Sospensione cautelare della patente di guida: GdP Verona, sent. 1936/2014 del 22.9.2014

Il Giudice di Pace di Verona, sent. 1936/2014 del 22.9.2014, E. M. Neri, è recentemente intervenuto sul tema della sospensione cautelare della patente per guida in stato di ebbrezza, recependo, tra l’altro, i principi affermati da parte della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21447/2010 in ordine alla relazione che sussiste tra la misura cautelare della sospensione della patente di guida e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di tale titolo.

Come è noto, la guida in stato di ebbrezza costituisce un illecito previsto e sanzionato dall’art. 186 del Codice della Strada, il d.lgs. 285/1992.

Tale disposizione prevede il generale divieto di porsi alla guida “in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”, quindi stabilisce tre fasce di possibile ubriachezza, ognuna sanzionata in modo diverso.

La prima fascia, indicata come lettera a), riguarda un valore accertato corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

In tale ipotesi, si ha – sì – un illecito, ma di natura amministrativa, per cui è prevista l’elevazione d’una sanzione, per l’appunto, amministrativa da euro 527 ad euro 2.108.

Il legislatore, poi, prevede che, comunque, “all’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.

L’accertamento d’un valore di alcol nel sangue superiore al massimo della prima fascia, fa scattare l’illecito penale, che si gradua, come detto, in due fasce, previste dalle lettere b) e c) del co. 2.

Commette l’illecito punito dalla lettera b), dunque, colui che sia sorpreso alla guida con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, ritrovandosi esposto alla pena dell’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi.

La disposizione in commento, inoltre, dispone che all’accertamento del reato consegua, in qualsiasi caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Da ultimo, si ritrova punito in modo ancor più severo colui che si colto in fascia c), vale a dire con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l, il quale risponde con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.

Il legislatore, poi, prevede che all’accertamento del reato consegua sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

In sostanza, quindi, il guidatore colto in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche, sarà attinto da una sanzione o amministrativa, o penale, a seconda della concentrazione di alcol presente nel suo sangue.

L’ordinamento prevede, poi, che, oltre alla sanzione principale, gliene sia comminata una accessoria consistente nella sospensione della patente per un lasso di tempo che varia a seconda, esso pure, della fascia: così che, ovviamente, il periodo di sospensione sarà più breve, quando l’illecito rientri nell’ipotesi della lettera a), mentre sarà decisamente più lungo, quando il fatto venga ricondotto all’ipotesi sub lettera b) o lettera c).

Tale misura, che abbiamo visto essere accessoria, è una sanzione amministrativa, ma la sua adozione risale al Giudice penale, il quale sarà colui che dovrà irrogarla, modulandone la durata in base ai parametri cui rinvia la normativa di settore (T. Genova, Sez. I, 20.1.2012).

Diversa, invece – come correttamente evidenzia nella propria sentenza qui in commento il Giudice di Pace Scaligero – è la sospensione della patente di tipo cautelare, la quale non è una sanzione, ma, per l’appunto, una misura assunta non già col fine della rieducazione del soggetto che ne sia destinatario, bensì allo scopo di preservare la pubblica incolumità, impedendo a colui che ne sia raggiungo, di potersi porre alla guida, in quanto considerato potenzialmente capace di costituire un pericolo per la collettività, così generando un fattore di rischio.

Tale strumento è previsto, in generale, dall’art. 223 CdS, rubricato Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato, il quale, al co. 1, così dispone: “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.

Allorché, dunque, “prima ancora che sia accertata la responsabilità penale”, ravvisi la ricorrenza di “fondati elementi di responsabilità”, il Prefetto dispone che il titolo abilitativo alla guida sia sospeso, al fine unico di impedire che il conducente “possa continuare a tenere una condotta pregiudizievole per altri soggetti”.

Il punto importante è che la sospensione della patente è considerata altresì nello stesso art. 186 CdS, ove, al co. 9, è previsto che, “Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8”.

Il Giudice di Pace di Verona evidenzia, dunque, come, da un lato, vi sia un potere cautelare di sospensione fino a due anni, dall’altro, fino alla visita medica, ravvisandosi, dunque, un appartente contrasto tra previsioni normative.

Nella pronuncia qui in esame, quindi, il Giudice osserva come “detta contraddizione” appaia, in realtà, “superabile, nel caso concreto, dal fatto che la disposizione di cui all’art. 186, co. 9, CdS, in quanto norma speciale, trova applicazione in luogo della disposizione di cui all’art. 223, co. 1, CdS, in quanto norma di carattere generale”.

Tale disciplina – sottolinea il Giudice Veronese – rinviene la propria giustificazione normativa nella previsione di cui all’art. 9 l. 689/1981, a norma del quale “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

Alla luce del criterio di specialità contenuto nella legge di depenalizzazione, allorché si abbia una fattispecie materiale riconducibile entro l’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 186 CdS, in punto di sospensione della patente, sarà la previsione di cui a tale fonte a trovare applicazione, mentre non avrà campo la disposizione di cui all’art. 223 CdS, in quanto previsione generale, scalzata da quella particolare.

