INPS per sentir dichiarare il proprio diritto all’esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i nuovi assunti ai sensi dell’art. 8 comma 9° L. n. 407/1990 e per la condanna dell’istituto al pagamento in suo favore della somma di euro 37.313,54 indebitamente versata per detti contributi, oltre interessi legali fino al saldo.

Chiese anche la rimessione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea della questione interpretativa dell’art. 81 del Trattato CE con riguardo alla “nozione comunitaria di impresa” ai fini della individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni concesse dagli Stati membri.

Il giudice adito provvedeva al rigetto della domanda.

Dopo l’appello la questione si spostava dinanzi l’attenzione della Corte di Cassazione.

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 comma 9° L. 29 dicembre 1990 n. 407, 2238 comma 2° c.c., delle norme comunitarie in base alle quali è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte Europea la nozione comunitaria di impresa, vale a dire degli artt. 3, lett. g) TCE (sostanzialmente confluito nell’art. 3 comma 1, lett. b) TFUE), 10 TCE (3), 81-86 TCE (ora 101-106 TFUE) e 87-89 TCE (ora 107-109 TFUE).

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (4) “la linea discretiva tra studio professionale ed azienda è netta e trova un radicamento nell’art. 2238 c.c., (ai cui sensi il professionista intellettuale diventa imprenditore solo in quanto svolga un’ulteriore attività, diversa da quella intellettuale e definibile, in sé considerata, come attività d’impresa: ulteriore attività rispetto alla quale l’esercizio della professione si ponga quale semplice elemento).

Tuttavia è stato precisato che anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza di locali adibiti all’attività, tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppure non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica”.

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

_________ 

(1) Che stabilivano per il mezzogiorno lo sgravio contributivo totale triennale nella ipotesi di nuove assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione ordinaria da almeno 24 mesi.

(2) Divenuto art. 81.

(3) Sostanzialmente confluito nell’art. 4 TUE.

(4) Cfr. Cass., 22 dicembre 2011, n. 28312.

Sentenza collegata

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