Si alla sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi se è prevista contrattualmente

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E’ nulla  la clausola del  contratto di mutuo  che stabilisce  che gli interessi moratori vanno pagati anche sugli interessi  corrispettivi se la loro sommatoria  supera il tasso soglia.

La vicenda

I mutuatari, dopo aver ricevuto un atto di precetto con il quale la Banca aveva intimato loro  il pagamento delle rate scadute e non pagate del mutuo stipulato dal de cuius, proponevano opposizione  deducendo che alla data della stipulazione del  contratto oggetto di precetto  erano  stati  convenuti  interessi  usurari e perciò chiedevano al Tribunale di dichiarare la “nullità del contratto di mutuo e in  ogni caso  delle  clausole  di  applicazione  degli  interessi”. Invero il tasso di interesse pattuito in contratto se sommato al tasso di mora, alle spese per istruttoria, per assicurazione ed alle altre spese indicate in atto di citazione, era maggiore del tasso soglia fissato con riferimento al periodo di stipulazione del mutuo.

Si  costituiva  in  giudizio la  Banca mutuante la  quale  chiedeva   la reiezione dell’opposizione .

Il Tribunale di Massa rigettava l’opposizione con condanna degli attori alla rifusione delle spese motivando che l’interesse corrispettivo e l’interesse moratorio hanno natura giuridica e funzione completamente diverse e perciò non è giuridicamente lecito sommare l’interesse corrispettivo con quello moratorio.

Avverso  tale decisione i mutuatari proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Genova che decideva con sentenza n. 780/2020 del 12/08/2020 .

La decisione

La Corte d’Appello di Genova, chiamata a verificare la riformabilità della decisione del Tribunale, ha rilevato che erroneamente il Tribunale aveva escluso che, ai fini della determinazione del tasso di usura, potessero essere sommati interessi corrispettivi e interessi moratori, senza verificare  se apposita clausola prevedeva la sommatoria e se detta sommatoria avrebbe determinato il superamento del tasso soglia.

La Corte territoriale ha fondato il proprio ragionamento sulla  c.d. tesi dell’effettività (usura effettiva e a posteriori) delineata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.1744/2019. Con quest’ultima pronuncia, la Cassazione ha spiegato che in  ipotesi  di  concreta  applicazione  degli  interessi  moratori,  nel calcolo  dell’usura  occorre  considerare  anche  la  capitalizzazione  degli interessi  corrispettivi. Ciò in quanto il mutuatario, in detta ipotesi,  è obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate già scadute.

Sulla base di tale principio, la  Corte di secondo grado ha osservato che “nel caso in esame la sommatoria degli interessi di mora convenuti era prevista in contratto, in quanto l’art. 4 del contratto di mutuo fondiario per cui è causa prevede che: “Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l’interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca”. Di fronte a tale clausola, viene meno la funzione degli interessi di mora di remunerare forfettariamente l’istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo nel pagamento delle sole rate in conto capitale, in quanto essi vengono applicati convenzionalmente su tutte le somme non pagate, compresi gli interessi corrispettivi”.

Le conclusioni

Dunque la Corte di Genova, con sentenza n. 780/2020 del 12/08/2020, ha ritenuto che la sommatoria è ammessa se è prevista  contrattualmente da un’apposita clausola che prevede tale tipo di calcolo, anche se   occorre verificare  in concreto se in seguito alla sommatoria ci sia il superamento del tasso soglia fissato con riferimento al tipo di mutuo e al periodo di stipulazione dello stesso.

Di seguito a tale esame la Corte ha dichiarato che nel contratto erano stati previsti interessi di mora che, sommandosi a quelli corrispettivi, determinano il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996 e per l’effetto ha dichiarato la nullità della clausola di cui all’art.4 del contratto di mutuo con la quale si è prevista la sommatoria dei due tipi di interesse.

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