Solidarietà del legale rappresentante dell’impresa proprietaria del veicolo, nella responsabilità per infrazioni al Codice della Strada.

Redazione 17/03/04
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di Dott. Renato Amoroso – Giudice di Pace in Monza
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Si è posto da più parti il quesito in ordine ai limiti della responsabilità solidale dell’impresa e del suo legale rappresentante, in merito alle infrazioni al Codice della Strada, compiute da un conducente autorizzato alla guida del veicolo di proprietà dell’azienda.
Il problema riguarda, in particolare, l’ipotesi di responsabilità per la decurtazione di punti dalla patente.
Per la corretta impostazione del tema occorre premettere che la responsabilità solidale è nota all’ordinamento giuridico civile (art.1292 e seguenti Codice civile) e la sua estensione al campo delle sanzioni amministrative deriva dal fatto che per queste ultime sia stata prevista e determinata una sanzione di tipo pecuniario. La solidarietà, infatti, può essere in concreto attuata solo allorchè la prestazione ingiunta sia fungibile e non caratterizzata da elementi di natura personale.
La caratteristica essenziale della solidarietà, infatti, risiede nella indifferenza dell’adempimento da parte di uno qualsiasi degli obbligati: il creditore nei confronti di diversi soggetti obbligati potrà chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi dei debitori, salvo il diritto di regresso del debitore che ha pagato nei confronti dei coobbligati. Qualora l’obbligazione non fosse fungibile ma personale, appare subito evidente che il debitore che ha pagato non potrebbe recuperare pro-quota la parte di competenza dei debitori solidali.
Ciò spiega per quale motivo la solidarietà nel pagamento di una somma non presenti particolari problemi di attuazione; ognuno dei debitori è obbligato per l’intera somma e il creditore ha il diritto di pretendere il pagamento dell’importo totale da uno qualsiasi dei debitori.
Se vi saranno, ad esempio, tre condebitori solidali, il pagamento dell’intero importo effettuato da uno dei tre soddisferà per intero le ragioni del creditore ed attribuirà al debitore che ha pagato il diritto di pretendere dagli altri condebitori il terzo di rispettiva competenza.
Altrettanto non può dirsi per prestazioni che non siano divisibili né fungibili, cioè della stessa specie e qualità ma non necessariamente le stesse (tipico il caso del mutuo o del prestito di danaro o di altra cosa fungibile: l’obbligo di restituzione ha per oggetto la stessa quantità di cose prestate, della stessa specie e qualità, ma non necessariamente le medesime cose individuate al momento della consegna. Il debitore sarà obbligato a restituire la stessa somma di danaro ma non necessariamente le stesse banconote e potrà altresì estinguere l’obbligazione mediante un assegno o un bonifico dell’importo dovuto).
Nel momento in cui si affronta l’ipotesi della responsabilità solidale dell’impresa, per le sanzioni derivanti dalle infrazioni al Codice della Strada, occorre tenere presente che sicuramente il soggetto giuridico proprietario della vettura sarà corresponsabile con il conducente per il pagamento delle somme di danaro di cui alle sanzioni; l’unica eccezione a detto obbligo solidale risiede nella circostanza della circolazione contro la volontà del proprietario. Detta circostanza dovrà essere provata dal proprietario ma, nel caso tipico dell’impresa proprietaria del veicolo affidato alla conduzione del dipendente, si tratta di una circostanza pressochè inesistente.
L’art. 196 Codice della Strada espone chiaramente detto concetto e precisa, al terzo comma, che la persona giuridica, ente o associazione o imprenditore è obbligato, in via solidale con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. La precisazione in merito al “pagamento della somma” non è casuale. La solidarietà dell’impresa ha per oggetto soltanto il pagamento della somma, oggetto di sanzione amministrativa, conseguente alla violazione compiuta dalla persona fisica del conducente.
In altra parte del Codice della Strada si disciplina l’ipotesi della impossibilità di procedere alla contestazione immediata della violazione, con contemporanea identificazione sia del proprietario che del conducente; in tal caso la contestazione sarà notificata successivamente alla data dell’infrazione, ed entro il termine di 150 giorni, all’intestatario risultante dai pubblici registri.
In situazioni simili può restare ignoto il soggetto che materialmente ha compiuto la violazione della norma di comportamento; per la riscossione della somma, oggetto di sanzione, tale mancanza non pregiudica il credito dell’ente impositore, a causa del vincolo di solidarietà predetto, che permette al creditore di riscuotere dal proprietario anche senza l’identificazione del conducente.
Il quesito sorge in relazione alla sanzione della decurtazione di punti sulla patente del responsabile, introdotta dall’art. 126 bis Codice della Strada; su detto argomento si sono accentrate alcune perplessità.
