Sindacato del giudice penale e giudicato del giudice amministrativo: una nuova soluzione al problema

Sommario: 1. Il caso; 2. Il vaglio del Giudice penale sui provvedimenti amministrativi; 3. Il sindacato del Giudice penale in presenza di un giudicato amministrativo: la giurisprudenza; 4. Punto di equilibrio: una nuova soluzione al problema.

 

Il caso.

Con atto del 21/11/2019, la procura della Repubblica di Lecce chiedeva al GIP presso il medesimo Tribunale l’emissione di un decreto di sequestro preventivo dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra installate dal Comune di Otranto sull’area demaniale marittima.

Il Pm, analizzando la complessa vicenda, evinceva che il Comune di Otranto nel 2010 presentava un progetto per la “riqualificazione del porto turistico di Otranto”, che prevedeva l’installazione di cinque pontili paralleli, oltre ad un ulteriore pontile di raccordo, all’interno del porto.

Il progetto veniva approvato, ma la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia aveva inoltre posto una “prescrizione di stagionalità” la quale prevedeva di rimuovere i pontili galleggianti durante la stagione invernale, dal 1° novembre al 30 aprile. La già menzionata prescrizione, tra l’altro, veniva poi richiamata nelle autorizzazioni di altre Amministrazioni interessate.

L’azione penale veniva formalizzata quando, ultimati i lavori (2016), il Comune non provvedeva allo smontaggio dei pontili così come previsto dalla prescrizione.

Nelle more, l’Amministrazione comunale si era attivata per ottenere la declaratoria di illegittimità della prescrizione stagionale in sede giurisdizionale, e presentava nuovi progetti in sede amministrativa.

Tuttavia, le istanze del Comune venivano rigettate e quindi né in sede giurisdizionale né in sede amministrativa riusciva ad ottenere provvedimenti a lui favorevoli.

Il Comune di Otranto, nonostante le continue intimazioni da parte delle Amministrazioni interessate e due pronunce del Giudice amministrativo passate in giudicato, non provvedeva a smontare i pontili adducendo a sua discolpa il disposto di cui all’art. 1 comma 246 della L. 145/2018 (Legge di stabilità 2019), che consentirebbe di mantenere le strutture installate.

Alla luce di questo, in data 26/11/2019, il Tribunale di Lecce emetteva decreto di sequestro preventivo dei beni in questione, ritenendo la sussistenza in capo agli indagati (Sindaco del Comune di Otranto e alcuni assessori comunali) del fumus commissi delicti, inerente ai reati edilizi e demaniali a loro ascritti, altresì, ravvisando la necessaria prevenzione che giustificava tale atto.

Gli indagati interponevano gravame lamentando l’illegittimità del provvedimento cautelare, deducendo che: il provvedimento risulterebbe nullo per difetto assoluto di motivazione; il reato demaniale previsto dagli artt. 54-1161 Cod. Nav. non ricorrerebbe in quanto la disponibilità dell’area è il risultato di una concessione ottenuta mediante il rilascio di titoli abilitativi validi ed efficaci; il reato edilizio di cui all’art 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 non sussisterebbe perché l’opera sarebbe realizzabile anche senza titolo abilitativo o in ogni caso senza Permesso essendo questa compiuta ad opera di un’Amministrazione comunale; gli altri reati contestati non ricorrerebbero perché “coperti” e quindi legittimati dall’art. 1 comma 246 della L. 145/2018, il quale tra l’altro avrebbe, sempre ad avviso degli indagati, ingenerato una convinzione di legittimità della loro azione; non sussisterebbe, infine, in requisito del periculum in mora tale da disporre il sequestro preventivo.

Destituita di fondamento l’eccezione difensiva che censurava l’ordinanza impugnata per difetto di motivazione, sostenendo la possibilità per il GIP di ricorrere alla “tecnica redazionale della glossa”[1], il collegio passa ad esaminare la questione dell’ammissibilità delle istanze di riesame, concludendo per l’ammissibilità della sola istanza formulata dal C.P. in qualità di Sindaco del Comune di Otranto, in quanto rappresentante legale dell’Ente e per la inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione, delle istanze dei restanti indagati.

Analizzati e risolti, quindi, i profili processuali, il Collegio esamina il complesso problema del sindacato del Giudice penale in presenza di un Giudicato amministrativo.

Pare opportuno procedere per gradi esaminando dapprima l’altrettanta contesa questione della sindacabilità del Giudice penale sugli atti emanati dalla PA, per poi riferirsi in particolare all’ipotesi in cui su tali atti sia intervenuto un provvedimento del Giudice amministrativo.

