Sofferenza interiore distinta dal danno da relazione

Il danno relazionale/proiezione esterno dell’essere è diverso dal morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza

Il fatto.

Un danneggiato, tra le altre istanze risarcitorie, ricorreva in Cassazione per veder riconosciuto il danno esistenziale, negato nei precedenti gradi.

La decisione.

La Corte riafferma l’unitarietà del danno non patrimoniale nelle sue voci descrittive, ma anche l’onnicomprensività, intesa come contemplazione di tutte le conseguenze dannose. Precisa, tuttavia, perentoriamente – ed è questo il merito della pronuncia – i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita Danni diversi, autonomamente risarcibili (se provati).

La Cassazione richiama la Consulta, che, con pronuncia n. 235/2014, predicava che la risarcibilità del danno morale attraverso l’incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo i comma III degli artt. 138 e 139 cda. Dopo aver affermato il principio dell’unitarietà, la Cassazione si smarca (testuale): “viene così definitivamente sconfessata, al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa di una pretesa unitarietà del danno biologico; anche all’interno del sotto-sistema delle micro permanenti, resta ferma la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto”. Il Collegio stigmatizza: “tante dispute sarebbero forse state evitate ad una più attenta  lettura della definizione di danno biologico, identica nella  formulazione dell’art. 139 come del 138 del codice delle assicurazioni  nel suo aspetto morfologico (una lesione medicalmente accertabile),  ma diversa in quello funzionale, discorrendo la seconda delle norme  citate di lesione che esplica un’incidenza negativa sulla attività  quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato”.  “Una dimensione – secondo la Corte – dinamica della lesione, una  proiezione tutta (e solo) esterna al soggetto, un vulnus a tutto ciò che  è altro da se rispetto all’essenza interiore della persona”.

Deriva da quanto precede la legittimità dell’individuazione della doppia dimensione fenomenologica del danno, quella di tipo relazionale e quella di natura interiore, danno relazionale/proiezione esterna dell’essere e danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.

Il Collegio azzarda un parallelismo con il danno patrimoniale per far comprendere la versione dinamica di quello non patrimoniale: “e se un paragone con la sfera patrimoniale del soggetto fosse lecito proporre, pare delinearsi una sorta di (involontaria) simmetria con la doppia dimensione del danno patrimoniale, il danno emergente  (danno “interno”, che incide sul patrimonio già esistente del soggetto)  e il lucro cessante (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed  esterna)”.

Sentenza collegata

54250-1.pdf 128kB

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Lattarulo Carmine

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