Lilla Laperuta
Non è considerato luogo di lavoro, ai fini delle misure di sicurezza sul lavoro T.U. approvato dal D.Lgs. 81/2008, il domicilio nel quale il lavoratore presta la propria attività lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, a fornire un’adeguata informazione e formazione al lavoratore nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, escluso il primo soccorso e antincendio. A precisarlo è la Commissione per gli interpelli della sicurezza sul lavoro nell’interpello n. 13/2013 in risposta ad un quesito sollevato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l’informazione, la formazione e l’addestramento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza). In via preliminare la Commissione ha voluto chiarire la differenza fra lavoro a domicilio reso in forma subordinata e quello reso in forma autonoma. Nel primo caso, il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere. È escluso invece il vincolo di subordinazione qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma.
Dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’art. 3 D.Lgs. n. 81/2008 prevede che ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione, ma non quello relativo alla valutazione dei rischi. Inoltre, a tali lavoratori devono essere forniti i necessari dispositivi protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento