Sindaco e interventi di edilizia scolastica nell’emergenza sanitaria: il Consiglio di Stato fa il punto

Scarica PDF Stampa
La normativa emergenziale (art. 7-ter, c. 3, d.l. n. 22/2020) ha attribuito al Sindaco poteri straordinari di incidenza negativa nella sfera giuridica dei destinatari dell’azione amministrativa per finalità connesse all’emergenza sanitaria. Tale norma deve essere interpretata in modo rigoroso, con configurabilità dei soli poteri espressamente nominati e conseguente esclusione dal relativo perimetro applicativo di poteri di natura urbanistica. Lo ha precisato il Consiglio di Stato (Sezione IV, n. 2556 del 6 aprile 2022).

Indice

  1. La normativa emergenziale
  2. Non vi rientra la variazione della strumentazione urbanistica
  3. La conformità urbanistica
  4. L’imprescindibilità della conformità edilizia 
  5. Il provvedimento di imposizione del vincolo 
  6. L’interpretazione secondo il Consiglio di Stato

La normativa emergenziale

L’art. 7-ter, c. 3, d.l. n. 22/2020, ha attribuito al Sindaco, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, la facoltà di adottare un decreto per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. A tale provvedimento è stato riconosciuto pure il valore di atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento. La previsione è norma speciale, derivante dalle peculiari esigenze legate all’emergenza sanitaria, che impone, per l’effetto, un’interpretazione rigorosa:

  • non è consentito estendere l’ambito di applicazione in virtù del dichiarato intento di accelerazione delle procedure, 
  • richiede di circoscrivere gli straordinari poteri riconosciuti ai Sindaci nei limiti di tempo e contenuto previsti dalla legge medesima, in osservanza del principio di legalità sostanziale. 

Non vi rientra la variazione della strumentazione urbanistica 

Per il Consiglio di Stato il decreto sindacale, oltre ad assumere la peculiare efficacia riconosciuta dalla norma (valore di atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza), non può implicare anche la variazione della strumentazione urbanistica, dovendosi ritenere che l’esercizio di tale potere straordinario sia circoscritto alle ipotesi ove l’adozione della variante non sia necessaria, ossia per le ipotesi di (riscontrata e dimostrata) conformità urbanistica dell’opera. 

La conformità urbanistica

Rappresenta presupposto necessario per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, in relazione alle quali si procede all’espropriazione, con l’effetto che l’eventuale incompatibilità con le previsioni urbanistiche, possibilmente derivante da una localizzazione dell’opera in area con destinazione non conforme, richiede la preventiva adozione di specifica variante allo strumento urbanistico in vigore. Così risultano orientate due previsioni del d.P.R. n. 327/2001: 

  • l’opera da realizzare deve essere prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare deve essere stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio (art. 8); 
  • un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio nel momento in cui diviene efficace l’approvazione della variante (art. 9). 

L’imprescindibilità della conformità edilizia 

L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, quale fase funzionale a dare attuazione alla localizzazione dell’opera, presuppone quindi la sussistenza della conformità urbanistica, non potendo prescindersi da tale preliminare attività, ipotizzando che l’apposizione del vincolo valga anche come variante allo strumento urbanistico. 

Il provvedimento di imposizione del vincolo 

Rappresenta il primo atto della procedura espropriativa e, in quanto tale, non può avere valenza di variante urbanistica. Esso persegue anche finalità urbanistiche ma nel diverso significato di costituire elemento di raccordo tra il settore dell’urbanistica e quello dell’espropriazione, consentendo l’acquisizione al patrimonio pubblico soltanto di quelle aree che sono state previamente individuate negli strumenti di pianificazione territoriale. 

L’interpretazione secondo il Consiglio di Stato 

La norma in questione attribuisce al Sindaco poteri straordinari di incidenza negativa nella sfera giuridica dei destinatari dell’azione amministrativa per finalità connesse all’emergenza sanitaria. Tale norma, in ossequio al principio di legalità che assume connotati più pregnanti in presenza di tale tipologia di poteri, deve essere interpretata in modo letterale e rigoroso, con configurabilità dei soli poteri espressamente nominati e conseguente esclusione dal perimetro applicativo della disposizione in esame di poteri di natura urbanistica. 

Sentenza collegata

118263-1.pdf 82kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento