Se è vero che le aziende che assumono personale, al fine di valutare il profilo del possibile candidato, sovente si avvalgono anche del “profilo” facebook, non fosse altro per studiarne la personalità, altrettanto certamente le stesse aziende si avvalgono dei social network per contestazioni disciplinari, che possono sfociare anche in quella più gravosa del licenziamento.
La casistica è svariata, si passa dalle offese rivolte al “capo”, alle espressioni diffamatorie nei confronti della azienda, passando per le foto che ritraggono il dipendente con armi in mano.
In tali casi la fattispecie che si assume violata è quella dell’art. 2119 Cc, a mente del quale, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In buona sostanza, la condotta del lavoratore deve apparire non solo disciplinarmente rilevante, ma anche talmente grave da non consentire, neppure in via transitoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.
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Ciò posto, la legittimità o meno del provvedimento disciplinare dipenderà dalla gravità dell’illecito e, pertanto, dalla condotta materialmente tenuta dal dipendente, in relazione alla quale si applicherà la sanzione prevista dai contratti collettivi di lavoro che, generalmente, si dividono in due categorie, quelle meno afflittive, cosiddette conservative, tra cui: il richiamo, scritto o verbale; la multa; la sospensione senza retribuzione e quelle espulsive, come il licenziamento.
A tal proposito è stato ritenuto che: <<Integra gli estremi della giusta causa di licenziamento il fatto del dipendente che ha “postato” sul proprio profilo facebook una foto nella quale egli è ritratto impugnando un arma>> (Trib. Bergamo, 24.12.2015).
Ed ancora, è stato considerato <<giustificato il licenziamento intimato per giusta causa al lavoratore che abbia postato su facebook frasi offensive coinvolgenti i colleghi e il datore di lavoro non integrando nel caso di specie reazione legittima ad una provocazione posta in essere dal datore di lavoro o dai colleghi>> (Trib. Ivrea, 28.01.2015).
Nell’apprezzamento della condotta del lavoratore <<ai fini della valutazione della legittimità di un licenziamento viene in considerazione ogni comportamento, quand’anche compiuto al di fuori della prestazione lavorativa, che per la sua gravità sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere la prosecuzione del rapporto pregiudizievole per gli scopi aziendali>> (Cass. n. 15654/2012).
Ciò posto, al fine di verificare la proporzionalità della sanzione irrogata, rispetto al “fatto” contestato al lavoratore, occorre considerare il disvalore della condotta, pertanto, <<deve essere valutato ogni aspetto della vicenda, assegnando preminentemente rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, nonché alla intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto e alla sua particolare natura e tipologia>> (Cass. n. 21633/2013).
Sulla scorta di ciò, è stato ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente per la pubblicazione, sul suo profilo personale facebook, di un comunicato ingiurioso nei confronti dell’azienda, a nulla valendo la circostanza per cui chi aveva materialmente redatto il teste fosse un terzo soggetto, in considerazione del fatto che, il dipendente, <<divulgandone i contenuti sul proprio profilo personale, aveva, così, mostrato di condividerli>> (App. Potenza, 14.03.2017).
Viceversa, è stato ritenuto che lo scritto su facebook dal contenuto diffamatorio rivolto al Direttore Generale dell’azienda, pur tenendo conto del mezzo altamente <<diffusivo>> quale il noto social network, non può condurre alla sanzione espulsiva del licenziamento, ciò perché il CCNL applicabile al lavoratore (quello degli autoferrotranvieri), fa rientrare <<la condotta contestata nella previsione normativa la quale prevede la proroga del termine per l’aumento dello stipendio o della paga … per minacce od ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri …>> (App. Roma, 17.02.2017).
Ed ancora, la Suprema Corte, ha implicitamente considerato come la diffusione di una vignetta satirica su di una chat creata da un gruppo di dipendenti dell’azienda, che contestava la lesione dell’immagine aziendale, non potesse legittimare il comminato licenziamento, sia per la <<limitata diffusione della vignetta (tra i dieci partecipanti alla chat)>>, sia per <<l’assenza di prova di una sua divulgazione all’esterno dell’ambiente di lavoro>> (Cass. n. 2499/2017).
Pertanto, molteplici sono i fattori da considerare in simili casi, la tipologia delle sanzioni previste dal CCNL di settore, il contenuto oggettivo della pubblicazione, la tipologia del mezzo usato per la divulgazione degli scritti o delle immagini ma, ad ogni buon conto, appare evidente che bisogna prestare la massima attenzione a tutto ciò che si pubblica sui social network, per non sfociare nella vera e propria diffamazione.
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