Sicurezza sociale e parità di trattamento uomini e donne (CGCE C-123/10)

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Massima

L’articolo 3, al numero 1, della Direttiva 79/7/CEE, sulla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, deve interpretarsi nel senso che un regime di perequazione annuale delle pensioni rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Pertanto è soggetto al divieto di discriminazione ex articolo 4, numero 1, della succitata Direttiva.

  

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici hanno precisato che l’articolo 4 della Direttiva 79/7/CEE deve essere interpretato nel senso che (1) il giudice del rinvio può aver ragione nel dichiarare che tale norma osta ad una disposizione nazionale che porta, come si legge testualmente nella decisione in commento, “ad escludere da un aumento straordinario delle pensioni ad una percentuale notevolmente più elevata di sesso femminile che di sesso maschile”.

 

2. Conclusioni

 

Nella sentenza che qui si annota i giudici hanno precisato che l’articolo 4 della sopra menzionata Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978 deve essere interpretato nel senso che, nella ipotesi in cui, nell’ambito dell’esame che il giudice del rinvio deve effettuare per poter fornire una risposta alla seconda questione, lo stesso debba pervenire alla conclusione che una percentuale elevata di pensionati di sesso femminile (1) “può avere subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio non può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno 2008”.

 

Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli

 

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(1) Tenuto conto dei dati statistici prodotto dinanzi al giudice del rinvio ed in mancanza di elementi contrari.
(2) Piuttosto che di sesso maschile.

Sentenza collegata

50697-1.pdf 213kB

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