Sorveglianza speciale: inizio esecutività e cessazione di diritto

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La misura di prevenzione della sorveglianza speciale: da quando diventa esecutiva e quanto cessa di diritto. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n.17523 del 18-01-2024

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Indice

1. La questione: inizio e cessazione sorveglianza speciale


La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza di condanna a mesi otto di reclusione pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Fermo nei confronti di una persona imputata in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs. 159 del 2011.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 14 D.Lgs. 159 del 2011, sostenendosi come la redazione del verbale fosse necessaria al fine di rendere efficace le prescrizioni, ora aggravate dalla previsione dell’obbligo di soggiorno la cui previsione, peraltro, aveva fatto erroneamente ritenere sussistente l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 75, piuttosto che quella prevista dal primo comma della medesima norma; ragione questa per la quale, ad avviso del legale, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere annullata al fine di valutare la sussistenza del reato di cui all’art. 75, comma 1, D.Lgs 159 del 2011. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

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La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.Lgs 159 del 2011, il decreto con il quale è disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale diviene esecutivo con la notifica dello stesso e il periodo di applicazione della misura decorre dalla notificazione del relativo decreto all’interessato e cessa di diritto allo scadere del termine stabilito nello stesso (Sez. 1, n. 16447 del 5/2/2021, così anche incidentalmente a pag. 11 della motivazione di Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018), a nulla rilevando la redazione del verbale di sottoposizione alla misura, che normalmente avviene contestualmente, e la consegna della carta precettiva.
Del resto, sempre ad avviso della Corte di legittimità, la redazione del verbale, d’altro canto, ai sensi del successivo comma 2 bis, assume rilievo esclusivamente nel caso in cui l’esecuzione della misura sia sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare, ovvero abbia subito una detenzione inferiore a due anni (diversa risulta solo l’ipotesi in cui il periodo di detenzione subito sia superiore a tale limite allorché l’efficacia del decreto, come previsto espressamente dal comma 2 ter del medesimo articolo, è condizionata alla verifica della persistenza della pericolosità sociale).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito da quando decorre e da quando cessa di diritto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo secondo il quale, tenuto conto che, secondo l’articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 159/2011, il decreto, che stabilisce la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, diventa esecutivo con la sua notifica all’interessato, fermo restando che il periodo di applicazione inizia dalla notifica del decreto e termina automaticamente alla scadenza del termine stabilito nel decreto stesso, mentre la redazione del verbale di sottoposizione alla misura e la consegna della carta precettiva non sono rilevanti ai fini dell’efficacia e della cessazione della misura.
Siffatto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per stabilire quando inizia e quando finisce questa misura di prevenzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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