E’ noto che in materia di circolazione stradale il passeggero gode di una posizione di particolare favore apprestata dall’ordinamento vigente in favore dello stesso che, pertanto, risulterà esonerato dal provare l’effettiva responsabilità del sinistro, sia essa ascrivibile al conducente del veicolo a bordo del quale il medesimo viaggiava ovvero al conducente del veicolo antagonista.
Il terzo trasportato, tuttavia, ha l’onere di provare di aver subito un danno in dipendenza del trasporto.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10410, pubblicata in data 20 maggio 2016.
Nel giudizio intrapreso dal danneggiato, che assumeva di aver subito lesioni personali a seguito di un sinistro stradale che vedeva coinvolta l’autovettura a bordo della quale viaggiava quale terzo trasportato, la compagnia di assicurazioni convenuta eccepiva che l’incidente era avvenuto quando il danneggiato era già sceso dalla vettura, per come emergerebbe dal verbale della Polizia Stradale intervenuta.
Pertanto, il danneggiato non avrebbe potuto beneficiare del favor previsto dalla speciale disciplina di cui all’art. 141 Codice delle Assicurazioni (“1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. 3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”), ma avrebbe dovuto convenire in giudizio l’effettivo responsabile del sinistro e, conseguentemente, il suo assicuratore.
Sia in primo che in secondo grado la domanda attorea veniva rigettata per carenza di prova in merito all’effettiva presenza del danneggiato a bordo del veicolo al momento del sinistro.
La Suprema Corte, chiamata a decidere in merito al giudizio di legittimità incardinato dal danneggiato, rigettava la domanda dello stesso affermando il seguente principio di diritto: “La posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro consente al trasportato/attore di non fornire la prova delle modalità con cui si è svolto il sinistro rispetto alle responsabilità dei conducenti. Ma, certamente, non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato” (Cass. civ. Sez. III, 20.05.2016, n. 10410).
La stessa evidenzia come l’art. 141 CDA prevede la risarcibilità del danno subito dal trasportato da parte della assicurazione dell’auto del vettore indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, ma non esonera il danneggiato dalla prova della qualità di trasportato al momento del sinistro.
Né può essere dato, nel caso di specie, alcun rilievo al modulo CID sottoscritto dai conducenti di entrambi gli autoveicoli, ma neppure alla circostanza che dallo stesso l’attrice risultasse trasportata/ferita, nonostante la sua produzione in giudizio, atteso che: “il documento, oltre a non generare una presunzione di responsabilità iuris tantum nei confronti dell’assicurazione (S.U. n. 10311 del 2006), risultava sottoscritto anche da soggetto che, essendo restato estraneo al processo, non aveva potuto riconoscere la firma. Sia perché nel verbale della polizia stradale non si faceva alcun riferimento al documento in questione. E questa, intervenuta dopo il sinistro, aveva descritto il fatto in modo diverso. Precisamente, come un diverbio tra i due conducenti iniziato sulla strada statale, proseguito nella piazzola di sosta, dove i due conducenti avevano discusso animatamente e, dopo che il conducente della macchina della trasportata si era armato di un tubo di plastica, il conducente dell’altra, irato, aveva azionato volontariamente la retromarcia, collidendo con l’atra vettura; la trasportata, che era scesa, aveva subito lesioni e il conducente dell’altra vettura si era dato alla fuga. La Corte ha concluso rilevando che il consulente medico legale aveva ritenuto le ferite compatibili con entrambe le dinamiche, sia che la trasportata fosse già scesa, sia che la stessa si apprestasse a scendere”.
Evidenza ancora a tal proposito, la mancanza di decisività del CID con riferimento alla questione controversa sul “se” la trasportata era tale al momento del sinistro, ed invero, dallo stesso non emergerebbe una analitica descrizione delle modalità del sinistro, men che meno in merito alla presenza del danneggiato a bordo dell’autovettura.
Tanto è vero che nel CID vengono riportati esclusivamente la descrizione grafica del sinistro e il punto d’urto delle due vetture, ma alcun cenno viene fatto alle lesioni della trasportata, “se non per risultare indicata, nella corrispondente parte del modulo, come passeggera ferita, trasportata al pronto soccorso”.
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