Sinistro stradale: risarcimento danni – Trib. di Roma, n. 18332/2010

sentenza 07/07/11
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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZIONE XII

in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, ************** ********* ha emesso la seguente

SENTENZA ART. 59 ****. d – D.P.R. n. 131/86

nella causa di 1° grado iscritta al n. 18959/05 del R.G. affari contenziosi civili, riservata per la decisione all’udienza del 27.10.2009, vertente

TRA
GABRIELLA, **********, ************

elett.te dom.ti in Roma, viale delle Milizie n.38, presso lo studio degli *************************** e ***************, che li rappresentano e difendono per procura in atti

ATTORI ASSCIURAZIONI s.p.a.

elett.te dom.ta in Roma, via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell’Avv. ****************, che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA ROSARIA, *****************, *******, *******

res.ti in via (omissis) Roma

CONVENUTI, CONTUMACI OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSION!: come da verbale d’udienza.

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato, *********, ********** e ************ 4 congiunti ed eredi del defunto ******* hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale Rosaria – ******** (******* e ********, quali eredi del defunto ***** nonchè la s.p.a. omissis Assicurazioni (gia Ass.ni), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, verificatosi in Roma il 21.6.1993 alle 9.30, quando ******* , mentre alla guida di una Fiat Panda di proprietà del Comune di (omissis) (di cui era dipendente come commesso) procedeva sulla propria destra sulla S.S. 8 (via del Mare) con direzione centro-G.R.A., era venuto a collisione con una vettura Fiat 127 guidata da ***************** di proprietà di ***** (successivamente scomparso per altra causa) ed assicurata dalla (omissis), auto che, sopraggiunta in senso opposto, aveva improvvisamente invaso, per perdita di controllo da parte del conducente, la corsia della Panda: urto, da cui erano derivate lesioni personali gravissime ad *******, che la sera dello stesso giorno era deceduto.

Mentre gli eredi (omissis) restavano contumaci, si è costituita la convenuta Compagnia, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento e, nel merito, contestando la domanda, di cui ha chiesto il rigetto, sulla base di quanto gia accertato in sede penale (in un procedimento per omicidio colposo a carico di ***************** conclusosi con decreto darchiviazione, nonché in altro procedimento pure per omicidio colposo contro i medici curanti dell’Ospedale Sant’Eugenio, conclusosi con sentenza d’assoluzione per insussistenza del fatto), ove una C.T.U. aveva affermato che la morte del (omissis) non era “da porsi in rapporto causale con le conseguenze dirette dell’incidente stradale, bensì con un’insufficienza respiratoria da gravissima anemizzazione post-emorragica, che imponeva il ricorso a trasfusioni di sangue: terapia, che non era . stata posta in atto, in seguito ad espressa volontà del paziente, appartenente alla fede religiosa dei testimoni di Geova”, mentre altra C.T.U. aveva del pari sostenuto che la morte era sopravvenuta per l’omessa trasfusione di sangue (omissione peraltro non imputabile ai sanitari, assolti con formula piena).

Nel corso del successivo svolgimento processuale a stata espletata un’accurata consulenza tecnica d’ufficio, affidata ad un collegio peritale costituita dal prof ********, docente di ematologia presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza, dal dott. **********, ematologo e medico legale, e dal dott. **********, medico legale.

In esito all’istruttoria, le parti hanno concluso, riportandosi alle rispettive note introduttive, quindi la causa a passata in decisione.

Diritto

L’eccezione di prescrizione del diritto degli attori al risarcimento, sollevato dalla Compagnia convenuta, va respinto. Agli atti a infatti allegata una serie di lettere raccomandate, in copia, corredate sia dai moduli d’accettazione sia dagli avvisi di ricevimento da parte della ******à assicurativa: documenti, idonei e sufficienti a comprovare, da parte degli attori, d’avere tempestivamente posto in essere, nelle date risultanti dai timbri di ricezione, validi atti interruttivi del corso prescrizionale, sino alla data della citazione, notificata alla (omissis) il 9.3.2005 (l’ultima raccomandata risultando ricevuta dalia Compagnia il 4.5.2004).

