Si presume lesa la funzionalità della pubblica amministrazione per l’uso privato dell’auto di servizio anche se episodico ed occasionale

Redazione 03/05/12

Biancamaria Consales

È quanto stabilito dalla sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunciata, con sentenza n. 16092 del 27 aprile 2012, su di un ricorso presentato da due operatori sanitari del 118, condannati in primo grado per i reati di concorso in peculato e truffa aggravata in danno della Asl di appartenenza e in secondo grado, assolti dal reato di truffa, per il solo reato di peculato.

In particolare, nella fattispecie i due operatori sanitari si erano momentaneamente appropriati dell’ambulanza, di cui avevano disponibilità per ragioni di servizio, per recarsi in una località diversa da quella istituzionale e partecipare al matrimonio di un collega: avevano, inoltre, riscosso l’intera retribuzione giornaliera, anche per l’attività lavorativa non prestata.

La Corte di Cassazione, sul tema, ha confermato un orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di uso di auto di servizio, non si configura il reato di peculato d’uso nell’utilizzo episodico ed occasionale dell’auto di servizio, solo quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della pubblica amministrazione e non abbia causato un danno patrimoniale in relazione all’utilizzo del carburante e dell’energia lavorativa degli autisti addetti alla guida. Nel caso di specie, la sottrazione del mezzo alla Asl da parte degli operatori sanitari, per un uso improprio, sebbene breve, ha comunque penalizzato l’attività della stessa Azienda sanitaria locale.

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