Soccombenza e compensazione delle spese di lite

Redazione 20/12/19
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Di seguito una sintetica disamina della disciplina della soccombenza e della compensazione delle spese di lite.

 Il presente contributo in tema di soccombenza e compensazione delle spese di lite è tratto da “Le spese di lite” di Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto.

Le spese di lite e il principio della soccombenza: evoluzione storica

Storicamente fin dall’inizio del XIX secolo si era andato affermando il principio in base al quale il giudice potesse operare la compensazione delle spese di giudizio ove ciò ritenesse rispondente a “criteri di giustizia”, in deroga al principio della soccombenza.

Tale intendimento era stato ripreso in Italia sia nell’ambito dei vari codici preunitari sia nel codice di procedura civile del 1865, che rimetteva alla sussistenza di “giusti motivi” la possibilità per il giudice di regolamentare le spese di giudizio mediante la compensazione di esse tra le parti.

L’individuazione della causa legittimante la compensazione delle spese di lite era effettuata mediante ricorso all’equità, a propria volta strumentale all’adeguamento del diritto al caso concreto, in ragione della possibile sussistenza di cause di dubbia soluzione, o aventi ad oggetto questioni giuridiche controverse o complesse, tali da indurre nel giudice il ricorso imprescindibile alla “equanimità[1].

Tale criterio è rimasto immutato nel testo dell’art. 92 c.p.c. come introdotto nel codice di rito del 1942, susseguendosi nel corso del tempo le pronunce giurisprudenziali volte a conferire significato al termine ominicomprensivo di “giusti motivi” e a confinare il potere del giudice nei limiti della discrezionalità munita di motivazione onde evitarne la deriva dell’arbitrarietà.

La prima modificazione al testo della norma indicata è stata introdotta con legge n 263 del 28 dicembre 2005 che ha inteso specificare che i giusti motivi “fossero esplicitamente indicati in motivazione”; tanto al fine di inibire motivazioni apparenti fondate su petizioni di principio prive di contenuto, ottenute attraverso il ricorso a formule di rito quali “sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese”. Il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva dunque trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tale fine, non era necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso fossero chiaramente ed inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione[2].

Con legge n. 69 del 18 giugno 2009 la disposizione normativa indicata è stata nuovamente rimaneggiata mediante sostituzione della locuzione “giusti motivi” con la formula “gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione”. La ratio della riforma indicata consisteva nella esplicita volontà di ridurre maggiormente le ipotesi in cui fosse esperibile il ricorso allo strumento della compensazione, ribadendosi così la portata generale del principio di soccombenza.

La scarsa incidenza della modifica del 2009 sulle prassi giurisprudenziali in tema di regolamento delle spese ha indotto il legislatore ad introdurre una ulteriore e drastica modifica all’art. 92 c.p.c. nel 2014 (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162) che ha addirittura ristretto l’ambito operativo tracciato nel testo originario del d.l. che l’ha preceduta (secondo cui “il giudice può compensare le spese solo nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”) disponendo che la compensazione delle spese di lite è possibile solo nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Conseguentemente, in ordine a quanto disposto dall’art. 91 c.p.c. dopo la riforma del 2014, da un lato si è affermato che le incertezze degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti[3], e dall’altro che le spese di lite vanno compensate tra le parti, in applicazione del disposto dell’art. 88 c.p.c., laddove si accerti il comportamento processuale della parte convenuta contrario al dovere di lealtà e probità consistito nel riportare in maniera incompleta i passi salienti delle decisioni in punto di competenza per materia citate nei propri scritti difensivi, al fine evidente di prospettarle come a sé favorevoli e quindi di fuorviare il giudicante sul punto considerato (Trib. Verona 9 novembre 2016).

Fin qui la storia recente della vexata norma, da ultimo sottoposta alla cesura del giudice delle leggi.

