Le impugnazioni nel Codice di procedura penale[1], contenute nel libro IX° del Codice di procedura penale si trovano negli articoli 578 e seguenti approdando all’articolo 647 che chiude il libro in questione. L’impostazione codicistica può ben definirsi storica; ad un corpo di disposizioni generali di cui al titolo I° (artt. 568 – 592) segue un titolo II° disciplinante l’appello[2] quindi un titolo III° intestato al ricorso per cassazione [3], per poi approdare in chiusura di libro al titolo IV° dedicato a quel mezzo di impugnazione straordinario da sempre contemplato nel sistema processuale italiano che è la revisione[4].
Tale impalcatura originaria, risalente da ultimo al Codice di procedura penale vigente, entrato in vigore il 24 ottobre 1989[5] ha visto, nel 2022 una prima interpolazione di calibro significativo, con l’introduzione tra il titolo III° e il titolo IV°, di cui si è detto in precedenza, di un titolo III°-bis epigrafato rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha mutato la morfologia del libro codicistico in rassegna, allorquando è stato inserito dall’art.36 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, nr.150 mediante l’introduzione di un articolo unico, il 628-bis c.p.p. recante la richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei protocolli addizionali[6].
A fronte di tale impalcatura rituale, così come ammodernata in chiave novellistica, quel che resta ben saldo è il tessuto architettonico quadripartito del sistema delle impugnazioni penali [7] col suo portato regolativo che individua nell’appello il mezzo tipico per l’interposizione del gravame in sede penale e nel ricorso per cassazione i margini di opinabilità della sentenza resa nel giudizio di merito, così come scolpiti nella fattispecie processuale di cui all’articolo 606[8] c.p.p.
Quel che, rileva ai fini che ne occupa in questa sede, è che il sistema ha vissuto varie traversie modificative ed oggi consta assestato su di un duplice ordine di versanti. Da un lato l’aggiornamento del Codice di procedura penale alla riforma del processo, di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, nr.150[9] di seguito, ed è il tema che qui più mette in conto rilevare, il testo della novella cosiddetta Nordio di cui alla legge 9 agosto 2024, nr.114, entrata in vigore il 25 agosto di quest’anno[10].
È dunque interessante ma più che altro fondamentale comprendere le ricadute della novella Nordio, la legge 114 del 2024, sull’impianto codicistico dedicato alle impugnazioni ed in particolare sul libro IX° del Codice di procedura penale. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. L’appello e i casi di interposizione di gravame
Restano ben salde le regole generali prevedute dall’art.568 c.p.p. È la legge a stabilire i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione, ed è la legge che determina il mezzo con cui possono essere impugnati[11]. Regola generale è anche quella per la quale sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 111 Costituzione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze[12].
Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, di guisa che se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
Oltre che l’indicato principio, il legislatore della novella Nordio si è trovato di fronte anche quello in virtù del quale per proporre impugnazione è necessario avervi interesse[13]. Con l’articolo 1, comma 1 del d.l. 6 febbraio 2018, nr.11 il legislatore ha inserito il principio in virtù del quale il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato, solo con ricorso per cassazione. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta[14].
Il Codice di procedura penale vigente in Italia contempla l’istituto del ricorso immediato per cassazione.[15] La parte che ha diritto di appellare la sentenza di I° grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. È il cosiddetto ricorso per saltum in virtù del quale, a patti e condizioni di equipollenza, si può saltare il gravame ordinario adendo direttamente la Suprema Corte nella sua funzione di legittimità.
Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, nei casi stabiliti dalla legge, possono proporre impugnazione quali che siano state le conclusioni del rappresentante dell’accusa. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del P.M. che ha presentato le conclusioni. A mente dell’art.570 comma 3° del Codice di procedura penale il rappresentante del P.M. che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello, può partecipare al successivo grado di giudizio, quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di appello. La partecipazione è disposta dal P.G. presso la Corte di appello, qualora lo ritenga opportuno[16].
Le disposizioni generali sulle impugnazioni di cui agli articoli 568 e seguenti c.p.p. procedono nel loro viatico individuando aspetti di interesse pratico per l’operatore giudiziario[17]. In estrema sintesi e per i fini che qui rilevano, la parte civile, persona offesa che se non costituita parte civile, gli enti e associazioni intervenuti a mente degli articoli 93[18] e 94[19] c.p.p., possono presentare richiesta motivata al PM di proporre impugnazione a ogni effetto penale. Questi allorquando non propone impugnazione provvede con decreto motivato, da notificare al richiedente ex articolo 572 cpv c.p.p.
L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Altra fattispecie di rilevantissima portata che il legislatore della riforma Nordio si è trovato innanzi è quella inerente alla conversione del ricorso in appello in virtù della quale quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12[20] c.p.p., il ricorso per cassazione si converte nell’appello.
