In caso di dubbio sulla firma del fideiussore, la Stazione appaltante deve attivare il potere di soccorso e quindi chiedere chiarimenti e/o ad eseguire accertamenti
Anche il terzo motivo di ricorso si incentra sulla individuazione di irregolarità formali della polizza fideiussoria prodotta dall’impresa aggiudicataria, in quanto non sarebbe evincibile il rapporto di agenzia che sussiste fra il sottoscrittore della polizza e la società finanziaria indicata nell’intestazione.
La censura non ha pregio.
Va premesso che anche questo aspetto – se effettivamente dubbio – avrebbe potuto al più condurre la stazione appaltante a chiedere chiarimenti e/o ad eseguire accertamenti, ma non avrebbe certo potuto determinare l’esclusione della concorrente, che è comminata solo per l’ipotesi in cui il documento non sia stato prodotto.
A ciò si aggiunga comunque l’irrilevanza dell’ipotetico difetto denunciato, tenuto conto del principio per il quale “l’eventuale carenza,……., in capo ai soggetti che hanno sottoscritto la fideiussione, del potere di obbligare la banca, non potrebbe essere opposta al terzo in favore del quale è stata prestata la garanzia, visto che quando un’impresa si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati, cui sono affidate mansioni che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (seppur limitato) potere di rappresentanza, anche in mancanza di specifico atto di conferimento, e possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza” (C.G.A. 1311/2010).
Tratto dalla sentenza numero 1238 dell’ 11 maggio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
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