Società titolari di licenza ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: legittimazione ad agire in giudizio ai fini del recupero dei crediti cartolarizzati.
Indice
1. La pronuncia 7243/2024 della Cassazione
La recente pronuncia n. 7243/2024 della Corte di Cassazione, relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione all’Albo ex art. 106 TUB dei servicers incaricati dalle cc.dd. società veicolo (SPV), ha destato perplessità e sollevato non poche polemiche, ponendosi come orientamento isolato rispetto alle precedenti pronunce giurisprudenziali sul tema.
L’attuale giurisprudenza, si è espressa in merito alla legittimazione ad agire in giudizio da parte delle società titolari di licenza ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d’ora in poi denominato TULPS), ai fini del recupero dei crediti nelle operazioni di cartolarizzazione.
A tal fine, l’analisi della giurisprudenza viene preceduta, in primo luogo, da una disamina dell’attività dei servicers nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
2. Ruolo dei servicers nella normativa italiana
A livello nazionale, l’attività di servicing in operazioni di cartolarizzazione è disciplinata dalla L. 130/99, che riserva a banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo ex art. 106 TUB la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento (art. 2, comma 3), nonché le verifiche di conformità delle operazioni alla legge ed ai prospetti informativi.
Il servicing consiste nell’attività di riscossione dei crediti che, nelle operazioni di cartolarizzazione, possono essere – di norma – delegate dalla Società Veicolo (SPV) ad un soggetto terzo (cd. servicer) che è un intermediario finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 TUB.
Al servicer sono pertanto affidati, sia funzioni di natura operativa inerenti alla gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati, sia funzioni di garanzia relativi alla correttezza dell’operazione, tanto nell’interesse dei sottoscrittori dei titoli che, più in generale, del mercato.
La Banca d’Italia, con Circolare n. 288 [1] ha previsto che, i servicers, per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, possono avvalersi di soggetti terzi (cc.dd. special o sub servicers), diversi dalle banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo ex art. 106 TUB, titolari della sola licenza ex art. 115 TULPS, e che, a differenza delle banche e degli intermediari ex art. 106 TUB [2], non sono sottoposti a vigilanza di Banca d’Italia.
Il servicer può quindi attribuire a terzi soggetti compiti di natura operativa, mentre la funzione di garanzia non può essere completamente delegata [3].
Inoltre, la stessa Circolare stabilisce che il server sia abilitato ad effettuare, sui soggetti terzi incaricati, verifiche periodiche allo scopo di: riscontrare l’accuratezza delle loro segnalazioni; individuare eventuali frodi o carenze operative; accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso dei soggetti delegati; documentare i risultati delle suindicate verifiche.
Tale riconoscimento – considerata l’evoluzione del mercato del credito nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione – è coerente con il quadro regolamentare che riconosce ai servicers solo i compiti di garanzia (cd. attività di master servicing); mentre, l’attività di recupero dei crediti cartolarizzati in senso stretto è rimessa a società terze di recupero crediti, non sottoposte ad alcun regime di vigilanza (cd. special servicer), titolari della sola licenza ex art. 115 TULPS, che stabilisce che “le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del questore […]; la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorità”.
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3. Orientamenti giurisprudenziali
Di recente, si sono contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali in merito alla legittimazione ad agire in giudizio degli special servicers ai fini del recupero crediti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.
In particolare, il Tribunale di Viterbo [4], aderendo al primo orientamento, ha ritenuto che lo special servicer titolare della licenza ex art. 115 TULPS, che agisce per il recupero giudiziale del credito per conto di una SPV è privo di legittimazione – sostanziale e processuale – in quanto, in presenza di un credito cartolarizzato, l’attività di recupero del credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata, cioè iscritta all’Albo ex art. 106 TUB; di conseguenza, i soggetti non iscritti, non sono legittimati a tale attività e la relativa delega, pur essendo presente, è nulla in quanto viola gli articoli 2 e 3 della L.130/90.
In coerenza con tale orientamento, si pone la recente sentenza del Tribunale di Treviso [5], la quale ha sostenuto la necessità dell’iscrizione all’Albo per il sub-servicer poiché “per l’attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento (cd. servicing) è necessaria l’iscrizione ex art. 106 TUB ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti.
La ratio sottesa alle sopracitate sentenze può rinvenirsi nella tutela di “superiori interessi di correttezza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato in diretto contatto con il pubblico” che, solo le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’Albo ex art. 106 del TUB, in quanto soggetti vigilati, possono soddisfare [6].