Nel merito, la domanda è fondata.

Circa l’esclusiva responsabilità del sinistro da parte di ***************** conducente delta Fiat 127, non sussistono dubbio. La Polizia Stradale, intervenuta sul posto subito dopo l’evento, ha infatti accertato, dopo aver effettuato gli opportuni rilievi ed avere sentiti la taste oculare ***** (che, seguendo da presso la Panda, aveva chiaramente descritto l’invasione di corsia compiuta dalla 127 e la collisione di questa, avvenuta dinanzi a lei, con la Panda medesima), come il (omissis) mentre percorreva la via del Mare in direzione di Roma, giunto nei pressi del Km. 7+800 (su tratto rettilineo e pianeggiante), avesse perso, “per cause non potute accertare”, il controllo del mezzo, sbandando a sinistra e portandosi trasversalmente sull’opposta corsia, ove aveva tagliato la strada alla sopraggiungente Panda del (omissis) il quale “stava marciando nei pressi del margine destro” della propria corsia e che, con ogni evidenza, nulla potè fare per evitare l’impatto, per. la brevissima distanza cui gli si parò davanti l’imprevedibile ostacolo (cfr. rapporto e l’allegata planimetria).

Unico responsabile dell’evento va pertanto dichiarato il (omissis) che non ha neppure ritenuto di costituirsi nel presente giudizio, per dare conto dell’anomala sua condotta di guida, in ordine alla quale il di lui padre (nel frattempo deceduto) aveva inviato alla Compagnia una denuncia di sinistro (da questa prodotta in atti), con cui si tratteggiava una ricostruzione del fatto (secondo la quale l’invasione di corsia era stata determinata da un’improvvisa frenata, con susseguente sbandamento, cui il conducente sarebbe stato costretto “da un’autovettura che faceva inversione”), restata priva di ogni sostegno probatorio, e contenente per di più un’ulteriore affermazione (circa un secondo presunto investimento della Panda del (omissis) da parte di una terza autovettura, la Renault 19 condotta da ***** nettamente smentito da tutte le altre risultanze processuali, da cui è emerso che la Panda fu urtata soltanto dalla 127 del (omissis) mentre fu quest’ultima (dopo la collisione con la Panda) ad essere investita dalla Renault della (omissis) che non riuscì ad evitare l’impatto nonostante una frenata di m. 33,50 (cfr. le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dalla (omissis) nonché il rapporto e la planimetria della Polizia Stradale).

Non c’è dubbio, altresì, che il (omissis) sia deceduto (la sera stessa del sinistro) a causa delle gravissime lesioni riportate nellincidente de quo. Al riguardo assumono rilievo le conclusioni – che interamente si condividono cui è pervenuto il Collegio peritale d’ufficio, il quale ha in particolare appurato: 1) che le lesioni subite dall’infortunato – come descritte in cartella clinica e come riscontrate in sede autoptica – risultano riconducibili a due distinte connotazioni clinico-traumatologiche: quelle ortopediche (fratture varie, diastasi emibacino sinistro, contusioni escoriate multiple) e quelle vasculo-addominali (vaste lacerazioni del mesentere e del mesocolon trasverso, lesione dell’arteria gastro-duodenale); 2) che entrambi i tipi di lesioni risultano correlate alla violenta collisione frontale tra le due auto; 3) che, tra le due componenti traumatologiche – quella ortopedica e quella vascolare -, “sicuramente alla seconda va assegnata concorsualità di grado elevato, come causa prevalente… dell’esito mortale”; 4) che “la somministrazione di sangue e di prodotti ematici derivati avrebbe consentito un’evoluzione clinica più rassicurante… in un arco di possibilità di sopravvivenza dalla metà a due terzi (dal 50 al 65%)”; 5) che il rifiuto della trasfusione, “espresso dal (omissis) con chiara, lucida e responsabile determinazione certificata e sottoscritta nel gennaio 1993, ossia cinque mesi prima dell’evento”, impedì ai sanitari di effettuare la somministrazione di sangue, non rientrando la emotrasfusione tra i trattamenti sanitari che possono essere disposti obbligatoriamente.

