Massima |
La eventuale scelta di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un certo luogo dell’azienda può rimettersi solamente all’organo tecnico che sia deputato al controllo nonché al rilascio delle autorizzazioni relative, e non certo alla discrezionale volontà del datore di lavoro. |
1. Premessa
Con la sentenza che qui si commenta i giudici di legittimità, nella quarta sezione penale, hanno precisato che vi è la responsabilità del titolare di una ditta di autolavaggio nella ipotesi di omissione di collocazione di idonei dispositivi antincendio nel piazzale all’aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi.
In tale ambito la normativa prescrive l’adozione per la pericolosità dell’attività esercitata, di idonee misure antinfortunistiche in ogni luogo dell’azienda, nonché in ogni parte di essa, dove venga svolta l’attività.
Tale attività non può essere rimessa alla volontà discrezionale del gestore di individuare le zone in cui il pericolo di incendio sussiste e quelle in cui non sussiste, in quanto la stessa può essere rimessa solo all’organo tecnico deputato al controllo e al rilascio delle autorizzazioni.
2. La vicenda
Nella sentenza de qua si fa riferimento all’azione giudiziaria intrapresa nei confronti di un soggetto, titolare di un autolavaggio, che aveva, in maniera del tutto discrezionale, omesso di collocare in una zona specifica i dispositivi antincendio prescritti dalla normativa in materia.
Il titolare dell’azienda, al fine di giustificare il proprio comportamento (omissione) aveva fatto riferimento alle peculiari condizioni dell’ambiente di lavoro, dove non erano (a suo dire) trattati materiali e/o oggetti a rischio di incendio.
Aveva, altresì, precisato che, in ogni caso, era dotato di attrezzature idonee a sprigionare getti di acqua
Nonostante le giustificazioni fornite la Cassazione ha precisato che “se per l’esercizio di una certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge prescrive l’adozione, per la pericolosità in sé dell’attività esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell’azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l’attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste”.
3. Conclusioni
Nella decisione in commento, ricordando precedente giurisprudenza in materia (1), è stato precisato dai giudici di legittimità che “ in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (2) – mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare – la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell’incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone.
Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare”.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano (Aq)
Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di formazione professionale; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)
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(1) Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 1995, Venerarne, CP 1997, 1008.
(2) Art. 451 c.p.
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