Massima |
Il socio amministratore di una società è responsabile per l’annegamento di un proprio lavoratore, durante i lavori di costruzione edificio multipiano funzionale. Sul datore di lavoro, ex art. 18 TU 2008, grava la posizione di garanzia del rispetto delle norme antinfortunistiche. |
1. Premessa
Nella decisione in commento del 19 ottobre 2012, n. 41063 i giudici della Corte, hanno precisato, ricordando precedente giurisprudenza (1) che in caso di delega di funzioni, il dovere di vigilanza che, ex articolo 16, comma 3, del d.lgs. 81/2008, grava sul delegante, riguarda la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato e non impone il controllo delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.
Come si legge testualmente anche nella sentenza in oggetto, il datore di lavoro ha la possibilità, attraverso una delega di trasferisce in capo ad altro soggetto poteri ed obblighi originariamente appartenenti al delegante in materia di sicurezza sul lavoro (2)
“Le predette disposizioni prevedono stringenti requisiti formali e sostanziali per la validità della delega:
a) che risulti da atto scritto;
b) che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza per lo svolgimento del compito;
c) che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria ;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”.
Benché il testo unico del 2008 abbia definito, con il sopra citato articolo, le condizioni di efficacia della delega da parte del datore di lavoro ad un soggetto terzo, concernente l’adozione di misure per la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, molteplici interventi della Suprema Corte sono stati comunque necessari al fine di meglio chiarire la portata esimente della delega di funzioni in favore del datore di lavoro.
I Giudici di merito hanno dato applicazione a tale normativa, escludendo a volte l’esonero di responsabilità penale del datore di lavoro, pur in presenza di una delega di funzioni.
Ciò è stato anche evidenziato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 28 giugno 2012 n. 25535, secondo cui “l’esistenza di una valida ed efficace delega di funzioni in materia di sicurezza, formalmente adottata ed espressamente accettata dal delegato”, secondo i limiti e le condizioni poste dall’art. 16 d.lgs. 81/08, configura “un indiscutibile trasferimento a terzi della posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro, circa gli obblighi in materia di prevenzione e di sorveglianza antinfortunistica”.
Resta pur tuttavia da domandarsi se rimanga, in ogni caso, una responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, considerato che, ex art. 16 comma 3, tale obbligo di vigilanza non è escluso dalla delega di funzioni.
Una risposta a tale interrogativo è arrivata da due sentenze della Cassazione (nn. 10702/2012 e 17074/2012) con cui è stato chiarito che “l’obbligo di vigilanza del delegante riguarda in realtà la mera “correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato” e non anche il controllo diretto e continuo del lavoratore e delle modalità di svolgimento delle lavorazioni”.
2. Il caso concreto
Il fatto oggetto della controversia può così essere ricostruito.
L’imputato, operando quale subappaltatore, aveva omesso di prendere le necessarie misure al fine di tutelare la sicurezza dei dipendenti, non cooperando, con gli altri datori di lavoro delle imprese operanti sullo stesso cantiere, all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi.
Ciò anche mediante la reciproca informazione.
L’omissione concerneva nello specifico nella mancanza di verifica sulla adozione e sul rispetto delle adeguate procedure di sicurezza per le lavorazioni da svolgere in prossimità ed all’interno delle camere dei pozzi di emungimento, ove erano destinati ad essere impiegati i lavoratori.
Nella fattispecie de qua la vittima si era introdotta nella camera del tombino che era “stato coperto solo con dei pannelli di polisterene da parte del personale di una società”.
A causa anche della illuminazione scarsa la vittima poggiava i piedi al di sopra di tale tombino; in tal modo i pannelli ivi posti cedevano sotto il peso dello stesso, e lo facevano, di conseguenza, cadere all’interno del pozzo (3) causandone, quindi, il decesso per annegamento.
Il GUP, all’esito della udienza preliminare, emetteva una sentenza di non luogo a procedere; da qui il ricorso per Cassazione del Procuratore della Repubblica lamentando la erronea applicazione della legge penale.
3. Conclusioni
Nella sentenza che si commenta i giudici di legittimità hanno, infine, precisato che la delega di funzioni non “esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite in ordine alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato”.
La sentenza impugnata su tale punto è carente, in modo assoluto, di motivazione.
Pertanto, si provvede all’accoglimento del ricorso, con l’annullamento della sentenza e rinvio al Tribunale.
4. Rassegna giurisprudenziale
Delega di funzioni
In tema di delega di funzione e accettazione da parte del soggetto delegato, l’atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.
Cass. pen., Sez. 3, 27 giugno 2012, n. 25359
In presenza di una dettagliata e formale delega di funzioni che preveda tutti i requisiti prescritti dall’articolo 16 del Testo Unico della salute e sicurezza dei lavoratori (d.lgs. n. 81/2008), il rappresentante legale non può essere chiamato a rispondere penalmente dell’evento mortale per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
La responsabilità del delegante, allora, sembra fondarsi su di una culpa in vigilando secondo uno schema non dissimile a quanto configurabile per tutte le violazioni di norme penali imputabili all’attività dell’impresa, con la conseguenza che l’istituto della delega assumerebbe la mera funzione di individuare un sistema di corresponsabilizzazione, non potendo, almeno in astratto, assicurare un automatico trasferimento di responsabilità dal soggetto delegante al soggetto delegato.
Sicché, se è vero che il datore di lavoro ha l’obbligo di impedire la morte o le lesioni predisponendo una serie di cautele e di misure di prevenzione e controllo sull’attuazione ed efficacia delle stesse finalizzate ad impedire il verificarsi dell’evento lesivo, è altrettanto vero, però, che tali doveri riguardano esclusivamente la complessiva osservanza delle regole dirette a prevenire gli eventi che la norma penale prende in considerazione.
Ne consegue, quindi, che il titolare originario dei poteri impeditivi non può disinteressarsi – una volta che abbia conferito una valida delega – di come i poteri inerenti a questa delega vengono esercitati: non si tratta di un controllo sulla minuta gestione quotidiana, ma sulla complessiva gestione delle attività delegate.
Cass. pen. sez. IV 19 marzo 2012 n. 10702
Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è indubbiamente destinatario diretto (iure proprio) delle norme antinfortunistiche, prescindendo da un’eventuale delega di funzioni conferita dal datore di lavoro.
Che si tratti di una responsabilità diretta lo si ricava, del resto, dal disposto dell’art. 56 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ove sono stabilite le sanzioni per l’inosservanza della normativa precauzionale di cui è direttamente onerato il preposto, distinte queste da quelle previste per il datore di lavoro dall’art. 55 dello stesso testo.
Cass. pen. sez. IV, 27 ottobre 2011 n. 46837
La delega di funzioni spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi, richiede un’inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonchè autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate“
Cass. pen. sez. IV, 25 febbraio 2012 n. 7691.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.
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(1) Cfr. sul punto Cass. pen., Sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 10702.
(2) In pratica il datore può trasferire in capo ad altro soggetto la sua posizione di garanzia; tale delega di funzioni è disciplinata negli articoli 16 e 17 del d.lgs. 81 del 2008.
(3) Profondo 36 metri; gli ultimi 18 metri erano, inoltre, riempiti con acqua di falda.
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