In tale quadro, listanza della Compagnia, tesa al rigetto delta domanda attorea per carenza di legame eziologico tra i comportamenti umani all’origine dell’incidente e l’evento mortale, “in quanta il rifiuto del (omissis) di sottoporsi agli indispensabili trattamenti medici rappresento una circostanza assolutamente imprevedibile ed anomala, idonea ad interrompere il nesso causale tra il sinistro e gli esiti dello stesso” (cfr. comparsa conclusionale) appare priva di giuridica consistenza, sia perché l’omessa trasfusione (determinata dal rifiuto) rappresentò solo una concausa (seppure prevalente, secondo il collegio peritale) dell’exitus – che si sarebbe pertanto ugualmente determinato, ad avviso dei consulenti, con una percentuale di probabilità dal 50 al 35% (dato, comunque, vivacemente contestato da una documentatissima consulenza di parte attrice, espletata dalla prof.ssa ******************* e dal dr. ****************, entrambi dell’Università di Foggia, i quali, citando dati statistici epidemiologici elaborati dalla letteratura scientifica del settore e sottolineando l’incidenza di altri seri fattori di rischio gravanti sulla vita del paziente, affermano la “ragionevole irreversibilità dello shock emorragico sin dalle prime fasi della vicenda assistenziale” e, indipendentemente dall’eventuale trasfusione, la fondatezza di un “giudizio prognostico sfavorevole sulla sopravvivenza) -, sia e soprattutto perché il rifiuto del consenso al trattamento, lungi dal costituire un fatto “anomalo e imprevedibile”, costituì il mero esercizio di un diritto, garantito all’infortunato dalla Costituzione e ormai largamente riconosciuto da costante giurisprudenza, inidoneo ad interrompere la continuità fattuale e logico-giuridica tra l’evento-sinistro e l’evento-morte.

A tale ultimo riguardo, infatti, è ius receptum che – in applicazione del principio generale secondo cui è riconosciuto al paziente anche il “diritto di non curarsi”, quandanche tale scelta lo esponga a rischio delta vita – il testimone di Geova, cui il particolare credo religioso vieta la trasfusione del sangue, abbia pieno diritto di rifiutare tale trattamento, anche in ipotesi di pericolo grave ed immediato per la sua sopravvivenza, purché egli stesso esprima direttamente il suo dissenso con una manifestazione di volontà “espressa, inequivoca, attuale, informata”, ovvero, qualora- come nella specie – si trovi in stato di incoscienza – egli “rechi con sé una puntuale, articolata ed espressa dichiarazione, dalla quale inequivocamente emerga la volontà d’impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita” (cfr. Cass., Sez 111 Civ. 15 9.2008 n. 23676).

Quanto alle precedenti pronunzie giudiziarie intervenute sulla vicenda, esse non hanno alcuna incidenza sul presente giudizio, in quanto: a) la sentenza pretorile, con cui it 3.4.1997 i medici imputati di omicidio colposo per omessa effettuazione di emotrasfusioni al (omissis) sono stati (giustamente) mandati assolti per l’inesistenza di norme impositive di tale trattamento, è del tutto estranea allodierno thema decidendum, the attiene al giudizio sulla responsabilità dell’automobilista investitore in ordine alla morte dell’investito; b) il decreto d’archiviazione, emesso dal G.I.P. il 22.11.1993 a conclusione del procedimento a carico.del conducente medesimo, non ha alcun valore di giudicato.

***************** va pertanto condannato, quale responsabile esclusivo del sinistro de quo, a risarcire agli attori – in solido con gli altri coeredi del defunto ***** e con la convenuta Compagnia – il danno loro derivato dalla morte del loro congiunto.

