L’iscrizione a ruolo della domanda nelle controversie civili e il, contestuale, deposito della nota di iscrizione a ruolo[3], comporta l’obbligo del pagamento della c.d. tassa di iscrizione a ruolo.[4]
Il contributo unificato
A far data del 13 marzo 2002[5], con la “nascita” del contributo unificato[6], la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo istituto tributario[7].
Si è passati ad un tipo di pagamento, di importo determinato per scaglioni, o in relazione al tipo di procedimento, svincolato, nella sua determinazione, dall’Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa[8], e unico [9], al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria, che vedeva una parte riferibile alle imposte di bollo e l’altra ai diritti di cancelleria.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nel prosieguo indicato come testo unico spese di giustizia), è tenuto al pagamento del contributo unificato, nelle procedure ordinarie civili, “la parte che si costituisce in giudizio per primo o che deposita il ricorso introduttivo…”
Nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, sempre ai sensi del richiamato articolo 14 comma 1 testo unico spese di giustizia, il contributo unificato è dovuto “da chi, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati “.
Disposizione, quest’ultima che, per come evidenziato nella direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 [10], mantiene piena validità anche a seguito della nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, codice di procedura civile [11].
Nelle procedure esecutive, quindi, il contributo unificato deve essere versato contestualmente al deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo e del verbale di pignoramento al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita, da parte del creditore procedente. [12]
Anteriormente alla, richiamata, modifica dell’articolo 518 codice di procedura civile, l’atto di pignoramento veniva depositato in cancelleria dall’ufficiale giudiziario e il creditore procedente provvedeva semplicemente alla regolarizzazione fiscale della procedura [13] .
In tal modo, il giudice dell’esecuzione poteva essere investito dell’opposizione in quanto il fascicolo dell’espropriazione forzata era, formato dalla cancelleria all’atto del deposito del pignoramento, già pendente innanzi a lui, anche se, formalmente, il pignoramento non era ancora (fiscalmente) iscritto a ruolo,
Con la modifica operata dall’articolo 518 c.p.c. “poiché l’atto di pignoramento viene consegnato al creditore procedente e spetta a quest’ultimo depositare l’atto in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, è ben possibile che l’opposizione venga proposta prima del compimento di tale adempimento, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione potrebbe essere investito dell’opposizione (e della richiesta di sospensione) di una procedura esecutiva non ancora pendente innanzi al suo ufficio e che, in ipotesi, potrebbe non essere mai iscritta a ruolo, neppure in seguito” .[14]
Quanto sopra per dottrina e giurisprudenza [15] “ impediva al debitore di depositare le opposizioni di cui agli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. (così come impediva al terzo di proporre le opposizioni ex art. 619 c.p.c.), fino al momento in cui, per effetto del deposito delle copie conformi del verbale/atto di pignoramento/citazione per il pignoramento presso terzi, del precetto e del titolo esecutivo, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, della procura etc, il creditore non avesse iscritto a ruolo il procedimento di esecuzione, con la conseguente attribuzione di un numero di R.G.; prima di tale momento, infatti, non v’è un Giudice dell’esecuzione dinanzi al quale proporre tali opposizioni così come indicato nelle richiamate norme”.
Per superare “quelle situazioni di stallo che si sarebbero potute creare dopo le modifiche al codice di rito apportate dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha addossato al creditore procedente l’onere di depositare in cancelleria l’atto di pignoramento per la relativa iscrizione a ruolo” [16] è stato introdotto [17] l’articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile [18] .
Ai sensi del citato articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel processo esecutivo per espropriazione “Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento”.[19]
La normativa introdotta dall’ articolo in esame ha, come spesso avviene a seguito di novità normative procedurali che incidono altresì sulle spese della procedura stessa, sollevato non pochi dubbi riguardo a chi sia, nello specifico, il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato.
Creditore che ancora non ha fatto istanza di assegnazione o vendita e, quindi, non ha ancora adito il giudice dell’esecuzione e potrebbe anche avere perduto interesse alla procedura o il debitore o soggetti di cui all’articolo 16 bis , comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 [20] , convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221 che ha, invece, anticipato il creditore iscrivendo a ruolo il processo esecutivo?
