>>>Garante per la protezione dei dati personali: Ordinanza ingiunzione n. 179 del 12 maggio 2022.<<<
1. I fatti
La Questura di Roma, a seguito di controlli effettuati sul territorio, aveva segnalato al Garante per la protezione dei dati personali che, durante i controlli presso un Minimarket, svolgente attività di somministrazione al pubblico, era stata verificata la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da n. 4 telecamere attive e funzionanti, idoneo a identificare gli interessati, senza che fossero stati presenti i relativi cartelli informativi.
In considerazione di ciò, il Garante notificava al suddetto esercizi commerciale l’avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico, invitandolo a fornire chiarimenti sulla condotta imputata e eventuali scritti difensivi.
Tuttavia, il minimarket riteneva di non partecipare al procedimento e quindi di non inviare al Garante alcuna documentazione a supporto della propria posizione.
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2. La normativa in materia di videosorveglianza
Preliminarmente il Garante ha esaminato la normativa privacy in materia di videosorveglianza, evidenziando come l’impiego di tali sistemi sia idoneo a configurare un trattamento di dati, nel caso in cui il posizionamento delle telecamere e la qualità delle immagini sia tale da permettere la identificazione degli interessati.
In tale caso, quindi, detto trattamento dati dovrà essere effettuato dal titolare nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali e in particolare nel rispetto del principio di trasparenza, secondo cui gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.
Per poter fornire la relativa informativa, quindi, il titolare del trattamento deve apporre nel luogo dove è effettuata la video sorveglianza degli appositi cartelli informativi.
In particolare, secondo quanto previsto nelle Linee Guida sul trattamento dei dati tramite dispositivi video del Garante europeo per la protezione dei dati personali, il titolare deve indicare le informazioni più importanti direttamente sul segnale di avvertimento (quindi sul cartello), mentre può fornire le ulteriori informazioni anche attraverso altri mezzi. Inoltre, le suddette informazioni più importanti possono essere fornite insieme ad un’icona che permetta agli interessati di capire immediatamente e facilmente il tipo di trattamento effettuato. Infine, le suddette linee guida precisano che le informazioni devono essere posizionate in modo tale da permettere all’interessato di riconoscere facilmente il fatto che il titolare sta compiendo una videosorveglianza, prima che egli acceda alla zona coperta dalla videosorveglianza stessa, in modo che l’interessato possa calcolare anticipatamente quale sia la zona coperta dalla telecamera e decidere se accedervi (e quindi sottoporsi alla videosorveglianza) o meno.
3. La decisione del Garante
Dopo aver esposto i principi e le regole più rilevanti in tema di videosorveglianza, il Garante ha ritenuto che gli accertamenti effettuati dalla questura di Roma permettessero di ritenere che il sistema di videosorveglianza installato presso il Minimarket, violasse la normativa in materia di protezione dei dati personali, in quanto le telecamere erano attive e permettevano l’identificazione degli interessati, senza che fossero stati apposti i necessari cartelli informativi del suddetto trattamento dati.
La condotta del minimarket, quindi, configura un trattamento di dati personali, effettuato attraverso un impianto di videosorveglianza, illegittimo, in quanto non rispetta il principio di trasparenza (in particolare, per la omessa informazione agli interessati circa la effettuazione del trattamento medesimo).
In considerazione di ciò, il Garante ha ritenuto di emettere nei confronti del minimarket una ordinanza ingiunzione, comminandogli una sanzione pecuniaria amministrativa.
Per quanto concerne la quantificazione di detta sanzione pecuniaria, il Garante ha tenuto in considerazione tutta una serie di elementi del caso concreto: cioè, in primo luogo, la natura, la gravità e la durata della violazione commessa dal minimarket e quindi la condotta del titolare del trattamento e la sua responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati; in secondo luogo, il Garante ha valutato l’assenza di precedenti specifici a carico del suddetto minimarket relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali; infine, il Garante ha valutato la circostanza che il titolare del trattamento non ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento, né ha dato dimostrazione di aver adempiuto all’obbligo di legge di fornire l’informativa agli interessati.
In considerazione di tutti tali aspetti, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto congruo determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00.
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