Indice
riferimenti normativi: art. 1129 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 17/08/2017, n. 20137
1. La vicenda
Un ex amministratrice chiedeva ed otteneva nei confronti di un condominio il rimborso delle anticipazioni fatte nel corso del mandato gestorio. Il condominio si opponeva ma il Tribunale dava ragione all’ingiungente. La Corte d’Appello, invece, in totale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’opposizione del condominio avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dell’ex amministratrice per il rimborso delle anticipazioni fatte, respingendo le domanda monitoria. I giudici di secondo grado notavano che la fondatezza della pretesa creditoria era stata specificamente contestata dai condomini, per nulla soddisfatti dell’operato dell’amministratrice, accusata di non aver presentato i rendiconti consuntivi per gli anni 2010- 2011 e per il primo semestre 2012, nonché di non aver tempestivamente avvisato i condomini della necessità di interventi di manutenzione straordinaria sul terrazzo della condomina dell’ultimo piano (per tali vicende l’amministratrice era stata rimossa anticipatamente dalla carica con delibera non impugnata). In ogni caso la stessa Corte notava che non sussisteva alcun riconoscimento del debito da parte dell’assemblea, né prova dell’inerenza degli esborsi alla gestione condominiale. La pronuncia di secondo grado escludeva infatti che i rendiconti consegnati al nuovo amministratore e da questi sottoscritti fossero equipollenti ad una loro formale approvazione assembleare.
2. La questione
Quale è l’onere probatorio che grava sull’amministratore uscente nell’ambito del giudizio volto a conseguire la condanna del condominio al rimborso delle anticipazioni operate nel corso della gestione?
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3. La soluzione
La Cassazione ha dato torto all’ex amministratrice. I giudici supremi notano come la sentenza di secondo grado abbia dato atto che i bilanci preventivi e consuntivi non integravano un riconoscimento di debito, con effetti di inversione dell’onere della prova, e che i documenti relativi agli esborsi non erano pertinenti alla gestione condominiale. La semplice consegna e sottoscrizione dei bilanci al nuovo amministratore non poteva equivalere ad una formale approvazione o ratifica delle spese.
Quanto alla prova dei pagamenti, si è notato che la ricorrente non ha indicato il conto corrente personale, né ha saputo indicare le causali analitiche delle spese che avrebbe destinato alla gestione delle parti comuni.
4. Le riflessioni conclusive
Riguardo al riparto dell’onere probatorio nelle controversie attinenti al rimborso delle anticipazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione (Cass. civ., sez. II, 26/02/2019, n. 5611; Cass. civ., sez. VI, 17/08/2017, n. 20137; Cass. civ., sez. II, 30/03/2006, n. 7498). È dunque l’amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute. Tuttavia la giurisprudenza ha più volte ribadito che il rapporto debito/credito asseritamente vantato dall’amministratore di condominio non può trovare origine dalla accettazione di documenti da parte del nuovo amministratore in sede di passaggio di consegne, competendo all’assemblea la cognizione sull’entità e necessità delle spese asseritamente anticipate dall’amministratore uscente (Cass. civ., sez. II, 17/02/2020, n. 3859). In particolare i dati contabili predisposti unilateralmente dall’amministratore — verbale di consegna e bilanci portati all’approvazione dell’assemblea — non possono assumere alcuna valenza probatoria in favore dell’amministratore stesso. In altre parole l’amministratore ha anche l’onere di precisare quali pagamenti abbia effettuato e di dimostrare l’inerenza di essi ad obbligazioni da lui legittimamente contratte nell’interesse del condominio e nei limiti dei suoi poteri o su autorizzazione dell’assemblea (eventualmente, mediante approvazione del conto preventivo in cui la relativa spesa figuri), ovvero di propria iniziativa, ma ottenendo la ratifica dell’assemblea (Trib. Torino 18 gennaio 2021, n. 235).
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