Altre sentenze di merito, tra cui un orientamento espresso dal Tribunale di Monza [7], ribadiscono la mancanza di legittimazione degli special servicer ad agire in giudizio per conto di una SPV ai fini del recupero di crediti cartolarizzati, sostenendo che “l’art. 2, comma 6, L. 130/1999 è una norma imperativa che prevede che l’attività di riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo sia attività riservata ai soli soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB”; con la conseguenza che “l’atto con cui la società veicolo conferisce la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’Albo di cui all’art. 106 TUB è nullo per violazione di una normativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. […].” Viene inoltre sottolineato che “La nullità […] comporta che la società non iscritta all’Albo risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può, pertanto, riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultima. Ciò si riverbera, inoltre, sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata. Secondo quanto disposto dall’art. 77 c.p.c., infatti, la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita dal soggetto rappresentato unicamente a colui che abbia altresì il potere di rappresentanza sostanziale”.
In contrapposizione a tale orientamento, si è espresso il Tribunale di Bergamo [8] che, in materia di legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati, ha ribadito che qualora tale attività sia demandata dalla società servicer allo special servicer, la mancata iscrizione di quest’ultimoall’Albo ex art. 106 TUB, non comporta una nullità della sua procura sostanziale e processuale.
Nello specifico, il giudice di merito ha ribadito che, dal combinato disposto dell’art. 106 TUB, della L. 130/99 e del provvedimento n. 288/2015 della Banca d’Italia, emerge che lo special servicer può rientrare nella definizione di “operatore incaricato delle attività di recupero” con poteri rappresentativi (anche sul piano processuale); pertanto, l’attività di recupero dei crediti da parte di uno special servicer non vigilato e titolare della licenza ex art. 115 TULPS, è consentita.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, che con ordinanza n. 7243/2024 [9], ha chiarito che non è necessario che la società (cd. servicer) che cura il service per conto della cessionaria del credito (Società veicolo), sia iscritta all’Albo di cui all’art. 106 TUB.
A ciò si aggiunge che, secondo la Cassazione, l’omessa iscrizione nell’Albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti, non comporta – sul piano civilistico – alcuna invalidità né dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.), né degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), in quanto tale mancanza rileva solo sul profilo penalistico.
Tale orientamento (isolato) ha suscitato non poche polemiche, ponendosi in una prospettiva diametralmente opposta rispetto ai precedenti.
4. Conclusioni
In conclusione, la problematica maggiormente frequente e rilevante, nella prassi operativa, è legata piuttosto alla “mancanza di doppia delega”, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
All’atto della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell’avvenuta cessione, è annunciato lo “sdoppiamento” dei servicers (in master e special); in concreto, però, la procura speciale viene data dalla società veicolo (SPV) direttamente allo special servicer, con conseguente e totale estromissione del master servicer. Tale pratica è illegittima in quanto elude il controllo di legalità operato dalla Banca d’Italia, – quale organo di vigilanza – e non garantisce che almeno il master sia iscritto all’Albo ex art. 106 TUB.
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Note
- [1]
Vd. Circolare del 3 aprile 2015.
- [2]
In particolare alla Banca d’Italia è stato chiesto di chiarire se “l’attività di c.d. sub-servicing sia assimilabile alla più ampia attività di servicing e quindi anch’essa soggetta a riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un master servicer”.
- [3]
Questa previsione conferma, quindi, la prevalenza della funzione pubblicistica del servicer rispetto a quella strettamente privatistica.
- [4]
Vd. Trib. di Viterbo, ordinanza del 27 maggio 2023.
- [5]
Vd. Trib. di Treviso, del 18 dicembre 2023, n. 45. Cfr. altresì Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 28 febbraio 2024.
- [6]
Per dottrina conforme si vd. Nicola Stiaffini, Il recupero dei crediti cartolarizzati non è per tutti: spetta solo alle società iscritte all’albo ex art 106 tub. Siamo davanti ad un colosso di argilla? in Riv. di Diritto del Risparmio, 2022, in cui viene espressamente sostenuto che se il recupero del credito viene azionato “da soggetti diversi (e non iscritti all’albo ex art 106 TUB) si deve concludere ritenendo gli stessi non legittimati ex lege in quanto la relativa delega (pur formalmente presente) è certamente nulla in quanto in violazione – appunto – degli artt. 2 e 3 L. n. 130/99. Tale conseguenza è ancora più evidente allorquando (come accade frequentemente nella pratica dei fatti) si assista ad una delega da una società iscritta all’Albo in favore di una società non iscritta; ciò concretizza una retrocessione della qualità della società: da una qualificata (legittimata ex lege) ad una non qualificata. In tali casi, anche ove per ipotesi si ritenessero legittime le deleghe, deve escludersi la legittimità di società non dotate delle qualità della delegante perché, così facendo, si sta platealmente eludendo il disposto ex artt. 106 e 132 TUB.”
- [7]
Vd. Trib. di Monza, sentenza del 22 gennaio 2024, n. 527, conformemente Ordinanza del Tribunale di Monza del 13 novembre 2023.
- [8]
Vd. Trib. di Bergamo, sentenza n. 1081 del 10 novembre 2023.
- [9]
Vd. Cass. Civ., Sez. III., ordinanza del 18 marzo 2024, n. 7243, Rel. Fanticini.
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