Tale nuova figura sanzionatoria costituisce una sanzione accessoria, che consegue all’accertamento della violazione della norma di comportamento ed accompagna la sanzione principale, costituita dalla pena pecuniaria. Letteralmente, infatti, la norma di cui all’art. 126 bis commina la decurtazione dei punti alle violazioni per le quali era già prevista la sanzione della sospensione della patente. Il nuovo istituto è, pertanto, sempre una sanzione accessoria. Di ciò si trova conferma nella esplicita previsione di cui al comma 2° della stessa norma, ove si prevede che la comunicazione della decurtazione all’anagrafe nazionale dei conducenti sia effettuata decorsi trenta giorni dalla definizione della procedura sanzionatoria (derivante dal pagamento della somma dovuta o dall’esaurimento dei procedimenti giurisdizionali di impugnazione). Infatti solo il definitivo accertamento del fondamento della sanzione principale, a seguito dello spontaneo pagamento o della decisione del ricorso, permette di ritenere definitivo anche l’accertamento della sanzione accessoria.
In secondo luogo occorre osservare che la patente è un permesso concesso ad una persona fisica, sottoposto a verifiche individuali sia nella fase di prima concessione che in quelle di successiva conferma; per definizione e per logica, non può esistere una patente concessa a persona diversa da quella fisica, così come non è possibile la conduzione di un veicolo effettuata da soggetto diverso da una persona fisica umana (quantomeno fino a quando non sarà introdotto un “pilota automatico”, che costringerà il legislatore a disciplinare la nuova figura di conducente).
Qualsiasi intervento sulla patente, pertanto, avrà ad oggetto la limitazione imposta alla persona fisica di condurre un veicolo.
Le pene accessorie della sospensione della patente o della decurtazione dei punti non potranno mai essere applicate ad un’impresa o altra persona giuridica.
Le perplessità sono nate in relazione al nuovo obbligo, sanzionato dalla norma di cui all’art. 126 bis (che richiama le sanzioni previste dall’art. 180, comma 8) che impone al legale rappresentante dell’impresa di comunicare il nome del conducente del veicolo, nel caso di infrazione per le quali non sia stata possibile la immediata contestazione.
L’attenta lettura della norma permette di separare le ipotesi di intestazione del veicolo a persona fisica o a persona giuridica. Nel primo caso, la mancata identificazione del conducente permette all’autorità di procedere alla decurtazione dei punti a carico della persona fisica dell’intestatario del veicolo; ciò è previsto quale effetto della mancata comunicazione da parte dell’intestatario di circostanze utili a provare la circolazione contro la propria volontà o la circolazione ad opera di persona diversa dall’intestatario. Si può anche ritenere che la decurtazione dei punti sulla patente dell’intestatario venga effettuata sulla base della presunzione del fatto che, se la vettura non ha circolato contro il volere del suo proprietario e quest’ultimo non indica una persona diversa quale conducente, alla guida del veicolo responsabile dell’infrazione fosse la persona dell’intestatario.
Nel caso di veicolo intestato a persona giuridica, la norma ha previsto una diversa disciplina, sanzionando l’omessa comunicazione dei dati con una pena pecuniaria apposita (tramite il richiamo delle pene previste per la omissione dei documenti idonei alla circolazione del veicolo – art. 180, comma 8°).
Appare subito evidente che nel caso di veicolo intestato a persona giuridica non si potrà mai procedere alla presunzione di conduzione ad opera dell’intestatario, per le ragioni già dette; un’impresa non potrà mai essere titolare di patente, né potrà condurre un veicolo. Né la decurtazione potrà essere applicata sulla patente del legale rappresentante dell’impresa poiché ciò darebbe origine ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, illegittima nel nostro ordinamento. Ogni sanzione di natura personale deve trovare il proprio fondamento nella prova, anche per via presuntiva, della riconducibilità alla persona dell’azione illecita. Se ciò è possibile nel caso di intestazione del veicolo a persona fisica, in virtù della presunzione già esposta, ciò non appare assolutamente attuabile nei confronti del legale rappresentante di persona giuridica intestataria di veicolo. Quest’ultimo, ove si rendesse responsabile della omissione dell’indicazione del conducente di veicolo aziendale, sarebbe soggetto passivo della specifica sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180, 8° comma, e null’altro. Si deve ritenere che tale sanzione faccia carico sia alla persona giuridica intestataria del veicolo che alla persona fisica del legale rappresentante, ma ciò non potrà mai avere ad oggetto la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
Dott. Renato Amoroso – Giudice di Pace in Monza

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