Socio lavoratore licenziato: le Sezioni Unite si pronunciano sul tipo di tutela

Redazione 22/11/17

Tutela risarcitoria o reintegratoria?

Con la sentenza n. 27436 del 20 novembre scorso, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla tutela del socio lavoratore licenziato, stabilendo che “in caso d’impugnazione del licenziamento, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione, da parte del socio, della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, restando esclusa la tutela reintegratoria.

Nel caso di specie, la società ricorrente lamentava la possibilità per il lavoratore di impugnare il licenziamento, in quanto non aveva impugnato la delibera di esclusione, sulla base della circostanza per cui al lavoro cooperativo fanno capo più rapporti contrattuali.

A seconda del peso che viene dato al rapporto associativo, da un lato, e a quello lavorativo, dall’altro, si riconosce diverso esito al licenziamento del lavoratore che sia stato escluso e che non abbia impugnato la relativa delibera.

Gli orientamenti giurisprudenziali: massima importanza della questione al vaglio delle Unite

La giurisprudenza ha assunto due posizioni principali: secondo un primo orientamento, la mancata impugnazione della delibera di esclusione si tradurrebbe in un’assenza di interesse in capo al lavoratore in relazione all’impugnazione del solo licenziamento. Altra tesi sostiene invece che, in particolare nei casi di inefficacia della delibera (in quanto, ad esempio, non notificata), al lavoratore spetta la normale tutela a fronte dell’impugnazione del solo licenziamento.

Il contrasto giurisprudenziale ha portato la Corte a qualificare la questione come di massima e particolare importanza e, al fine di risolvere tale contrasto, i giudici di legittimità sono partiti dall’analisi dei principi di riferimento.

Innanzitutto, la Suprema Corte ha ribadito il superamento del passato orientamento che vedeva, in relazione alla posizione del socio lavoratore, una sorte di egemonia in capo al rapporto cooperativo, che finiva per svilire la prestazione lavorativa. Diversamente, l’attività di lavoro è centrale e fondamentale nel rapporto cooperativo e, infatti, il diritto del lavoro si è nel tempo sempre più espanso anche verso questa figura. Invero, si è di fronte ad un rapporto associativo, ma che si pone al fianco del lavoro subordinato o parasubordinato, riconducibile alle fattispecie contemplate dall’art.409 c.p.c.

Unidirezionalità tra rapporto associativo e rapporto di lavoro

I giudici di legittimità parlano di collegamento necessario tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, i quali sono preordinati al medesimo scopo pratico. Tuttavia, nella fase estintiva, i due rapporti non viaggiano sempre in modo parallelo. Precisamente, ancorché licenziato, il socio può comunque partecipare alla vita e alle scelte dell’impresa. Al contrario, qualora cessi il rapporto associativo, il socio non può più prestare la propria attività lavorativa (art.5, comma 2 della Legge n. 142/01 e art. 2533 c.c.).

La Suprema Corte afferma che occorre valutare quale sia la domanda di chi agisce. Se, come nel caso di specie, la richiesta è unicamente risarcitoria, non può pretendersi che impugni altresì la delibera di esclusione, perchè in tal modo si subordinerebbe la tutela risarcitoria a quella reintegratoria. In altri termini, dunque, la tutela risarcitoria non può essere preclusa in ragione della mancata impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa.

Leggi qui il commento all’ordinanza interlocutoria

 

 

Sentenza collegata

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