Ancora. In ordine alla forma dell’impugnazione, essa si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso con l’enunciazione precisa a pena di inammissibilità, dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione delle richieste, anche istruttorie, e dei motivi con l’indicazione con le ragioni di diritto e degli elementi di fatto sorreggenti ogni richiesta.
L’atto di appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio[21].
Gli articoli 582, 584 e 585 c.p.p. dispongono rispettivamente sulla presentazione, notificazione e termini per l’impugnazione. Essi restano immutate nelle previsioni della riforma Nordio. Resta altresì immutato il principio in virtù del quale quando non è diversamente stabilito dalla legge l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento, può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza[22].
L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente dall’impugnazione contro la sentenza.
Immutato è rinvenuto dalla novella Nordio anche il principio di estensione della impugnazione, in virtù del quale nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati[23].
Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare all’impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione dal P.M. presso il giudice dell’impugnazione, tanto anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro P.M.[24]
Al giudice dell’impugnazione – appello o cassazione – sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento[25].
La riforma Nordio trova immutata anche la fattispecie attinente all’inammissibilità dell’impugnazione che, quando non è stata rilevata con ordinanza, anche d’ufficio, resta dichiarabile in ogni stato e grado del procedimento[26].
L’indicato quadro delle disposizioni e regole generali ha una funzione integrativa e sussidiaria con le norme che regolano i mezzi di impugnazione disciplinati nell’aspetto codicistico. Questo il quadro di riferimento al quale bisogna far capo e che il legislatore della novella entrata in vigore il 25 agosto di quest’anno si è trovato di fronte. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
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2. Il libro IX° del Codice di rito penale oggi vigente. I casi di appello in particolare
La rivoluzione inserita nel libro IX° del Codice di procedura penale vigente, per il tramite della legge 114 del 2024, attiene al mezzo di impugnazione dell’appello di cui agli articoli 593 e seguenti c.p.p.. La legge 9 agosto 2024, nr.114[27] ha previsto il divieto di proporre appello da parte del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550 commi 1[28] e 2[29] c.p.p.. In buona sostanza il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui ai casi di citazione diretta a giudizio. Non è stato per contro previsto alcunché in riferimento alla proposizione di appello ad opera della parte civile[30].
A mente della regola generale, in caso di appello di una delle parti e del ricorso per cassazione avanzato dal P.M., l’indicato atto di gravame ed il conseguente rito viene trasformato in appello[31]. Come anticipato la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti si applica la disposizione sulla conversione del ricorso in appello.
A fronte di tale intreccio legislativo potrebbe osservarsi che essendo precluso l’appello del P.M. questo consegni all’oblio anche la possibile presentazione del ricorso per cassazione. Ciò proprio, in virtù della dicitura del novellato capoverso dell’articolo 593 liddove si sancisce che la parte che ha diritto di appellare può proporre ricorso per cassazione tout court. Cionondimeno va rammentato che, la giurisprudenza di legittimità, si è espressa nel senso che il meccanismo della trasformazione in appello del ricorso per cassazione del P.M., si applica anche in caso di sentenza inappellabile da parte della pubblica accusa[32]. È stata quindi avanzata in modo problematico l’ipotesi di elusione del divieto posto dalla recentissima novella Nordio, proponendo un ricorso per cassazione concertando con la parte civile la presentazione di un appello di guisa che si ottenga il risultato di un procedimento di appello, e quindi di un secondo grado di merito, senza dover investire della questione di legittimità costituzionale i giudici di palazzo della Consulta, circa la compatibilità della novella innestata nel nuovo testo dell’articolo 593 c.p.p. col principio di parità delle armi tra accusa e difesa.
Come si vede si tratta di aspetti assai problematici che solo ed esclusivamente gli assunti nomofilattici della Suprema Corte di cassazione potranno assestare per una corretta evoluzione ermeneutica della novella di quest’estate.
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3. Considerazioni conclusive
Il testo coordinato delle norme di rilievo penale e segnatamente procedurale, modificate con la legge nr.114 del 2024, entrata in vigore il 25 agosto di quest’anno, sotto il versante afferente al nuovo libro del Codice di procedura penale, aldilà dei casi di appello di cui all’articolo 593, toccano in forma abrogativa ed emendativa la fattispecie processuale sulla forma dell’impugnazione di cui al già esaminato articolo 581 c.p.p. In buona sostanza la norma da ultimo indicata è novellata nel senso che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore di ufficio è depositato a pena di inammissibilità specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio[33].
Il sistema delle impugnazioni penali con la riforma Nordio in vigore dal 25 agosto di quest’anno, segna l’ultimo passo fatto dal legislatore in sede penale per emendare il sistema in termini di maggiore efficienza e celerità. Quanto l’obiettivo prefissosi sia stato raggiunto, come sempre, lo dirà l’empiria processuale sul terreno della concreta applicazione pratica nella quotidianità delle aule di giustizia.
