Le irregolarità nella domanda
Siffatte disposizioni legislative sono di latitudine tale da far rientrare nell’ambito operativo del relativo istituto, ben al di là delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica in sé considerata.
L’applicazione del soccorso istruttorio
Nella peculiare vicenda in esame l’applicazione del soccorso istruttorio a favore della ricorrente, lungi dal poter risultare lesiva della par condicio tra i due concorrenti indicati, consente la riconduzione a stretto parametri di legalità che consente di rimediare alla distorsione posta a fondamento della violazione. Infatti, solo una più precisa cognizione di fonte documentale delle caratteristiche dei pregressi servizi imputabili all’A.T.I. potrebbe permettere di valutare – in primis, da parte dell’Amministrazione- la loro spendibilità o meno, anche sub specie di servizi equivalenti a quelli prescritti, ai fini dell’ ammissione alla procedura in esame.
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