«L’ente previdenziale non può rivalesi nei confronti del datore di lavoro, laddove, erogate le prestazioni nei confronti del lavoratore, in seguito ad infortunio, sia escluso il nesso causale tra la condotta datoriale e il verificarsi dell’evento dannoso, per esorbitanza del comportamento posto in essere dal danneggiato rispetto al processo produttivo».
«Il comportamento del lavoratore, ancorché involontario, estraneo all’attività inerente il processo produttivo pur nello svolgimento delle mansioni attribuitegli, interrompe il nesso eziologico tra condotta datoriale e fatto dannoso».
La vicenda giudiziaria in commento vede l’Inail agire per regresso ex art. 10 e 11 DPR n. 1124/1965 nei confronti del titolare di una impresa edile, relativamente alle prestazioni erogate nei confronti di un operaio che, impegnato nella esecuzione di lavori di messa in opera della pavimentazione di un balcone, cadeva dal primo piano in seguito alla perdita dell’equilibrio.
Il Giudice del Lavoro, nel pronunciarsi, rigettava la domanda dell’Inail sul presupposto che l’operaio era in realtà impegnato in lavori riguardanti la pavimentazione e non la balaustra del balcone (in prossimità della quale si era verificato l’evento), le cui parti scoperte, è emerso, erano state comunque opportunamente messe in sicurezza mediante una tavola di legno puntellata con chiodi in acciaio.
Detta tavola, posizionata sulla sommità scoperta della balaustra – essendo l’altezza residuale del balcone protetta parzialmente da ringhiera in cemento armato – veniva rinvenuta spezzata dagli ispettori del lavoro, ma “in buone condizioni” di guisa che, nella fattispecie in esame, non poteva eccepirsi la violazione del disposto normativo ex art. 7 DPR n. 146/86.
Il Giudicante, poi, rilevava come l’operaio (dotato di notevole peso corporeo) avesse accusato uno “stato di malore” ancor prima di iniziare la propria prestazione lavorativa.
Sulla base di tali constatazioni, il magistrato riteneva l’evento/incidente quale conseguenza della perdita di equilibrio dell’operaio già affetto da malore, rilevando, altresì, che il cedimento della tavola di protezione dovevasi ritenere causato dal notevole peso corporeo dell’infortunato.
In sostanza, l’infortunio non poteva ritenersi “prevedibile” da parte del datore di lavoro, in quanto non imputabile a situazioni di pericolo sul luogo di lavoro ma ad un comportamento straordinario dell’operaio (rectius, il malore).
Al suesposto giudizio, del resto, si perveniva in considerazione del fatto che nel corso del processo non erano emerse prove sufficienti a supportare la sussistenza di un nesso causale tra cautele poste in essere dall’impresa e l’evento verificatosi.
Ed è proprio in tema di nesso eziologico tra evento, danno e responsabilità datoriale che la pronuncia offre gli spunti più significativi, in un panorama giuridico e sociale giustamente orientato al massimo garantismo della tutela della sicurezza del lavoratore.
Premesso, infatti, che la responsabilità datoriale, conseguente alla violazione dell’art. 2087 c.c. per inosservanza delle misure di sicurezza sul lavoro, nei confronti dell’Inail che agisce in via di regresso ha natura contrattuale, l’istituto avrebbe dovuto allegare e provare sia l’esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, sia il nesso causale di quest’ultimo con la prestazione. Viceversa, il datore di lavoro, al fine di escludere la propria responsabilità, deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè dimostrare di aver apprestato tutte le cautele richieste al fine di scongiurare il danno e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile1.
Orbene, in riferimento al rapporto di causalità (valutabile ex ante in ossequio ai principi di cui agli artt .40 e 41 c.p.) il giudicante richiamava un preciso filone interpretativo: la teoria della causalità adeguata.
Trattasi, a ben vedere, di un modo di concepire il nesso eziologico, elaborato alla fine del secolo scorso, per mitigare le conseguenze che potrebbero derivare dal ricorso a una applicazione rigorosa della teoria condizionalistica (detta anche dell’equivalenza) laddove l’accadimento si contrassegni per un decorso causale atipico, cioè esorbitante dall’ordinaria prevedibilità e normale conseguenzialità degli eventi.
Secondo, infatti, la tradizionale teoria condizionalistica il nesso causale sussisterebbe con riferimento ad ogni antecedente dell’evento senza la cui presenza lo stesso non si sarebbe verificato, ovvero ogni precedente che osservando un processo logico di eliminazione mentale si pone, astrattamente, come condicio sine qua non dell’evento.
Teoria che, laddove osservata in modo rigido, potrebbe peccare in astratto di omnicomprensività degli antecedenti logici, oppure potrebbe presentare difficoltà ermeneutiche, ad esempio laddove si presentino alternative ipotetiche causali dell’evento; per questo motivo la dottrina ha teso ad adattarla fornendone versioni alternative o “mitigate”.
Tra le prime è annoverabile la teoria della causalità adeguata, richiamata proprio nella sentenza in commento.
Il caso oggetto di giudizio è in effetti contrassegnato da un decorso causale atipico, in quanto le particolari circostanze (malore alla schiena, peso corporeo dell’operaio, dinamica della caduta) hanno reso le cautele osservate dall’impresa inadeguate ad evitare il danno per i connotati di “imprevedibilità” che l’evento ha assunto, essendo state adottate per far fronte ad un “range” di eventi adeguatamente prevedibili, secondo le regole di esperienza.
L’attività posta in essere dall’operaio, seppur involontaria in quanto colto da malore, essendo estranea al normale processo produttivo ha esorbitato dal novero degli accadimenti prevedibili connessi all’attività produttiva in senso stretto, e per questo è stata reputata imprevedibile.
Il Giudicante ha operato, coerentemente con il metodo richiamato, una selezione tra gli antecedenti, altrimenti offerti della teoria condizionalistica “strictu sensu” intesa, riconoscendo come causa solo quella condizione apparsa adeguata (nello specifico il malore e la perdita d’equilibrio) a determinare l’accadimento, valutando le potenzialità preventive delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro alla luce dell’id quod plerumque accidit, ovvero attraverso un giudizio probabilistico effettuato ex ante e sul piano concreto.
La sentenza in oggetto, ovviamente, non attenua le garanzie di tutela del lavoratore come potrebbe apparire in prima analisi, bensì definisce i confini della responsabilità contrattuale datoriale alla luce delle norme di legge in materia di sicurezza del lavoro, che impongono l’impegno del datore di rispettare le cautele necessarie a tutelare la salute del lavoratore e che vedono la loro fonte contrattuale anzitutto nell’art. 2087 c.c.
Tuttavia, non essendo emersa la prova del nesso causale, tale responsabilità devesi estendere ai rischi prevedibilmente correlati all’attività lavorativa, escludendosi, diversamente, per quegli accadimenti esorbitanti dal rischio prevedibile e prevenibile.
Concludendo, il Tribunale di Campobasso non ha inteso assolutamente attenuare le tutele previste in favore dei lavoratori, bensì procedere con una adeguata definizione dei limiti della responsabilità datoriale.
1 In tal senso Cassazione Civile, Sez. Lav., 8/02/2010 n. 2736, espressamente richiamata nella sentenza in commento.
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