La sentenza in commento fornisce un’interpretazione sulla durata della condotta criminosa consistente nel furto d’acqua potabile.
Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: la durata della condotta criminosa consistente nel furto d’acqua potabile
La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, confermava l’affermazione di responsabilità degli imputati in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per aver sottratto risorse idriche pubbliche mediante allaccio diretto delle proprie utenze domestiche alla rete esterna.
Ciò posto, avverso questa decisione i difensori degli accusati ricorrevano per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costoro si dolevano del fatto che gli operanti si sarebbero limitati ad accertare l’esistenza delle forniture abusive, senza acquisire prove certe della datazione dell’allacciamento e dell’attribuibilità all’imputato della condotta illecita, in ipotesi perpetrata da altri precedenti occupanti. Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava la doglianza suesposta infondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il furto di acqua potabile – realizzato con lo scopo di fruizione di un servizio stabile da parte degli occupanti di un’unità domestica – assume le caratteristiche di una fattispecie a consumazione prolungata, che si considera flagrante fino al momento dell’accertamento e dell’interruzione della fornitura (sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015; sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018), fermo restando che l’aggravante della violenza sulle cose – prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. – è configurabile anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente che si limiti a fare uso dell’allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell’agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l’autore della manomissione e il beneficiario dell’energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull’elemento soggettivo (Cass. sez. 4, 5 febbraio 2020 n. 5973).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito sino a quando si protrae il furto di acqua potabile.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che il furto di acqua potabile, effettuato per il suo uso continuo da parte degli occupanti di un’abitazione, è considerato un reato a consumazione prolungata, e questo significa che il reato è considerato flagrante fino a quando non viene scoperta e interrotta la fornitura di tale servizio.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare quando siffatta condotta criminosa possa stimarsi cessata.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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