Circa il quantum, spettano agli attori, alla stregua dei criteri tabellari usualmente seguiti da questo Tribunale, le seguenti somme, cosi determinate in via equitativa e al valore attuale della moneta:

1) in favore della vedova ********* all’epoca convivente:

a)    € 239.936 per danno morale, importo risultante dal prodotto tra il valore punto (€ 8.562) e la somma dei punti relativi al rapporto di parentela (20), all’età della vittima (3), all’età del congiunto (3), alla convivenza con la vittima (2): 8.562×28;

b)  € 97.019 per danno patrimoniale, corrispondente alla meta della somma di € 194.038, risultante dal prodotto dell’importo presumibilmente destinato dalla vittima alle necessità della famiglia (il 75% del reddito annuale di € 11.414: cfr. buste paga in atti) per il n. degli anni della di lui residua vita lavorativa (17);

2)  in favore del figlio ********** all’epoca convivente; a). € 239.736 per danno morale, importo risultante dal prodotto tra il valore punto (€ 8.562) e la somma dei punti relativi at rapporto di parentela (18), all’età della vittima (3), all’età del congiunto (5), alla convivenza con la vittima (2): 8.562×28; b) € 48.509,50 per danno patrimoniale, corrispondente a un quarto della somma di € 194.038, come determinata sub 1);

3) in favore del figlio ************ all’epoca convivente: a) € 231.174 per danno morale, importo risultante dal prodotto tra il valore punto (€ 8.562) e la somma dei punti relativi al rapporto di parentela (18), all’età della vittima (3), all’età del congiunto (4), alla convivenza con la vittima (2): 8.562×27; b) € 48.509,50 per danno patrimoniale, corrispondente a un quarto della somma di € 194.038, come determinata sub 1).

Nulla si liquida per il c.d. “danno esistenziale”, da intendersi ricompreso nel danno morale, come sopra quantificato.

Vanno pertanto complessivamente erogate agli attori le seguenti somme:

a ********* € 336.755, oltre agli interessi legali sulla somma di € 280.629 (pari at valore medio tra quanto sopra. liquidato e la somma corrispondente, secondo l’indice ISTAT, al di del sinistro: Cass. S .U. 17.2.1995 n. 1712), a decorrere dal di dell’evento, nonché gli ulteriori interessi da oggi al saldo;

ad ********** € 288.245,50, oltre agli interressi legali sulla somma di € 240.205 (pari al valore medio tra quanto sopra liquidato e la somma corrispondente, secondo l’indice ISTAT, al di del sinistro: Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712), a decorrere dal dì dell’evento, nonché gli ulteriori interessi da oggi al saldo;

a ************ 279.683,50, oltre agli interessi legali sulla somma di € 233.070 (pari al valore medio tra quanto sopra liquidato e la somma corrispondente, secondo l’indice ISTAT, al dì del sinistro: Cass. S U. 17.2.1995 n. 1712), a decorrere dal dì dell’evento, nonché gli ulteriori interessi da oggi al saldo.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai fini fiscali, si da atto che nella specie si ravvisa il reato di cui all’art. 589 C.P.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così dispone:

1)  dichiara che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva di *****************;
2)  condanna in solido *****************, in proprio e nella qualità di erede di  *****, nonché      *******, ******* e *******, quali eredi di *****, nonchè la s.p.a. Assicurazioni al pagamento delle somme di € 336.755 a *********, di € 288.245,50 a ********** e di € 279.683,50 a ************, a titolo di risarcimento, al valore attuale delta moneta, del danno da costoro rispettivamente subito a seguito della morte del congiunto *******, oltre agli interessi dall’evento ad oggi e da oggi al saldo, come da calcoli specificati in rnotivazione, nonché al rimborso delle spese di lice, che liquida in € 4.270 per esborsi (compresi E 3.600 oltre IVA per compenso anticipato al collegio peritale d’ufficio), in € 7.000 per competenze e in € 33.750 per onorari, da distrarsi in favore degli Avvocati *************** e ******************, antistatari, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 31.3.2010.
Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2010

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