Lucia Nacciarone
A deciderlo è la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 20682 del 21 maggio 2014, che ha respinto il ricorso del legale rappresentante di un srl, colpevole di alcune violazioni del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infatti, precisa la Cassazione, alla luce delle vigenti disposizioni normative, se il responsabile della prevenzione dei rischi in azienda non ha i requisiti per svolgere questo incarico, ad esempio perché non ha frequentato i corsi, si configura un reato a carico del datore che lo ha nominato.
E ciò, in quanto le disposizioni del D.Lgs. del 2008 si pongono in continuità normativa con le precedenti che regolavano lo stesso settore (cfr. D.Lgs. 626/1994), e che prevedevano appunto la rilevanza penale della nomina inefficace.
Gli ermellini, inoltre, sottolineano che l’Italia in passato è stata condannata dalla Corte di giustizia UE per inadempimento degli obblighi europei in materia di sicurezza sul lavoro. Perciò l’interpretazione delle norme interne della materia va fatta alla luce anche delle prescrizioni contenute nella direttiva 89/391/CEE, che impongono appunto la nomina di un soggetto qualificato.
Quindi, concludono i giudici, anche se la normativa di cui al D.LgS, 81/2008 si presenti in alcuni punti, come già rilevato dalla dottrina, disarticolata e carente, non vi sono dubbi sul significato complessivo della fattispecie, che depone nel senso della responsabilità penale del datore che non provveda alla designazione di un soggetto adeguato, atto, questo, non delegabile.
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