Il fatto
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 13370 del 29 maggio 2018, nell’ambito di un giudizio instaurato da una donna avverso una S.r.l., onde sentir condannare quest’ultima società al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna del servizio fotografico commissionato in occasione del suo matrimonio. Il Giudice di primo grado riconobbe dapprima, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da inadempimento contrattuale, anche quello per danno non patrimoniale, da qualificare come danno morale ed esistenziale, ritenendo che l’assenza del servizio fotografico potesse incidere negativamente sulla vita dell’attrice, per l’impossibilità di vivere nel tempo, attraverso gli scatti, le emozioni del matrimonio. La decisione veniva tuttavia riformata in appello, poiché la Corte territoriale – fermo restando il danno da inadempimento contrattuale – non ravvisava tuttavia alcun danno non patrimoniale, non trattandosi nella specie di un fatto di reato, né gli interessi lesi potevano dirsi costituzionalmente rilevanti.
Il “diritto a ricordare il matrimonio” non è tutelato a livello costituzionale
Avverso tale statuizione la donna proponeva ricorso in Cassazione, censurando come il comportamento dal fotografo avrebbe integrato non solo un inadempimento contrattuale ma, altresì, una lesione del “diritto alla memoria” o al “ricordo”, componente del diritto di identità personale di cui all’art. 2 Cost. Il diritto alla memoria del giorno del proprio matrimonio attraverso la visione degli scatti fotografici, in altri termini, avrebbe dovuto trovare riconoscimento, trattandosi di evento non ripetibile e di notevole importanza personale.
Secondo la Corte Suprema, detta censura non trova fondamento. Gli Ermellini ricordano in proposito l’arresto delle Sezioni Unite secondo cui l’art. 2059 c.c., ossia il danno non patrimoniale, è risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, oppure quando abbia violato in modo grave i diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Niente danno non patrimoniale
Ciò premesso, pur essendo innegabile il rilievo che la data di nozze riveste per gli sposi – e trattandosi, l’accaduto in questione, di una situazione certamente in grado di creare turbamenti d’animo – il danno in esame non assurge ad una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale. Il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso la documentazione fotografica, non costituisce di per sé un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale. Si tratta quindi di un danno “immaginario” non idoneo ad essere fonte di obbligo risarcitorio in ordine all’asserito danno non patrimoniale.
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