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Il vaglio del Giudice penale sui provvedimenti amministrativi.

La questione del sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo nel settore dei reati edilizi nasce in giurisprudenza negli anni Ottanta, incentrato sulla configurabilità del reato di cui all’ art. 17 lett. b), L. 10/1977, modificato dall’art.20, lett. b) e c) L. n.47/1985, ora confluito nell’art.44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 e solo marginalmente con riguardo al reato di cui all’art. 20, lett. a) L. n.47/1985.

Sul punto si registra un’apprezzabile differenza di opinioni, circa l’equiparazione tra assenza e illegittimità del provvedimento, in base a quale fosse l’interesse giuridico tutelato. Secondo un primo orientamento, il giudice può disapplicare la concessione edilizia illegittima e condannare il soggetto che, sulla base della stessa, abbia eseguito i lavori edili, con conseguente equiparazione tra titolo illegittimo e titolo assente. In altre parole, il giudice avrebbe sempre potuto equiparare l’illegittimità con l’assenza e utilizzare la tecnica della disapplicazione ex art. 4 e 5 della L. n.2248/1865, all. e).

Questa tesi si fonda su una lettura autonoma dei suddetti artt. 4 e 5, in base alla quale la disapplicazione in via incidentale ex art. 5, a differenza della cognizione in via principale di cui all’art. 4, non presuppone che l’atto abbia leso un diritto soggettivo, bastando anche la mera violazione del diritto oggettivo. Ne consegue che sono disapplicabili, in base all’art. 5, non solo gli atti restrittivi illegittimi, ma anche gli atti ampliativi illegittimi, nonostante questi ultimi, lungi dal ledere una situazione soggettiva del privato, siano funzionali all’ampliamento della medesima[2]. Secondo questa prima tesi l’interesse tutelato doveva essere ricercato non solo nel controllo amministrativo sull’attività edilizia, ma anche nel corretto assetto del territorio.

Un secondo orientamento sosteneva, invece, che l’interesse sotteso fosse proprio il controllo dell’attività edilizia da parte della Pubblica Amministrazione. Da ciò deriva che il giudice non poteva che limitarsi ad una verifica di tipo “estrinseco”[3], relativo cioè agli aspetti formali, senza entrare in alcun sindacato di legittimità sostanziale.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza Giordano[4], censurarono recisamente la strada tracciata dai sostenitori del primo orientamento, escludendo la possibilità di ricorrere all’istituto della disapplicazione.

Affermarono che, “dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 5 della legge del 1865, emergeva chiaramente che le norme in questione non avevano affatto introdotto un principio generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario (sia esso civile o penale) per esigenze di diritto oggettivo, ma che, al contrario il controllo sulla legittimità dell’atto amministrativo era stato rigorosamente limitato dal legislatore ai soli atti incidenti negativamente sui diritti soggettivi ed alla specifica condizione che si trattasse di accertamento incidentale, tale cioè che lasciasse persistere ab extremo gli effetti che l’atto medesimo era capace di produrre.”[5]

Gli ermellini, risolvendo, quindi, il contrasto affermarono i seguenti principi di diritto: “il giudice penale non ha,(…) il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi, ma rimuovono un ostacolo al loro libero esercizio (nulla osta, autorizzazioni) o addirittura li costituiscono, a meno che tale potere non trovi fondamento e giustificazione o in una esplicita previsione legislativa, ovvero, nell’ambito dell’interpretazione della norma  penale qualora l’illegittimità dell’atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa”[6]. Concludendo poi sul piano dell’oggetto di tutela, affermarono che l’interesse tutelato dalla disciplina edilizia è quello pubblico di sottoporre tale attività al preventivo controllo della Pubblica Amministrazione.

Si è abbandonata così l’idea della disapplicazione ma non anche quella che potesse costituire reato una costruzione assentita da un titolo edilizio illegittimo[7].

La questione venne nuovamente affrontata dalle Sezioni Unite che, con la nota sentenza Borgia giunsero a conclusioni opposte rispetto a quelle della sentenza Giordano.

Innanzitutto, hanno precisato come l’oggetto della tutela penale fosse progressivamente mutato nel tempo. Con l’evoluzione della legislazione in materia, in particolare con l’introduzione della legge 6 agosto 1967, n. 765, indicativa degli standard urbanistici e della salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio, l’interesse non sarebbe più quello formale al controllo dell’attività edilizia riservata alla Pubblica Amministrazione, ma quello finale e sostanziale della tutela dell’assetto del territorio in conformità alla normativa urbanistica.

