Sospensione condizionale pene accessorie: quale provvedimento?

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La sospensione condizionale delle pene accessorie richiede l’emissione di un apposito provvedimento? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 33455 del 25-06-2024

Indice

1. La questione: omessa sospensione delle pene accessorie applicate


La Corte di Appello di Milano, pronunciandosi a seguito di annullamento con rinvio di una sentenza emessa da altra sezione della medesima Corte, rideterminava la pena accessoria di cui all’art. 216 ult. comma legge fall. applicata all’imputato, nella misura di anni due, dando atto della intervenuta definitività della sentenza impugnata in ordine ai rimanenti capi e punti.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva vizio di violazione di legge, in relazione all’omessa sospensione della pena accessoria applicata, considerato che le parti avevano concordato la sospensione della esecuzione della pena principale inflitta. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui la sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell’art. 166 cod. pen., introdotta dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 4, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Sez. 3, n. 27113 del 19/02/2015; Sez.5, n. 2131 del 09/01/1992; anche Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la sospensione condizionale delle pene accessorie richiede l’emissione di un apposito provvedimento.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la sospensione condizionale delle pene accessorie avviene automaticamente con la sospensione condizionale della pena principale, senza bisogno di un provvedimento specifico.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare il riconoscimento di siffatto beneficio solo perché non è stato emesso un apposito provvedimento che lo abbia riconosciuto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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