La soluzione ci viene data dalla direttiva ministeriale del 20 agosto 2018 [21].
Per gli uffici di via Arenula l’articolo 14, comma 1, testo unico sulle spese di giustizia non è stato in alcun modo modificato dal decreto legge del 27 giugno 2015, n. 83, con la conseguenza “che l’onere del pagamento del contributo unificato relativo alle procedure esecutive ricade ancora sul soggetto che deposita l’istanza di assegnazione o di vendita, vale a dire il creditore procedente.”
Dello stesso avviso anche l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, secondo il quale “L’art. 159-ter disp. att. c.p.c. consente al debitore di sostituirsi al creditore procedente nell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva al solo scopo di consentire la formazione di un fascicolo, l’individuazione di un giudice al quale indirizzare il ricorso in opposizione e di ottenere, eventualmente, un provvedimento di sospensione.
Di conseguenza – prosegue l’Ufficio legislativo – sia nel caso in cui provveda all’iscrizione a ruolo il procedente, sia nel caso in cui vi provveda il debitore o il terzo, l’obbligazione tributaria debba gravare su chi, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva ed ha determinato la necessità, per il debitore, di proporre l’opposizione.
In sintesi, se il creditore procedente continua ad avere interesse all’esecuzione e deposita l’istanza di vendita o di assegnazione, nulla quaestio; se ha perduto interesse all’azione esecutiva intrapresa, è pur sempre responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo quale conseguenza dell’inattività del procedente e di ottenere senza indugio una pronuncia dell’autorità giudiziaria”.
La procedura esecutiva
La conclusione, riassumendo, a cui è quindi pervenuto il Ministero della Giustizia è che “deve, dunque, ritenersi che il debitore o il terzo che iscrivano a ruolo la procedura esecutiva prima che il creditore procedente abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice di procedura civile, non siano tenuti al pagamento del contributo unificato, ricadendo tale onere sul creditore che ha richiesto il pignoramento “.
Nelle controversie di opposizione all’esecuzione , ex articoli 615 , primo comma, codice di procedura civile, 616 e 617 codice di procedura civile e opposizione di terzo all’esecuzione, articolo 619 codice di procedura civile, invece, quali “azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione “ [22] il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato è la parte che introduce il giudizio ( debitore o terzo opponente).
Si evidenzia, però, che se “il procedimento di cui all’articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente” non è dovuto, da parte del debitore o del terzo opponente, un ulteriore contributo unificato [23] essendo l’obbligo fiscale già soddisfatto dal creditore procedente.
Tenuto al pagamento del contributo unificato, in relazione al valore della causa, è, inoltre , il debitore nelle opposizioni al pignoramento ex articoli 48-bis e 72 bis decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602.
Per la giurisprudenza di legittimità [24] “..l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è,un provvedimento amministrativo che, però, dà l’avvio ad una espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso terzi che si svolge attraverso un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come speciale interamente stragiudiziale…
…l’articolo 159 ter disp. att. c.p.c. non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi dell’articolo 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973:poiché il pignoramento presso terzi “esattoriale” non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato, neppure il debitore opponente può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159- ter disp. att. c.p.c…
L’iscrizione a ruolo del pignoramento ex 72-bis del d. P.R. n. 602 del 1973 semplicemente non esiste in quanto non è prevista dalla legge.
Va quindi ribadito che l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento di crediti verso terzi, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione assoggettata come tale alla disciplina di cui agli articoli 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ. con l’obbligo del giudice, dopo avere dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dare corso al giudizio ordinario di cognizione…”
L’aver la Corte di Cassazione con la pronuncia richiamato scritto di “opposizione proposta in pendenza di esecuzione assoggettata” potrebbe far propendere per l’applicazione anche nella procedura di opposizione in esame della direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 [25] nella parte in cui stabilisce che “….il procedimento di cui all’articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente, per il quale, sostiene l’Ufficio Legislativo, è già dovuto il pagamento del contributo unificato”.
