Sicurezza sul lavoro: spazio necessario al lavoro secondo la normativa antinfortunistica (Cass. pen. n. 34068/2011)

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Massima

E’ responsabile l’amministratore unico di una cooperativa nel caso di lesioni cagionate ad un prestatore di lavoro,  intento al carico su un container montato su un autocarro, che lavorava sopra una pedana instabile e con poco spazio di manovra.

 

1.  Premessa

Con la sentenza che qui si commenta i giudici  della quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l’articolo 15 del d.P.R. n. 547 del 1955 (1) dispone che lo spazio destinato al prestatore di lavoro nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in riferimento all’attività da svolgere. 

 

2. Conclusioni

Il sopra citato articolo è stato, successivamente, abrogato dall’articolo 304 del nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ossia il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, come modificato, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 106 del 2009.

Nella fattispecie in esame, è stata accertata la responsabilità dell’amministratore unico, poiché il prestatore di lavoro, intento nella sua attività, perdeva l’equilibrio e cadeva, procurandosi, quindi, un trauma cranico con frattura del temporale destro e svariate lesioni nel corpo.

Condannato sia in primo che in secondo grado, si ricorreva in Cassazione.

I giudici della Corte hanno annullato senza rinvio la impugnata sentenza perché estinto il reato per intervenuta prescrizione.

Nella decisione in oggetto la Corte ha sottolineato che nei confronti dell’imputato è stata accertata la violazione del d.P.R. n. 547 del 1955 che fa carico al datore di lavoro di assicurare lo spazio necessario al lavoro da svolgere.

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

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(1) Intitolato “Spazio destinato al lavoratore”.
(2) Art. 304.  Abrogazioni  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:  a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;  b) l’articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;  d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.  d-bis) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. 1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  2. Con uno o piu’ decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.  3. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Sentenza collegata

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