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Le ipotesi di compensazione delle spese di lite alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale

La dottrina aveva già evidenziato come, formulato nei termini da ultimo indicati, il nuovo testo dell’articolo 92 c.p.c. presentasse profili di incostituzionalità[4].

Si erano enucleati almeno cinque elementi di criticità caratterizzati dalla sussistenza di una casistica che, secondo un criterio di ragionevolezza, avrebbero reso opportuna la compensazione della lite in casi non più previsti dal nuovo testo dell’art. 92 c.p.c.

Il primo caso era quello della soccombenza non dipendente dal torto della parte sostanziale, ma da un errore processuale del difensore; il secondo era l’ipotesi in cui la parte, consapevole dell’esistenza di una duplicità di orientamenti giurisprudenziali, avesse proposto un giudizio richiedendo al giudice di mutare l’orientamento (in tal caso la conferma del precedente orientamento avrebbe comportato la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza); il terzo caso concerneva le ipotesi in cui la domanda fosse accolta in termini sostanzialmente dubitativi, sulla base del divieto di non liquet, con ulteriore aggravio delle spese; il quarto caso era quello in cui la decisione fosse adottata sulla base del criterio dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c., nell’ipotesi di incertezza dei fatti anche dopo l’attività istruttoria; il quinto caso concerneva l’introduzione di un giudizio, nel caso di orientamenti giurisprudenziali non omogenei (l’eventuale rigetto non avrebbe consentito la compensazione poiché non si sarebbe trattato di mutamento di giurisprudenza su questioni dirimenti e nemmeno poteva ritenersi integrata l’assoluta novità della questione).

A livello teorico si era preso atto di uno scollamento tra la funzione storica della pronunzia sulle spese e la finalità sottesa ai tre interventi normativi di riforma di cui si è detto. L’efficientismo e la visione aziendalistica della giustizia civile rappresentano una sponda all’evidente finalità deflativa della riduzione dei casi di compensazione delle spese di lite, ma questo determina un allontanamento dalla ratio storica dell’istituto del riparto delle spese, ancorato al principio della causalità, secondo il quale la parte va condannata alla rifusione delle spese processuali nei casi in cui è possibile affermare che la stessa ha inutilmente appesantito la macchina della giustizia.

Nell’ipotesi in cui non ricorra questo presupposto deve essere consentita l’applicazione di criteri equitativi differenti, come quello della compensazione totale o parziale delle spese. Il nuovo testo dell’articolo 92 c.p.c., al contrario, limitava fortemente questa valvola di sicurezza nell’ottica di una finalità esclusivamente deflativa.

Con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, giunta a seguito della rimessione della questione da parte del Tribunale di Torino e del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione dell’assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Ha evidenziato la Corte che la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall’art. 91 c.p.c., nella parte in cui – ripetendo l’analoga prescrizione dell’art. 370, primo comma c.p.c. del 1865 – prevede che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, al pagamento delle spese di lite. L’alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente, richiamando una precedente pronuncia (sentenza n 135 del 1987) secondo cui il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento.

Tale regola – asserisce testualmente la Corte – non è però assoluta, come emerge dalla stessa giurisprudenza del giudice delle leggi che – con sentenza n. 196 del 1982 – aveva già ritenuto che l’istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha bensì carattere generale, ma non assoluto ed inderogabile, essendo consentito al giudice di compensare le spese ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 92 c.p.c.

Sicché è ben possibile – ha affermato la Corte con sentenza n. 157/2014 – una deroga all’istituto della condanna del soccombente in presenza di elementi che la giustifichino, non essendo quindi indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese.

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Le spese di lite

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[1] Così Mortara, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1923.

[2] Cass, Sez. Un., 30 luglio 2008, nn. 20598 e 20599, in Il corriere del merito, 2008, 12, 1274

[3] Trib. Bari 8 ottobre 2016, in Dejure.it.

[4] Scarselli, Il nuovo articolo 92, secondo comma del codice di procedura civile, in Foro it., 2015, V, 49.

 

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