Acutamente, poi, il Giudice di Pace di Verona compie un’ulteriore osservazione, evidenziando come tale conclusione risulti vieppiù avvalorata da un’altra considerazione: attraverso una raffinata reductio ad absurdum, infatti, il Magistrato rileva come, diversamente opinando, laddove si trattasse d’una fattispecie riconducibile alla lettera b) dell’art 186 CdS, “la durata della sospensione “provvisoria” disposta dal Prefetto, se fosse applicabile l’art. 223, co. 1, CdS, potrebbe essere […] maggiore (“fino a due anni”) della sanzione amministrativa accessoria irrogata una volta accertata la responsabilità penale del conducente”, in quanto, in un caso simile, la patente verrebbe sospesa per un lasso temporale che va da sei mesi ad un anno.

Ancora, recuperando un’indicazione già fornita dalla Corte di Cassazione nella già citata sentenza n. 21447/2010, il Giudice Scaligero compie un altro rilievo, sottolineando come l’art. 14 l. 689/1981 preveda la ricorrenza d’una “necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto posto a fondamento della sanzione poi irrogata”, così che, pertanto, laddove sia contestata la violazione delle previsioni contenute nell’art. 186 CdS, si rivela illegittima l’adozione d’un provvedimento sanzionatorio assunto sulla base d’una diversa disposizione, come quella di cui all’art. 223 CdS.

In sostanza, quindi, allorché si consuma un illecito che viene ricondotto entro l’ambito applicativo delle previsioni contenute all’art. 186 CdS, se di sospensione cautelare si deve trattare, questa sarà esclusivamente quella disciplinata dal medesimo articolo, senza che, invece, possa farsi riferimento a quanto stabilito dall’art. 223 CdS, così che il Prefetto potrà disporre una sospensione cautelare “fino all’esito della visita medica”.

Chiarito questo punto, il Giudice di Pace di Verona non fa che dipanare le conseguenze che derivano dalle limpide premesse logiche che sono state poste, ricavando come, stabilito che, nel caso di fatto materiale sanzionabile ex art. 186 CdS, la sola sospensione che la Prefettura possa assumere sia quella prevista dallo stesso art. 186, essendo, invece, impedito un riferimento all’art. 223 CdS, possa aversi un provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida, unicamente allorché sia accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, vale a dire, solo se si sia verificata una fattispecie di reato rientrante nella lett. c).

In quest’ultima valutazione, il Giudice di Pace di Verona era stato preceduto da una sentenza resa dal Tribunale di Milano, il quale, in modo altrettanto esplicito, aveva statuito come “L’accertamento, a carico del conducente del veicolo sottoposto a controllo, della contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), comporta la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma nono dell’articolo predetto, ossia in ipotesi di valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In mancanza, e dunque qualora l’esito positivo dell’accertamento rilevi un tasso alcolemico inferiore a quello innanzi menzionato, deve farsi luogo all’annullamento del provvedimento di sospensione cautelare della patente di giuda emesso dal Prefetto” (T. Milano, Sez. I, 15.4.2013).

Tirando le somme, quindi, due sono i principi che vengono chiaramente fissati nella sentenza qui discussa: per un verso, viene espressamente ribadito come, se si ha un caso di guida in stato di ebbrezza, il Prefetto può assumere provvedimento di sospensione cautelare della patente soltanto in base all’art. 186 CdS, vale a dire sospendendo il titolo sino all’esito della visita medica; per altro, quindi, si afferma come la sospensione possa essere disposta, solamente quando il tasso alcolemico registrato sia superiore ad 1,5 g/l.

Non solo, quindi, laddove non sussista una fattispecie di alterazione da uso di bevande alcoliche riconducibile alla lettera c) dell’art. 186 CdS, non vi sono i margini per l’adozione del provvedimento cautelare previsto dal co. 9 dello stesso articolo, ma risulta pure interdetta la possibilità di adottare una analoga misura in base alle disposizioni di cui all’art. 223 CdS, stanti sia la sussistenza d’una norma speciale, destinata a prevalere su quella generale, sia la necessità che ricorra una correlazione tra l’illecito contestato e la reazione da parte dell’Autorità.

Detta in altro modo, quando sia contestata la violazione dell’art. 186 CdS, la sospensione della patente di guida parte della Prefettura può intervenire, solamente se vi sia una fattispecie rientrante nell’ipotesi sub lett. c), e dove questa intervenga, dovrà essere necessariamente una sospensione conforme alle previsioni di cui allo stesso art. 186, co. 9.

Per un fatto di guida in condizioni di ebbrezza alcolica, allora, è possibile una sospensione sola ed una soltanto: quella di cui all’art. 186 CdS, che è applicabile unicamente in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, mentre una sospensione ex art. 223 CdS è proibita tanto dal principio di specialità, quanto dall’obbligo di corrispondenza tra il fatto contestato e quello soggiacente al provvedimento elevato.

È possibile, dunque, affermare come, in caso guida di stato di ebbrezza, non vi sia spazio alcuno per una sospensione ex art. 223 CdS, che si manifesta come chiaramente illegittima.

Considerato come tali principi siano espressione di diritto vivente ormai consolidato, stanti le pronunce che li hanno esplicitati, laddove, in una fattispecie di guida in condizioni di alterazione psicofisica derivante dall’ingestione di bevande alcoliche, venga adottata ordinanza di sospensione della patente secondo le previsioni di cui all’art. 223 CdS, potrà essere proposto, con verosimili margini di accoglimento, ricorso al Giudice di Pace, avendo cura di articolare esplicita richiesta di tutela cautelare, onde ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento prefettizio.

Avv. Lorusso Alberto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento