Il decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023, convertito in legge n. 87 del 3 luglio 2023, ha differito dal 30 giugno al 20 luglio 2023, senza prevedere maggiorazioni, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ogni indice con decreto Mef.
1. I dettagli del differimento
In particolare, all’articolo 4 si statuisce:
- al comma 3-sexies che i versamenti possano essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA (quelli che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale–ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i quali sono tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni Iva e Irap;
- che i medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tale ultima disposizione si pone in espressa deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, che consente di posticipare i versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap, purché siano effettuati entro il trentesimo giorno successivo al relativo termine di scadenza (in generale, 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione), con una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- al comma 3-septies, che i termini di versamento definiti dal comma 3-sexies si applicano anche ai soggetti ISA o che presentano cause di esclusione dai medesimi, compresi coloro che permangono in via residuale nel regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, disoccupati o lavoratori in mobilità (ex decreto-legge n. 98 del 2011) o sono contribuenti forfettari (ai sensi dell’articolo 1, commi 54-87 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015).
2. Le FAQ del 6 luglio
Per l’effetto, l’Agenzia delle Entrate, tramite le Faq del 6 luglio 2023, ha diffuso due tabelle che indicano le nuove scadenze dei pagamenti nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per la rateazione. Nelle due tabelle sono indicate le scadenze dei versamenti sia di saldo che di primo acconto delle imposte sui redditi 2023 per i titolari di partita IVA che applicano gli ISA e i forfettari, ed è riportata una nota sui versamenti con maggiorazione dello 0,40 per cento su base giornaliera effettuati fino alla data del 31 luglio 2023.
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