Affermarono, quindi, che “al giudice penale non è affidato, in definitiva, alcun c.d. sindacato sull’atto amministrativo (concessione edilizia), ma – nell’esercizio della potestà penale- è tenuto ad accertare la conformità tra ipotesi di fatto (opera eseguenda o eseguita) e fattispecie legale, in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (…). In considerazione dell’enunciato principio, non può ritenersi che, sussistendo l’accertata aporia dell’opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale debba ugualmente concludere per la mancanza di illiceità penale solo perché sia stata rilasciata la concessione edilizia, la quale nel suo contenuto, nonché per le caratteristiche strutturali e formali dell’atto, non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Ricostruita l’evoluzione giurisprudenziale sul punto, si può concludere che l’esercizio del sindacato incidentale del Giudice penale sulla legittimità dell’atto amministrativo non è escluso dalla mera formale esistenza di un titolo abilitativo, dovendo invece analiticamente e dettagliatamente verificare se il già menzionato titolo sia stato adottato in presenza delle condizioni di legge.

Tale potere del giudice, però, può trovare un limite nell’intervenuta formazione di un giudicato amministrativo.

 

 

Il sindacato del Giudice penale in presenza di un giudicato amministrativo: la giurisprudenza.

 

La problematica in questione ha visto contrapposti vari orientamenti, che il Collegio, con l’ordinanza in commento, analizza singolarmente.

Il punto di partenza di tale questione risiede nella pronuncia della Suprema Corte del 1996, che afferma una assoluta preclusione da parte del Giudice penale rispetto al giudicato amministrativo: “l’autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità a legge di un “arret” di un’altra giurisdizione (nella specie, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale coperta da giudicato): ciò in quanto il cittadino- pena la vanificazione dei suoi diritti civili- non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall’ordinamento”[8].

Una tale impostazione rischia di privare il giudice penale del necessario spazio deliberativo in presenza di sentenze del Giudice amministrativo, alle quali non vi è ragione di riconoscere un’efficacia assoluta nel processo penale.

La corte ha, quindi, cercato di smussare l’assoluta vincolatività. A tal proposito è intervenuta con varie sentenze statuendo che “al Giudice penale è esclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del Giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa”[9]

Con una successiva sentenza, che ricalca l’appena affermato principio, si afferma la teoria della c.d. “tendenziale vincolatività” che caratterizza questo primo filone.

La Suprema Corte afferma che la vincolatività vada esclusa non solo in relazione a profili di illegittimità differenti tra i due giudizi, ma anche nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo abbia riguardato situazioni o persone diverse seppur ritenute “identiche”, “non potendo spiegare alcun effetto nel procedimento penale una valutazione che il Giudice amministrativo ha effettuato con riferimento a situazioni che, sebbene analoghe, hanno comunque riguardato soggetti e circostanze diverse”[10].

Tuttavia, affianco a questo primo orientamento vi sono altri due filoni, opposti al primo ma tra di loro convergenti (seppur con premesse antitetiche) nel senso di una assoluta non vincolatività della sentenza amministrativa in sede penale.

Il primo, individua la disposizione codicistica che consente l’accesso del giudicato amministrativo nel giudizio penale, nell’art. 238 bis c.p.p. secondo cui: “fermo quanto previsto dall’art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3”.  Quanto ai parametri valutativi indicati: l’art 187 c.p.p. precisa i fatti “oggetto di prova” rilevanti per il processo penale; l’art. 192 comma 3 c.p.p. disciplina la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da coimputato o da imputato in un procedimento connesso, imponendo che queste “sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”[11].

Con una pronuncia del 2011, la Corte ha affermato che “le sentenze del Giudice amministrativo, ancorché definitive, non vincolano quello penale ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutate ai fini della decisione”[12], ma quella che più di tutte ha argomentato sull’applicabilità dell’art. 238 bis c.p.p. è la sentenza Cavelli nella quale  si è ha affermato che “in tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il Giudice penale che, peraltro, deve valutare a norma degli artt. 187 e 192 comma 3, cod. proc. Pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato”[13].

Il secondo filone ritiene l’art. 238 bis c.p.p. non sia applicabile alle sentenze definitive extrapenali e che queste ultime siano assoggettabili al generale principio del “libero convincimento” ex art. 192 comma1 c.p.p., che permette sì l’utilizzabilità delle stesse in sede penale, ma senza nessuna preclusione valutativa.

