La Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) -Scheda di Diritto

Redazione 18/09/24
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La Società in accomandita semplice (S.a.s.) è una forma di società di persone, disciplinata dagli articoli 2313-2324 del Codice Civile italiano, che si caratterizza per la presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Questa struttura societaria è spesso utilizzata quando si desidera combinare la flessibilità della gestione tipica delle società di persone con un parziale limite di responsabilità per alcuni soci. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche principali, i ruoli dei soci, le responsabilità, le modalità di costituzione e gli aspetti legati alla gestione e alla rappresentanza.

Indice

1. Caratteristiche principali


La S.a.s. si distingue dalle altre forme di società di persone per il fatto che vi sono due categorie di soci con ruoli e responsabilità diverse:

  • Soci accomandatari: Hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali e sono gli unici che possono amministrare la società. Ciò significa che il loro patrimonio personale può essere aggredito per i debiti della società, qualora i beni sociali non siano sufficienti a coprire tali obbligazioni.
  • Soci accomandanti: Hanno una responsabilità limitata al capitale conferito e non possono partecipare attivamente alla gestione della società. Il loro ruolo è principalmente quello di investitori, e il rischio è limitato alla perdita del capitale conferito.

La S.a.s. è spesso utilizzata da imprenditori che vogliono attrarre capitali da investitori esterni senza dare loro il potere decisionale sulla gestione dell’impresa.

2. Costituzione della S.a.s.


La costituzione di una società in accomandita semplice richiede un atto costitutivo redatto per iscritto, che deve essere depositato presso il Registro delle Imprese. L’atto costitutivo deve contenere una serie di elementi obbligatori, tra cui:

  • Dati identificativi dei soci: È fondamentale distinguere tra i soci accomandatari e i soci accomandanti.
  • Denominazione sociale: La ragione sociale della società deve includere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, e non può includere i nomi dei soci accomandanti, pena la loro assunzione di responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.
  • Capitale sociale: Non vi è un capitale minimo obbligatorio previsto dalla legge per la costituzione di una S.a.s., ma l’atto costitutivo deve indicare l’ammontare del capitale conferito dai soci accomandatari e accomandanti.
  • Oggetto sociale: Dev’essere chiaramente specificato l’oggetto dell’attività economica che la società intende svolgere.

L’iscrizione al Registro delle Imprese ha un effetto costitutivo: senza di essa, la società non esiste giuridicamente.

3. Amministrazione e rappresentanza nella società


La gestione della S.a.s. è affidata esclusivamente ai soci accomandatari, che possono agire in nome e per conto della società. Essi sono gli unici autorizzati a compiere atti di gestione ordinaria e straordinaria. I soci accomandanti, invece, non possono compiere alcun atto di amministrazione, altrimenti decadono dal beneficio della responsabilità limitata e diventano responsabili in modo illimitato per le obbligazioni sociali, come se fossero accomandatari.
Inoltre, per quanto riguarda la rappresentanza verso i terzi, la responsabilità per gli atti compiuti dagli amministratori grava esclusivamente sui soci accomandatari, che rispondono anche con il proprio patrimonio personale.

4. Responsabilità patrimoniale dei soci


Una delle principali distinzioni tra i soci accomandatari e i soci accomandanti riguarda la responsabilità patrimoniale:

  • Soci accomandatari: La loro responsabilità è illimitata e solidale, il che significa che, in caso di insolvenza, i creditori possono rivalersi non solo sul patrimonio sociale, ma anche sul patrimonio personale dei soci accomandatari. Questa caratteristica rende il ruolo di accomandatario più rischioso, ma al contempo garantisce maggiore fiducia ai creditori.
  • Soci accomandanti: La loro responsabilità è limitata alla quota di capitale conferita. Questo significa che, in caso di fallimento della società, essi rischiano di perdere solo il capitale che hanno investito nella società, senza che il loro patrimonio personale sia aggredibile. Tuttavia, come già accennato, se un socio accomandante compie atti di gestione, egli perde il beneficio della responsabilità limitata.

5. Profili di scioglimento


La società in accomandita semplice si scioglie al verificarsi di determinate circostanze, che possono essere previste dall’atto costitutivo o determinate dalla legge. Le cause di scioglimento comprendono:

  • Il decorso del termine indicato nell’atto costitutivo.
  • Il conseguimento dell’oggetto sociale o, al contrario, l’impossibilità di realizzarlo.
  • La decisione unanime dei soci.
  • Il fallimento della società o il fallimento di uno dei soci accomandatari. In quest’ultimo caso, la società può comunque proseguire se gli altri soci decidono di nominare un nuovo accomandatario.

In caso di scioglimento, si procede alla liquidazione del patrimonio sociale, con i soci accomandatari responsabili delle operazioni di liquidazione. Dopo il pagamento dei creditori sociali, l’eventuale residuo viene distribuito tra i soci in proporzione ai loro conferimenti.

6. Vantaggi e svantaggi della S.a.s.


Come ogni forma societaria, anche la S.a.s. presenta vantaggi e svantaggi:

  • Vantaggi:
    • La distinzione tra soci accomandatari e accomandanti permette una gestione più flessibile, poiché gli accomandatari possono amministrare senza interferenze da parte degli accomandanti.
    • Gli accomandanti, avendo una responsabilità limitata, possono partecipare alla società senza rischiare il loro patrimonio personale, incentivando così l’investimento di capitali.
  • Svantaggi:
    • I soci accomandatari sono esposti a un rischio elevato, dato che la loro responsabilità è illimitata e solidale.
    • Per i soci accomandanti, l’impossibilità di partecipare alla gestione può essere vista come un limite, soprattutto se desiderano avere un ruolo più attivo nell’impresa.

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