Soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari. La proposta di legge in discussione

Proposta di legge AC 3734

 

Secondo l’opinione dei firmatari della proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 3734 presentata alla Camera dei Deputati, l’attuale strutturazione della giustizia tributaria non appare più adeguata e sembra opportuno ricondurre il processo tributario nell’alveo della giurisdizione ordinaria, attraverso l’istituzione di sezioni specializzate (cfr. sezioni del lavoro, tribunale dell’impresa, tribunale della famiglia).

Per quanto riguarda la giurisdizione, è disposta la soppressione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l’attribuzione delle relative funzioni al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il CSM ha il potere nominare giudici ausiliari esclusivamente tra i magistrati ordinari in quiescenza da non più di due anni, che abbiano svolto nella loro carriera effettive funzioni di legittimità per almeno cinque anni, al fine della definizione del contenzioso pendente in materia tributaria dinanzi alla Corte di Cassazione.

Sono soppresse le Commissioni Tributarie Provinciali e le Commissioni Tributarie Regionali e vengono istituite presso i tribunali ordinari una o più sezioni specializzate tributarie, competenti per la trattazione dei procedimenti già attribuiti a CTP e CTR.

Le sezioni specializzate tributarie di primo grado operano in composizione monocratica per la trattazione dei procedimenti di propria competenza ed il collegio competente per le cause tributarie presso il tribunale è composto esclusivamente da magistrati ordinari.

L’assegnazione dei giudici alle sezioni specializzate tributarie ha luogo in base alla disciplina prevista per le sezioni del lavoro.

Per quanto riguarda i provvedimenti delle nuove sezioni specializzate tributarie, la sentenza che definisce il procedimento in primo grado è soggetta a reclamo dinanzi alla medesima sezione del tribunale in composizione collegiale e avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo può essere proposto ricorso per cassazione.

Le disposizioni processuali di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono applicabili, in quanto compatibili, al giudizio dinanzi alle sezioni specializzate tributarie sia per la fase della cognizione sia per la fase dell’esecuzione e sono confermati i meccanismi di mediazione tributaria attualmente vigenti.

Relativamente al patrocinio tributario, è facoltà del contribuente la difesa personale dinanzi al tribunale per le cause tributarie di valore non superiore a 3.000 euro.

E’ garantito il patrocinio davanti alle sezioni specializzate tributarie di primo grado in composizione monocratica ai soggetti appartenenti alle medesime categorie per le quali la legislazione vigente consente l’assistenza tecnica; inoltre è stabilita la possibilità di patrocinare davanti alle sezioni specializzate tributarie in composizione collegiale per coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti.

Nulla è previsto, invece, a proposito dell’estensione del patrocinio tributario ai Tributaristi qualificati ai sensi della Legge n. 4/2013.

L’obiettivo di questa proposta di legge è, da un lato, garantire la specializzazione dei magistrati assegnati e, dall’altro, assumere, nell’arco di dodici mesi, un contingente di 750 nuovi magistrati ordinari con le risorse rese disponibili dalla soppressione delle Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Dott. Assenza Carmelo

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