La stazione appaltante non ha disposto il mero subentro bensì la sottoscrizione di un nuovo contratto
solo nei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 53 del 2010 può ravvisarsi un onere per l’impresa ricorrente di chiedere in sede di impugnazione dell’atto di aggiudicazione una pronunzia in ordine all’inefficacia del contratto ed al proprio subentro, mentre in tutti gli altri casi (qual è quello in esame, introdotto da Controinteressata con azione di annullamento nel 2009) rimane fermo il potere del giudice di accertare in sede di ottemperanza l’inefficacia del contratto tenendo conto della effettiva possibilità per la ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di subentrare nel contratto
E, se tale attività è consentita al giudice dell’ottemperanza, il quale interviene in caso di inesecuzione da parte dell’amministrazione, a maggior ragione vi può anzi deve provvedere proprio l’amministrazione, pur in assenza delle domande giudiziali anzidette.
Che, poi, giusta quanto stabilito nell’impugnata deliberazione n. 436 del 2011, non sia stato disposto il mero subentro nello stesso contratto di durata quinquennale dal 2010 al 2015, bensì la stipulazione di un altro contratto di durata anch’esso quinquennale, ossia non sia stato tenuto conto dell’avvenuta parziale esecuzione del primo, è elemento che non incide sul reale carattere esecutivo di giudicato del provvedimento; ciò rientra, invero, nel concetto stesso di soddisfacimento diretto e pieno dell’interesse fatto valere nel giudizio di cui al medesimo giudicato, tenuto anche conto della natura dell’appalto di cui trattasi, concernente servizi, la cui durata è di per sé in linea di massima riproducibile in quanto rispondente ad esigenze perduranti nel tempo della stazione appaltante.
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