Quando non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: travisamento del fatto ed omissione di motivazione
Il Tribunale di Palermo affermava la penale responsabilità di una persona, accusata di avere commesso il reato di cui all’art. 75 comma 1 del d.lgs. n.159 del 2011, condannandola alla pena di mesi tre di arresto (così ridotta per la scelta del rito abbreviato).
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo travisamento del fatto ed omissione di motivazione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 51407 del 2018).
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3. Conclusioni: non c’è violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
Fermo restando che l’art. 75, co. 1, d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, come è noto, prevede che il “contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno”, è ivi chiarito, nella decisione in esame, quando non ricorre codesto illecito penale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso arresto giurisprudenziale, che il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può essere configurato nei confronti di una persona la cui esecuzione della misura sia stata sospesa a causa di una detenzione prolungata, se non è stata effettuata una rivalutazione da parte del giudice della prevenzione riguardo all’attualità e persistenza della pericolosità sociale del soggetto, al momento della sua nuova sottoposizione alla misura.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatta contravvenzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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