In tal senso si è pronunciata la Corte stabilendo che seppur “l’utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art 238 bis c.p.p. riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile (…); (…) le sentenze di un Giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest’ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili”[14]

 

Punto di equilibrio: una nuova soluzione al problema.

 

Il Collegio, una volta ricostruiti i vari orientamenti sulla efficacia del giudicato amministrativo in sede penale, ritiene di non poter seguire o confermare alcuno di essi. Reputa piuttosto che la soluzione al problema sia da ricercare tra una “ponderata composizione degli interessi giuridici in gioco che vedono contrapposti, da un lato, l’autonomia del giudizio penale, specie in materia di acquisizione e valutazione della prova, secondo regole di rango costituzionale, dall’altro, la necessità di tutelare il principio di affidamento dei consociati nelle decisioni cristallizzate nei giudicati e, ancora più in generale, nella certezza del diritto[15].

Lo sforzo, quindi, non consiste tanto nel trovare tesi a supposto dell’uno o dell’altro indirizzo, quanto piuttosto trovare un punto di equilibrio tra gli interessi coinvolti. Il collegio, pertanto, opta per una soluzione che riconosce e afferma la vincolatività del giudicato amministrativo in sede penale, “ma solo in presenza di rigorosissimi presupposti…tali presupposti possono essere individuati in quattro profili di identità.” “…affinché una sentenza amministrativa, che ha deciso una questione della cui risoluzione dipenda in tutto o in parte l’esito del procedimento penale, esplichi efficacia di giudicato nel giudizio penale, è necessario riscontrare una medesimezza: 1) oggettiva: …. medesimo provvedimento amministrativo ;2) soggettiva: … deve riguardare lo stesso soggetto giuridico che ha impugnato il provvedimento della Pubblica Amministrazione davanti al giudice amministrativo; 3) devolutiva: … vincola il giudice penale solo in relazione agli specifici profili di illegittimità dedotti innanzi al Giudice amministrativo; il giudicato amministrativo in sede penale copre, dunque, solo il dedotto e non il deducibile… ;4) probatoria: … giudice penale deve essere chiamato a decidere sulla base degli stessi elementi istruttori addotti nel precedente giudizio amministrativo”.

Nel caso di specie, viene riscontrata la medesimezza di tutti i presupposti prima menzionati e al Tribunale del riesame non rimane che solo una strada da poter percorrere e un solo problema da valutare, non essendo stato precedentemente sottoposto al giudizio del giudice amministrativo.

Si tratta dell’interpretazione e dell’applicabilità o meno dell’art. 1, comma 246, della L.145/2018 (disciplina addotta dalle parti a difesa della loro inottemperanza).

L’art. 1, comma 246 della L.145/2018 (legge di stabilità 2019) stabilisce che “i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e. 5) del comma 1 dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.

Innanzitutto, la norma in questione non potrebbe, contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa, trovare applicazione per due ordini di motivi, uno oggettivo e uno soggettivo.

Il primo, perché i pontili che compongono la struttura posta sotto sequestro, non risultano più amovibili, così come da progetto; il secondo perché la norma parla espressamente di concessionari e il Comune di Otranto non ha in concessione l’area, ma la occupa anticipatamente sulla base di un provvedimento diverso dalla “concessione”.

Secondo il collegio, però, prima ancora di parlare di una possibile sussumibilità dell’astratto al concreto (procedimento invece svolto, nell’anno di vigenza della norma, dalla giurisprudenza amministrativa chiamata ad applicarla), occorre verificare la compatibilità della norma con l’ordinamento comunitario.

Tale ultima compatibilità, non appare, a parere del Collegio, sussistere i quanto da una lettura ed interpretazione combinata tra l’articolo 1 comma246 della L.145/2018 e l’art. 1 comma18 del D.L. 194/2009, si comprende che il primo completa e integra il secondo. Conseguentemente: “se va disapplicata la disposizione che, in attesa del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, prevede la proroga generalizzata delle concessioni al 31 dicembre 2020, non può non essere disapplicata anche la statuizione che, in virtù della precedente, sempre in attesa del riordino della materia, consente ai concessionari di mantenere installate fino alla medesima data, le opere amovibili sull’area demaniale”[16].

In pratica, se la norma del 2009 è in contrasto con l’ordinamento europeo e quella del 2018 non rappresenta altro che una facoltà aggiuntiva rispetto ai benefici concessi dalla prima, anche quest’ultima, che finisce per rendere ancora più vantaggioso il trattamento riservato ai concessionari, è in contrasto con i principi di concorrenza e libertà di stabilimento (incompatibilità derivata).

