Installazione di ascensore da parte del singolo condomino sulle parti comuni: la delibera autorizzativa. L’installazione di un ascensore su parte di aree condominiali, diretta ad eliminare le barriere architettoniche, ai sensi della L. 2 gennaio 1989, n. 13, art. 2 può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c., comma 2, oppure, nel caso in cui il condominio rifiuti di adottare la relativa delibera, può essere realizzata dai condomini richiedenti, a proprie spese e con l’osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio.
Indice
- 1. Installazione ascensore da parte del singolo condomino su parte comune: non necessaria la delibera autorizzativa
- 2. Ascensore e delibera autorizzativa non necessaria ma utile
- 3. Ascensore, delibera nulla e legittima contestazione dei condomini sulle modalità costruttive
- 4. Impugnazione di delibera autorizzativa inesistente: un caso recente
1. Installazione ascensore da parte del singolo condomino su parte comune: non necessaria la delibera autorizzativa
Le innovazioni che incidono sulla cosa comune (tra cui rientra anche l’installazione di un ascensore che apporti modifiche alle parti condominiali), richiedono, di regola, ai sensi dell’art. 1120 c.c. la maggioranza qualificata, ove comportino una spesa da ripartire fra tutti i condomini su base millesimale; qualora l’ascensore venga realizzato su iniziativa di un condomino trova applicazione la norma di cui all’art. 1102 c.c.: in tal caso, come è stato chiarito dalla Suprema Corte, il condomino può installare a proprie spese un ascensore in un edificio che ne è sprovvisto, anche senza avere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale (Cass. civ., sez. II, 14/06/2022, n. 19087). La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio.
Manuale di sopravvivenza in condominio
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.
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2. Ascensore e delibera autorizzativa non necessaria ma utile
È legittimo installare un ascensore anche senza il via libera dell’assemblea condominiale e anche se l’ascensore occupa una parte delle aree comuni. Tuttavia all’autorizzazione” concessa dall’assemblea ad apportare tale modifica su iniziativa dei soli condomini richiedenti e sulla base di uno specifico progetto può attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell’attuale inesistenza di un contrario interesse o di concrete (e legittime) pretese da parte degli altri condomini a questo tipo di utilizzazione delle parti comuni (Trib. Roma 30 dicembre 2022 n. 19186).
3. Ascensore, delibera nulla e legittima contestazione dei condomini sulle modalità costruttive
È possibile che un condomino voglia installare un ascensore a sue spese sulla base di un progetto che prospetta non necessarie soluzioni invasive. Così il Tribunale di Milano ha preso in esame una vicenda che prendeva l’avvio quando un condomino intendeva installare un ascensore esterno sulla facciata dell’edificio prospiciente il cortile interno e la creazione di un balcone aggettante su entrambi i lati del castelletto dell’ascensore, al piano primo ed al piano secondo, per lo sbarco a ciascun piano (in totale, quattro balconi); su detti balconi era altresì prevista l’apertura, oltre che delle porte di ingresso all’ascensore (una per ciascun lato del balcone), di due porte finestre per piano (una per ogni balcone) da realizzarsi sulla facciata dell’edificio. In merito a tale iniziativa il giudicante ha evidenziato che altro Tribunale aveva giustamente già affermato la nullità della delibera condominiale nella parte in cui ha negato l’autorizzazione/assenso ad installare l’ascensore nel cortile comune, a cura e spese dell’attrice. Tuttavia ha osservato che, non essendo in discussione l’an dell’opera, i condomini mettevano in discussione il quomodo, ossia le modalità concrete di realizzazione della stessa. A tale proposito il giudice milanese ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU che ha escluso la necessità della creazione dei balconi per lo sbarco dell’ascensore, potendosi lo stesso aprirsi direttamente all’interno dell’edificio, soluzione pienamente compatibile con il diritto del condomino alla installazione dell’ascensore stesso e, al contempo, di minore impatto sulla facciata (Trib. Milano 10 ottobre 2018 n. 10134).
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4. Impugnazione di delibera autorizzativa inesistente: un caso recente
Alcuni condomini impugnavano una delibera nella parte in cui l’assemblea aveva approvato l’installazione di un nuovo ascensore da parte di un condomino. Il Tribunale ha dato torto all’attore. Il motivo principale del rigetto dell’impugnazione è la mancanza di delibera. L’assemblea ha solamente espresso una manifestazione di interesse all’installazione. Il giudicante ha evidenziato come, senza delibera autorizzativa, un condomino possa installare a proprie spese l’ascensore in un edificio che ne è sprovvisto senza, anche se ne deriva un disagio nell’utilizzo delle scale e se non si rispettano le prescrizioni tecniche previste dalla legge per il superamento delle barriere architettoniche. Si deve sempre considerare il principio di solidarietà condominiale che legittima l’installazione dell’ascensore quando è idonea ad eliminare o a ridurre sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione da parte delle persone che per vari motivi hanno difficoltà ad affrontare le scale.
In ogni caso lo stesso Tribunale ha ricordato che, laddove i condomini contrari, intendessero utilizzare l’ascensore, potranno farlo ma saranno tenuti a rifondere agli altri condomini una quota delle spese sostenute divenendo così comproprietari dell’impianto (Trib. Como 9 settembre 2024 n. 972).
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