Note
[1] Vedi amplius S. Ricchitelli, Il sistema delle impugnazioni nel processo penale italiano dopo la riforma Orlando, Gazzetta Forense nr.4/2018, Giapeto, Napoli.
[2] Articoli 593 -605 c.p.p.
[3] Articoli 606-628 c.p.p.
[4] Articoli 629-647 c.p.p.
[5] Vedi S. Ricchitelli, Note sui trent’anni dall’entrata in vigore del codice di procedura penale: tra luci (poche) ed ombre (tante), www.diritto.it, Maggioli, 24 ottobre 2019.
[6] Il rimedio per l’esecuzione delle decisioni della CEDU di cui al corpo del testo è entrato in vigore, col suo articolo 625-bis c.p.p., a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex articolo 6 del d.l. 31 ottobre 2022, nr.162.
[7] Per i procedimenti davanti al giudice di pace dispongono gli articoli 36-39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, nr.274.
[8] C.p.p. art. 606. Casi di ricorso – 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2; e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. 2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. 2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). 3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
[9] La novella 15 del 2022 prorogata è entrata in vigore il 30 dicembre del 2022, ai sensi del decreto legge 31 ottobre 2022, nr.162.
[10] La disamina compiuta e dettagliata della legge Nordio è stata compiuta con scrupoloso scrutinio da S. Ricchitelli, in un lavoro dal titolo: La riforma del sistema penale italiano tra esperimentali legislativi e laboratori giuridici. La legge Nordio di modifica al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario, di prossima pubblicazione in Gazzetta Forense, Giapeto, Napoli.
[11] Dalla proposizione testé rassegnata nel testo siamo legittimati a parlare di mezzi di impugnazione con riferimento a tutti quelli tassonomizzati nel sistema processuale: appello, ricorso per cassazione e revisione.
[12] Nell’ambito della tipologia da ultimo indicata sono fatte salve quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art.28 c.p.p.
[13] La Corte costituzionale, con sentenza nr.111 del 9 maggio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sulla necessarietà dell’avere interesse ai fini della proposizione del mezzo di impugnazione laddove interpretata nel senso che è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
[14] Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
[15] Lo prevede all’art.569 c.p.p.
[16] Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
[17] Aldilà delle fattispecie processuali sulle impugnazioni dell’imputato, sulla richiesta della parte civile o della persona offesa ex art.572 e per l’impugnazione per i soli interessi civili vanno rammentate le fattispecie inerenti all’impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, nonché della parte civile e del querelante.
[18] C.p.p. art. 93. Intervento degli enti o delle associazioni – 1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’articolo 91 l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità: a) le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante; b) l’indicazione del procedimento; c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; d) l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’articolo 100 comma 1. 3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione. 4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
[19] C.p.p. art. 94. Termine per l’intervento – 1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484.
[20] C.p.p. art. 12. Casi di connessione – 1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità].
[21] Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato a pena di inammissibilità specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
[22] L’impugnazione tuttavia è ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.
[23] Ai sensi e per gli effetti dell’art.588 c.p.p. dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sospeso salvo che la legge disponga altrimenti. Le impugnazioni contro i provvedimenti de libertate non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
[24] La dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ex art.589 c.p.p. è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione, nelle forme e nei modi previsti dalla forma e della presentazione dell’impugnazione su veduti, ovvero in dibattimento prima dell’inizio della discussione.
[25] La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo, ne comunica l’estratto alla segreteria del P.M. per l’annotazione nel registro delle notizie di reato.
[26] Immutata rimane la disciplina della condanna alle spese nei giudizi di impugnazione.
[27] Vigente dal 25 agosto 2024.
[28] C.p.p. art. 550. Casi di citazione diretta a giudizio – comma 1: Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4. […].
[29] C.p.p. art. 550. Casi di citazione diretta a giudizio – […] comma 2: Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti: a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-qua-ter, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. […].
[30] Per altro tale ultima ipotesi indicata nel testo, riguarderebbero i soli aspetti civilistici della vicenda.
[31] Tanto si ricava dalle regole generali su esaminate, in virtù del combinato disposto degli articoli 569 comma 2 e 580 c.p.p. scrutinati nel paragrafo che precede.
[32] vedi per tutte cassazione 12792, V^ Sez. del 21 febbraio 2019 liddove ammannisce che in tema di conversione dell’impugnazione, l’appello proposto dall’imputato e dalla parte civile avverso la sentenza del giudice di condanna alla solo pena pecuniaria, determina la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal P.M. ai sensi del combinato disposto degli articoli 569 comma 2 e 580 c.p.p., quali disposizioni prevalenti sulle limitazioni alla facoltà di proporre appello eventualmente previste nei confronti di una parte.
[33] Altre novelle in materia di impugnazione la riforma Nordio non segnala. Il che è stato detto potrebbe essere un’occasione persa nell’ambito di un sistema, quale quello delle impugnazioni penali, che avrebbe per davvero necessitato di un restyling più compiuto ed efficace.
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