La tesi che, ove accolta, comporterebbe da parte degli uffici giudiziari l’obbligo della prenotazione a debito del contributo unificato ai sensi dell’articolo 158 testo unico spese di giustizia non è sostenibile.
Manca, come sottolineato dagli stessi giudici di legittimità, l’obbligo, da parte dell’Agente di Riscossione, di iscrivere a ruolo : “… il pignoramento presso terzi “esattoriale” non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale….l’iscrizione a ruolo del pignoramento ex 72-bis del d. P.R. n. 602 del 1973 semplicemente non esiste in quanto non è prevista dalla legge”.
Essendo, quindi, la giurisdizione adita , per la prima volta, dal debitore il pagamento del contributo unificato è a carico di quest’ultimo [26].
Infine , relativamente alle spese processuali della procedura esecutiva attivata dal Concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo per le quali, ai sensi dell’articolo 157 testo unico spese di giustizia, “ in applicazione dell’articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio e i diritti di copia.” [27]
Le spese, per come annotate, andranno recuperate all’Erario, a cura del Concessionario, con diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 codice civile , sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione. [28]
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Note
[1] L’autorità giudiziaria, infatti, provvede ad esercitare le sue funzioni nel processo civile a richiesta di parte
[2] Articolo 9 DPR 115/02 e, anche in tema di onere delle spese nel processo civile, art 8 DPR 115/02
[3] in tema Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000.
[4] La tassa per l’iscrizione a ruolo delle cause civili fu istituita dall’articolo 3 legge 25 aprile 1957 n.283.
[5] decreto legge 11 marzo 2002 n 28 [ pubblicato in G.U. n 60 il 12.3.2002 in vigore dal 13.3.2002] convertito con legge 11 maggio 2002 n 91.
[6] Il contributo unificato è previsto per la prima volta dall’articolo 9 comma 2 legge 21 dicembre 1999 n. 488.
[7] Sulla natura tributaria del contributo unificato : Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2005 n. 73.
[8] nella precedente modalità di iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante , ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti) .
[9] circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”
[10] circolare DAG 03/03/2015.0036550.U
[11] per come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014
[12] conf. DAG.07/06/2017.0110938.U
[13] art. 518, sesto comma, art. 543, quarto comma, e art. 555, secondo comma cod. proc. civ.
[14] Corte di cassazione sentenza n. 26830 del 14 novembre 2017
[15] Corte di cassazione sentenza n. 26830 del 14 novembre 2017
[16] Corte di Cassazione n. 26830 del 14 novembre 2017
[17] inserito dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
[18] regio decreto 18 dicembre 1941 n 1368
[19] dal 31/3/2015 i procedimenti esecutivi vanno obbligatoriamente iscritti a ruolo in modalità telematica, ai sensi degli articoli 518, 543 e 557 c.p.c. come modificati dall’art. 18 D.L. 132/2014. Il redattore SLpct, genera in automatico la Nota di Iscrizione a Ruolo come pdf nativo ed atto principale.
[20] il richiamo ai soggetti cui fa riferimento il comma 1 dell’articolo 16 bis (i difensori delle parti precedentemente costituite oppure i soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria) ha creato non poche perplessità in considerazione del fatto che presupposto dell’operatività dell’articolo 159 ter, in esame, è che la procedura non è ancora iscritta a ruolo dal creditore.
[21] Ministero della Giustizia DAG.20/08/2018.0164795.U
[22] Circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04
[23] Ministero della Giustizia – Direzione Generale 3 marzo 2015, prot. n. 36550
[24] Cassazione Civile sentenza n 26830 del 14 novembre 2017.
[25] Ministero della Giustizia – Direzione Generale 3 marzo 2015, prot. n. 36550
[26] in data 19 settembre 2011, il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direziono Generale del Personale o della Formazione, con circolare Prot. N, 671517/035/2011/CA, ha ritenuto che ” il contributo unificato viene assolto dalla parta che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e dal cancelliere…..”
[27] Ai sensi dell’articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,gli importi vengono annotati dimezzati nell’importo
[28] Articolo 135 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
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