Proprio dal “più vantaggioso trattamento riservato ai concessionari” (con la norma del 2018) emerge un ulteriore elemento di contrasto con i principi comunitari, in particolare con l’art.12 §2 della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE il quale stabilisce che, al concessionario uscente, non soltanto non può essere riconosciuto un “rinnovo automatico” del titolo, ma neppure possono essere accordati “altri vantaggi”.

Sulla base di tali ragionamenti, il Tribunale del Riesame di Lecce, diversamente da quanto ha tentato di fare la giurisprudenza amministrativa optando per un’interpretazione ridimensionata della norma e conforme ai principi comunitari, decide per la disapplicazione dell’art.1 comma 246 della L.145/2018, al pari di tutte le norme contenute nella L. 145/2018 in materia di concessioni demaniali.

Rispettando quindi il procedimento prima consigliato, verificato il contrasto della norma con l’ordinamento comunitario, a nulla serve una verifica in ordine alla sussimibilità dell’astratto al caso concreto.

In conclusione, il Tribunale del Riesame di Lecce, rigetta la richiesta di riesame proposta nell’interesse del Comune di Otranto, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Note

[1] Cfr. Cass. Pen., sez. 2, n. 2778 del 24/11/2015- 21/01/2016, Papaluta.

[2] F. CARINGELLA, Manuale ragionato di diritto Amministrativo, Roma, 2019, p.1506

[3] Ord. 27 dicembre 2019 (dep. Gennaio 2020) Pres. Cazzella, Est. Gatto.

[4] Cfr. Cass.pen. sez.U n.3 del 31/01/1987-dep 17/02/1987, Giordano, Rv. 176304.

[5] cfr. Cass.pen.sez.3, n. 3979/2019.

[6] Sez. U., n.3 del 31/01/1987- dep 17/02/1987, Giordano, Rv. 176304.

[7] [7] F. CARINGELLA, Manuale ragionato di diritto Amministrativo, Roma, 2019, p.1507

[8] cfr. Cass. Pen., sez. 3, n. 54 del 11/01/1996- dep. 03/04/1996, Ciaburri, Rv. 204622.

[9] cfr. Cass. Pen., sez. 3, n. 44077del 18/07/2014- dep. 23/10/2014, Scotto Di Clemente, Rv. 260612-01.

[10] Crf. Cass. Pen., sez. 3, n. 30171 del 04/06/2015- dep. 14/07/2015, PM in proc. Serafini, Rv. 264393-01. Nello stesso senso vedi anche: Cass. Pen., sez. 3, n. 3538 del 18/11/2015- dep. 27/01/2016, Morra, Rv.266083-01; Cass. Pen., sez. 2, n. 50189 del 09/12/2015- dep. 21/12/2015, Comune di Golfo Aranci e altri, Rv. 265416-01; Cass. Pen., sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017-dep. 22/06/2017, PG in proc. Merelli e altri, Rv. 27027601; Cass. Pen., sez. 6, n. 17991 del 20/03/201- dep. 20/04/2018, Cusani e altri, Rv.272890-01; Cass. Pen., sez. 4, n. 46471 del 20/09/2012- dep. 30/11/2012, PM in proc. Valentini e altro, Rv. 253913-01.

[11] Ord. 27 dicembre 2019 (dep. Gennaio 2020) Pres. Cazzella, Est. Gatto, § 7.3.

[12] Cfr. Cass. Pen., sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011- dep. 14/03/2011, PC, in proc. Musumeci e altro, Rv. 249592-01.

[13] Cfr. Cass. Pen., sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019- dep. 30/04/2019, Cavelli, Rv. 275702-01.

[14] Cfr. Cass. Pen., sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016- dep 05/10/2016, Crisafulli e altro, Rv. 268041-01.

[15] Ord. 27 dicembre 2019 (dep. Gennaio 2020) Pres. Cazzella, Est. Gatto, § 7.5

Certezza del diritto: “principio secondo il quale ogni persona deve essere posta in condizione di valutare e prevedere in base alle norme generali dell’ordinamento, le conseguenze giuridiche della propria condotta, e che costituisce un valore al quale lo stato deve necessariamente tenere per garantire la libertà dell’individuo e l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge” in Enciclopedia Treccani.

[16] Ord. 27 dicembre 2019 (dep. Gennaio 2020) Pres. Cazzella, Est. Gatto, § 14, p. 45.

Sentenza collegata

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Dott.ssa Federica Aloisi

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